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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28028 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZA SN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2022 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Gabriella Zampieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1. aprile 2022 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 3 febbraio 2021 del Tribunale di Venezia resa in esito a giudizio abbreviato e riqualificato il fatto a norma dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato - altresì riconoscendo le attenuanti generiche - in mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa la pena, sospesa, inflitta ad SM ZA. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28028 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 03/05/2023 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente - allegando violazione di legge e vizio motivazionale - ha osservato che la sostanza detenuta e sequestrata (4.664 grammi pari a 480 dosi medie singole, ossia 42 volte il quantitativo massimo detenibile) non raggiungeva la cd. soglia drogante fissata nella percentuale dello 0,5% di principio attivo, con la conseguente impossibilità di integrare fattispecie di reato. Nonostante ciò, al pari del primo Giudice anche la Corte territoriale aveva inteso ipotizzare che la sostanza potesse avere efficacia drogante, assumendo che alcuni campioni potessero presentare principi attivi superiori, ovvero che si potesse procedere a concentrazione e destinazione all'assunzione. In realtà si trattava di mere congetture illogiche e prive di fondamento, anche in ragione della presenza di principio attivo antagonista e della necessità di assunzioni spropositate di materiale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al motivo d'impugnazione somministrato dall'odierno ricorrente, va anzitutto chiarito l'evidente, e tralatizio, errore numerico. Non è invero contestato che il principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente del tipo marijuana - rinvenuta nella disponibilità dell'odierno ricorrente - è stato indicato come 42 volte superiore al quantitativo massimo detenibile. Ciò posto, e tenuto conto che detto ultimo parametro quantitativo - relativamente alla marijuana - è determinato in 500 mg, per un prodotto di 21.000 mg (42 x 500), va applicato a questo risultato un divisore pari a 25 mg, ossia la dose media singola di cui al d.rin. 11 aprile 2006. Il quoto é appunto 840 dosi medie singole. A questo riguardo lo stesso Tribunale di Venezia (cfr. pag. 2 della sentenza) aveva appunto inizialmente riportato - espressamente richiamando le conclusioni della consulenza chimico-tossicologica - il dato corretto di 840 dosi medie singole, mentre in seguito si è sempre fatto riferimento al dato errato, frutto di un'evidente inversione numerica (480 in luogo di 840) e propagatosi a partire dal capo d'imputazione, che in sé peraltro recava i dati oggettivi e riconoscibili dell'errore di calcolo. 4.1.1. Ciò posto, e pacifica essendo la detenzione della sostanza a fini di spaccio, va osservato che sul punto le due sentenze di merito sono giunte a conclusioni conformi (invero divergendo solo sulla qualificazione del fatto e sul 2 riconoscimento delle attenuanti generiche, ossia in ordine all'applicazione della norma di cui all'art. 73, comma quinto del d.P.R. 39 del 1990 nonché della speciale benevolenza di cui all'art. 62-bis cod. pen.). In tal senso, pertanto, quanto al principale profilo attinente la capacità drogante della sostanza, la struttura motivazionale della sentenza di appello va saldata con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 4.1.2. Al riguardo, infatti, già il primo Giudice ha richiamato il principio in forza del quale il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata, e non alle singole confezioni in cui la stessa è ripartita (in specie la sostanza sequestrata era stata divisa in diverse confezioni, ciascuna delle quali non conteneva una percentuale di principio attivo THC superiore alla soglia drogante stabilita con il d.m. 11 aprile 2006)(Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019, Schillaci, Rv. 277178). Se infatti la percentuale di principio attivo assume rilievo ai fini di affermare o negare l'efficacia drogante della dose media singola, quando invece la sostanza è rinvenuta in quantità significativa - come in specie - l'efficacia drogante del principio attivo deve essere valutata in termini assoluti, avendo riguardo alla sua complessiva entità, e non in termini relativi, ossia in percentuale rispetto all'intera partita in cui il medesimo è presente, anche perché quest'ultima può essere ulteriormente "raffinata", al fine di estrarre dosi singole idonee a produrre effetti psicotropi (così, in motivazione, Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Bruno e altri, Rv. 282699, non mass. sul punto;
quanto alla disciplina previgente, cfr. Sez. 6, n. 12068 del 13/01/1990, Pirro, Rv. 185239). In tal senso, quindi, per un verso il Tribunale non ha affatto escluso la capacità drogante - in corretta esegesi dei rilievi del consulente chimico - sia pure per categorie di soggetti più fragili e sensibili al principio attivo (e comunque dando conto delle possibilità di incisione dello stupefacente sull'assetto neuropsichico dell'utilizzatore, cfr. in proposito Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160), laddove altresì la Corte territoriale ha ulteriormente richiamato - così applicando il ricordato e risalente principio di diritto - la stessa potenzialità offensiva del materiale complessivamente rinvenuto, non in dosi già pronte alla 3 Il Presidente Il Consigliere estens re vendita al dettaglio ma in confezioni ben più consistenti soggette ad ulteriore lavorazione. Né sussiste questione circa l'evidente destinazione dello stupefacente al mercato illecito e quindi alla successiva cessione del materiale. