Sentenza 31 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1645
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 31452/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE EA ES, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 1-7-13 dalla Corte di Appello di Venezia, Sezione Prima Penale. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Nicoli Matteo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. La difesa di HE EA ES ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 1-7-13, il Presidente della Sezione Prima Penale della Corte di Appello di Venezia ha convalidato l'arresto e contestualmente applicato nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto destinatario di mandato di arresto emesso dalla Suprema Corte di New York (USA) in data 2-8-12 per i reati di truffa, falso, frode bancaria, furto, riciclaggio, commessi negli Stati Uniti tra il gennaio 2002 e il dicembre 2011. Nel ricorso si deduce:
1. Violazione degli artt. 715 e 716 c.p.p. nonché del Trattato di Estradizione Italia/Stati Uniti d'America e dell'Accordo sull'Estradizione Unione Europea/Stati Uniti d'America, in quanto al momento dell'applicazione della misura custodiale in data 1-7-13, nessuna richiesta in tal senso era ancora pervenuta alla Corte di Appello competente, essendo stata trasmessa tale richiesta unicamente in data 2-7-13.
2. Violazione dell'art. 715 c.p.p., lett. b) e c), non avendo nel caso di specie lo Stato estero richiedente provveduto a fornire una descrizione dei fatti ascritti allo HE, con specificazione dei reati e con indicazione degli elementi sufficienti per la identificazione della persona. A parte il fatto che il provvedimento impugnato non conterrebbe alcuna indicazione in ordine al requisito imprescindibile del pericolo di fuga.
In prossimità della odierna camera di consiglio, il difensore dello HE ha depositato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
2.-. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La motivazione del provvedimento impugnato, nel valutare l'esigenza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, si è limitata a rilevare la sussistenza della necessità di assicurare l'eventuale consegna allo Stato richiedente e a osservare che, conseguentemente, si impone(va) l'applicazione della misura cautelare più restrittiva, tenuto conto delle esigenze cautelari che apparivano sussistenti per il genere e la gravità del reato ascritto. Va osservato che tale motivazione, basandosi su un astratto pericolo di fuga, riconducibile al tipo e alla entità dei fatti contestati, non tenendo conto delle circostanze particolari e concrete della vicenda procedimentale e della personalità dello HE, finisce per essere apodittica e assertiva, poiché priva di qualsiasi riferimento al caso concreto. In tale situazione viene a configurarsi un difetto di motivazione. Da ciò consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato. L'annullamento, tuttavia, deve essere pronunciato con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per consentire un nuovo esame degli elementi di cui deve tenersi conto a fini cautelari, al fine di correggere il vizio del provvedimento annullato (Sez. 6, Sentenza n. 2266 del 04/12/2009, Rv. 245785, Flati).
L'accoglimento di questo motivo di ricorso rende superato l'esame delle ulteriori censure. In assenza di elementi di riscontro è, per altro, impossibile in questa sede dare risposta al primo motivo di ricorso, in riferimento al quale provvederà la Corte di Appello a verificare la scansione temporale della richiesta di estradizione e della trasmissione dei relativi atti.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014