Sentenza 16 ottobre 2015
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2015 |
Testo completo
5 6 1 6 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. зоно Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO Rel. Consigliere - N. 2422/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI nei confronti di: AL FR N. IL 09/06/1957 avverso la sentenza n. 776/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del 16/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. all : -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti avverso la sentenza dello stesso Tribunale del 16/10/2014, che ha prosciolto BE AN dal reato di furto per mancanza di querela, avendo escluso che l'occultamento della merce nelle tasche integri l'aggravante del mezzo fraudolento e che la merce contenuta nei banchi del supermercato sia esposta alla pubblica fede. Tanto sul presupposto che non fosse stata presentata querela. Il ricorrente dato atto dell'esistenza di un opposto orientamento - giurisprudenziale rileva che la presenza sulla merce del supermercato - di - dispositivi anti-taccheggio non impedisce l'immediata fruizione del bene prima del superamento delle casse e che la presenza del dispositivo suddetto non conferisce al possessore il costante controllo e la custodia della cosa. Erronea, pertanto, è l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Lamenta, inoltre, che non si sia tenuto conto della querela presentata da TO RI, "impiegato" del supermercato. : CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. . nella giurisprudenza di iIl Collegio è ben consapevole dell'esistenza questa Corte dell'orientamento che esclude l'esposizione alla pubblica fede dei beni esposti nei banchi dei supermercati, specie allorché siano uniti di dispositivo. antitaccheggio, in quanto il dispositivo suddetto assicura un controllo costante e diretto della cosa, incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti (così, da ultimo, Cass., n. 11161 del 27/2/2014). Tale orientamento - peraltro contrastato dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass., n. 10535 del 31/10/2014; n. 8390 del 2/10/2013; n. 24862 del 25/2/2011; n. 49640 del 2/10/2009) non è però condivisibile, per l'assorbente ragione che il dispositivo antitaccheggio, consistendo nella mera rilevazione acustica al - passaggio delle casse della merce occultata, non consente affatto il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta quel controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. Tanto è dimostrato dalla circostanza che niente impedisce all'agente di utilizzare e persino consumare prima del passaggio delle casse - la merce prelevata dal banco di esposizione. ои 2 - Peraltro, non è nemmeno esatto che manchi, nella specie, la querela, giacché, come è stato chiarito da questa Corte, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Cass., n. 8094 del 29/1/2014). Nella specie, la querela - di cui va accertata la validità, ove necessario ai fini della definizione del giudizio, da parte del giudice di merito - è stata presentata da TO RI. La sentenza va di conseguenza annullata con rinvio al giudice a quo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso il 16/10/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre)A t A A (Maurizio Fumo) esuizomy DEPOMTATA IN CANCELLERIA addl 15 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cermela Lanzuise ou juse 3