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disatteso il motivo di impugnazione, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Gabriella Zampieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1. aprile 2022 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 3 febbraio 2021 del Tribunale di Venezia resa in esito a giudizio abbreviato e riqualificato il fatto a norma dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato - altresì riconoscendo le attenuanti generiche - in mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa la pena, sospesa, inflitta ad SM ZA. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28028 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 03/05/2023 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente - allegando violazione di legge e vizio motivazionale - ha osservato che la sostanza detenuta e sequestrata (4.664 grammi pari a 480 dosi medie singole, ossia 42 volte il quantitativo massimo detenibile) non raggiungeva la cd. soglia drogante fissata nella percentuale dello 0,5% di principio attivo, con la conseguente impossibilità di integrare fattispecie di reato. Nonostante ciò, al pari del primo Giudice anche la Corte territoriale aveva inteso ipotizzare che la sostanza potesse avere efficacia drogante, assumendo che alcuni campioni potessero presentare principi attivi superiori, ovvero che si potesse procedere a concentrazione e destinazione all'assunzione. In realtà si trattava di mere congetture illogiche e prive di fondamento, anche in ragione della presenza di principio attivo antagonista e della necessità di assunzioni spropositate di materiale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al motivo d'impugnazione somministrato dall'odierno ricorrente, va anzitutto chiarito l'evidente, e tralatizio, errore numerico. Non è invero contestato che il principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente del tipo marijuana - rinvenuta nella disponibilità dell'odierno ricorrente - è stato indicato come 42 volte superiore al quantitativo massimo detenibile. Ciò posto, e tenuto conto che detto ultimo parametro quantitativo - relativamente alla marijuana - è determinato in 500 mg, per un prodotto di 21.000 mg (42 x 500), va applicato a questo risultato un divisore pari a 25 mg, ossia la dose media singola di cui al d.rin. 11 aprile 2006. Il quoto é appunto 840 dosi medie singole. A questo riguardo lo stesso Tribunale di Venezia (cfr. pag. 2 della sentenza) aveva appunto inizialmente riportato - espressamente richiamando le conclusioni della consulenza chimico-tossicologica - il dato corretto di 840 dosi medie singole, mentre in seguito si è sempre fatto riferimento al dato errato, frutto di un'evidente inversione numerica (480 in luogo di 840) e propagatosi a partire dal capo d'imputazione, che in sé peraltro recava i dati oggettivi e riconoscibili dell'errore di calcolo. 4.1.1. Ciò posto, e pacifica essendo la detenzione della sostanza a fini di spaccio, va osservato che sul punto le due sentenze di merito sono giunte a conclusioni conformi (invero divergendo solo sulla qualificazione del fatto e sul 2 riconoscimento delle attenuanti generiche, ossia in ordine all'applicazione della norma di cui all'art. 73, comma quinto del d.P.R. 39 del 1990 nonché della speciale benevolenza di cui all'art. 62-bis cod. pen.). In tal senso, pertanto, quanto al principale profilo attinente la capacità drogante della sostanza, la struttura motivazionale della sentenza di appello va saldata con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 4.1.2. Al riguardo, infatti, già il primo Giudice ha richiamato il principio in forza del quale il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata, e non alle singole confezioni in cui la stessa è ripartita (in specie la sostanza sequestrata era stata divisa in diverse confezioni, ciascuna delle quali non conteneva una percentuale di principio attivo THC superiore alla soglia drogante stabilita con il d.m. 11 aprile 2006)(Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019, Schillaci, Rv. 277178). Se infatti la percentuale di principio attivo assume rilievo ai fini di affermare o negare l'efficacia drogante della dose media singola, quando invece la sostanza è rinvenuta in quantità significativa - come in specie - l'efficacia drogante del principio attivo deve essere valutata in termini assoluti, avendo riguardo alla sua complessiva entità, e non in termini relativi, ossia in percentuale rispetto all'intera partita in cui il medesimo è presente, anche perché quest'ultima può essere ulteriormente "raffinata", al fine di estrarre dosi singole idonee a produrre effetti psicotropi (così, in motivazione, Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Bruno e altri, Rv. 282699, non mass. sul punto;
quanto alla disciplina previgente, cfr. Sez. 6, n. 12068 del 13/01/1990, Pirro, Rv. 185239). In tal senso, quindi, per un verso il Tribunale non ha affatto escluso la capacità drogante - in corretta esegesi dei rilievi del consulente chimico - sia pure per categorie di soggetti più fragili e sensibili al principio attivo (e comunque dando conto delle possibilità di incisione dello stupefacente sull'assetto neuropsichico dell'utilizzatore, cfr. in proposito Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160), laddove altresì la Corte territoriale ha ulteriormente richiamato - così applicando il ricordato e risalente principio di diritto - la stessa potenzialità offensiva del materiale complessivamente rinvenuto, non in dosi già pronte alla 3 Il Presidente Il Consigliere estens re vendita al dettaglio ma in confezioni ben più consistenti soggette ad ulteriore lavorazione. Né sussiste questione circa l'evidente destinazione dello stupefacente al mercato illecito e quindi alla successiva cessione del materiale. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disatteso il motivo di impugnazione, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/05/2023