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Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 16559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16559 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI HA nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 20/11/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA IE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/11/2025 il Tribunale di Milano, su richiesta delle parti, applicava ad HA LI la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rappresentando che il Tribunale ha errato nel disporre la misura di sicurezza della confisca della somma di denaro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in mancanza della prova della sua provenienza illecita e, dunque, del nesso di pertinenzialità con il reato. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 16559 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 01/04/2026 3. Il ricorso è fondato. Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisare che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Dunque, in relazione al reato di illecita detenzione, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né - per medesimezza di ratio - ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., applicabili, invece, all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285899 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Si osserva, in particolare, che l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854 - 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv. 264941 - 01). Di conseguenza, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca il profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede. Nel caso di specie, invece, è elevata contestazione in relazione al reato di illecita detenzione, che non produce direttamente profitto, per cui la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento del pregresso spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituirebbe il profitto del reato per cui si procede, ma di altre pregresse condotte illecite di cessione di stupefacenti. In altri termini, non sussiste il nesso tra il reato ascritto al ricorrente e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può conseguentemente essere confiscata, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale • l'imputato è stato condannato, ma non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. -267900 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domanico, Rv. 265247 - 01, non massinnata sul punto). La contestazione del reato di illecita detenzione, invece, consente la confisca cosiddetta per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 240 bis cod. pen., che è applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990. 2 Il Consigliere estensore 'Auria _ (lt IL FUNZION R O GI DIZIARIO Dott.ssa tendo 4. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano in diversa persona fisica, che farà applicazione del principio sopra sintetizzato, valutando se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per poter disporre la confisca prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240 bis cod. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così deciso in Roma, il giorno 1 aprile 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA IE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/11/2025 il Tribunale di Milano, su richiesta delle parti, applicava ad HA LI la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rappresentando che il Tribunale ha errato nel disporre la misura di sicurezza della confisca della somma di denaro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in mancanza della prova della sua provenienza illecita e, dunque, del nesso di pertinenzialità con il reato. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 16559 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 01/04/2026 3. Il ricorso è fondato. Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisare che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Dunque, in relazione al reato di illecita detenzione, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né - per medesimezza di ratio - ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., applicabili, invece, all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285899 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Si osserva, in particolare, che l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854 - 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv. 264941 - 01). Di conseguenza, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca il profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede. Nel caso di specie, invece, è elevata contestazione in relazione al reato di illecita detenzione, che non produce direttamente profitto, per cui la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento del pregresso spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituirebbe il profitto del reato per cui si procede, ma di altre pregresse condotte illecite di cessione di stupefacenti. In altri termini, non sussiste il nesso tra il reato ascritto al ricorrente e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può conseguentemente essere confiscata, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale • l'imputato è stato condannato, ma non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. -267900 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domanico, Rv. 265247 - 01, non massinnata sul punto). La contestazione del reato di illecita detenzione, invece, consente la confisca cosiddetta per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 240 bis cod. pen., che è applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990. 2 Il Consigliere estensore 'Auria _ (lt IL FUNZION R O GI DIZIARIO Dott.ssa tendo 4. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano in diversa persona fisica, che farà applicazione del principio sopra sintetizzato, valutando se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per poter disporre la confisca prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240 bis cod. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così deciso in Roma, il giorno 1 aprile 2026.