Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di libertà vigilata, la ritenuta persistenza, in sede di riesame, ai sensi dell'art. 208 cod. pen., della pericolosità del soggetto che vi è sottoposto comporta solo il prolungamento della misura di sicurezza, ma non può determinarne l'aggravamento (nella specie intervenuto con l'assegnazione a una casa di lavoro) in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, tale non potendo qualificarsi ne' lo stato di latitanza, in sè e per sè considerato - a meno che non abbia influito direttamente sulla regolare esecuzione della misura -, ne' l'applicazione di una misura di prevenzione, ne' un'eventuale condanna sopravvenuta, ove essa si riferisca a reati commessi precedentemente all'esecuzione della libertà vigilata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Pietro Presidente del 16/01/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI Emilio Giovanni Consigliere N. 119
3. Dott. VANCHERI Angelo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Costina Consigliere N. 22404/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 27.3.2002 dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Angelo Vancheri;
Visto il parere del Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre TA AN avverso l'ordinanza emessa il 27.3.2002 dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il provvedimento dell'8.11.2001 del Magistrato di Sorveglianza della stessa città, che, in sede di riesame della pericolosità sociale del predetto NT, già sottoposto a libertà vigilata per la durata di due anni, aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno.
Ha osservato il Tribunale che il giudizio di accentuazione della pericolosità, espresso dal Magistrato di Sorveglianza, era giustificato dal comportamento del NT, il quale aveva riportato altre condanne, non definitive, per associazione mafiosa ed omicidio alla pena dell'ergastolo, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per il periodo di tre anni e, inoltre, si trovava in stato di latitanza.
Lamenta il NT violazione di legge, sul rilievo che l'aggravamento della misura avrebbe potuto essere disposto solo in presenza di un accresciuta pericolosità, presupposto non sussistente nella specie, non avendo il tribunale tenuto conto del fatto che le condanne inflittegli riguardavano fatti commessi prima della condanna in relazione alla quale era stato sottoposto alla libertà vigilata, mentre non potevano avere alcun rilievo ne' la sua sottoposizione a misura di prevenzione ne' la sua latitanza, senza considerare che, in ogni caso, l'assegnazione ad una casa di lavoro avrebbe potuto essere disposta solo dopo la eventuale dichiarazione di delinquente, abituale, professionale o per tendenza.
Ciò premesso, osserva la Corte che le censure mosse dal ricorrente sono fondate, per cui il ricorso va accolto.
Ed invero - pur non essendo corretta la tesi del NT, secondo cui l'assegnazione ad una casa di lavoro presuppone sempre ed in ogni caso la previa dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, essendo possibile l'applicazione di tale misura di sicurezza anche in caso di trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata (v. comma 2 dell'art. 231 C.P.) - tuttavia, in sede di riesame della pericolosità a norma dell'art. 208 C.P., il giudizio di eventuale persistenza della pericolosità comporta un semplice prolungamento della misura della libertà vigilata, originariamente applicata. La sostituzione della libertà vigilata con una misura più grave, come l'assegnazione ad una casa di lavoro, non può essere disposta in sede di riesame della pericolosità, se non nel caso in cui l'interessato abbia trasgredito gli obblighi impostigli durante il periodo di sottoposizione alla libertà vigilata, come previsto dal citato art. 231.
Nella fattispecie non si è fatto alcun riferimento alla eventuale trasgressione, da parte del sottoposto, degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, ma soltanto ad accadimenti apparentemente avulsi dalla esecuzione della misura ed estranei ad essa. L'aggravamento della misura stessa appare quindi chiaramente disposto contra legem, non potendo equipararsi a violazione degli obblighi imposti ne' lo stato di latitanza, in sè e per sè considerato - a meno che tale stato non abbia influito direttamente sulla regolare esecuzione della misura, come nel caso in cui abbia impedito la consegna della carta precettiva, e possa implicitamente configurarsi come violazione degli obblighi (ma ne' il Magistrato di Sorveglianza, ne' il Tribunale hanno fatto riferimento a tale circostanza) - ne', tanto meno, la sottoposizione a misura di prevenzione, avente presupposti e natura totalmente diversi.
Vero è che la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro può derivare, come implicita conseguenza della trasgressione degli obblighi imposti, da una intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 6614 del 15.12.1995, D'Angelo); ma si deve pur sempre trattare di condanna per reati commessi durante la libertà vigilata, mentre nella fattispecie risulta che la condanna successiva riguardava reati commessi in epoca precedente.
Diversamente opinando, l'aggravamento della misura, anziché essere, come previsto dalla legge, conseguenza di un comportamento successivo alla applicazione di essa, sarebbe conseguenza di un comportamento antecedente a tale applicazione.
Ma gli elementi utilizzabili per formulare un giudizio di accresciuta pericolosità, ai fini della sottoposizione ad una misura di sicurezza più grave della libertà vigilata, non possono che essere, in applicazione del principio contenuto nell'art. 199 C.P., quelli specificamente previsti dalla legge e, in particolare, quelli previsti dall'art. 231 stesso codice (sia pure con l'equiparazione della commissione di reati durante l'espiazione della misura, alla trasgressione degli obblighi imposti).
Ciò, in quanto la disposizione di cui all'art. 208 C.P., che regola il riesame della pericolosità alla scadenza della misura di sicurezza irrogata, non contiene alcuna norma che consenta al giudice di applicare, in sede di riesame della pericolosità, una misura più grave di quella già applicata, ma soltanto un prolungamento di essa, qualora risulti che il soggetto, dopo la scadenza del periodo, sia ancora socialmente pericoloso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va annullata, con conseguente rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, che terrà conto dei principi come sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003