Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
La detenzione per la vendita di zanne di elefante, incluso fra le specie protette ai sensi della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di flora e fauna selvatica, costituisce illecita detenzione di esemplare di specie protetta ed integra il reato di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992 n. 150, con la sola esclusione delle ipotesi nelle quali venga provato, attraverso la certificazione dell'autorità amministrativa dello Stato di esportazione, che l'esemplare sia stato acquistato in data anteriore all'entrata in vigore della citata Convenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 46296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46296 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente
1.Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere
2. " PIERLUIGI ONORATO Consigliere
3. " ALFREDO TERESI Consigliere
4. " VITTORIO VANGELISTA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE AN n. Villa di Serio (Bg) 21.9.1958;
LI UI n. Scanzorosciate (Bg) 16.12.1945;
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 10.4.2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Giulio Simeone.
Fatto e Diritto
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 10 aprile 2002, condannava LE AN e LI UI alla pena di 10 mila Euro di Ammenda ciascuno, perchè ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 1 legge n. 150/92, avendo detenuto per la vendita una zanna di elefante, appartenente a specie protetta ai sensi della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di flora e fauna selvatica e del Regolamento CE 338/97. Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo l'infondatezza dell'imputazione perchè l'oggetto detenuto era riconducibile ad opera d'arte africana risalente ad oltre 50 anni fa e, dunque, non rientrante nella normativa internazionale e comunitaria.
Essi lamentano che non sia stata disposta una perizia d'ufficio sull'oggetto sequestrato per dimostrarne le caratteristiche e la dotazione e che sia stata comminata una pena eccessiva, senza la concessione delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono infondati.
Ai sensi dell'art. 8 sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 (introdotto dal D.L. 12 gennaio 1993, N. 2, art. 10, convertito nella l. 13 marzo 1993, n. 59) per "esemplare" deve intendersi qualsiasi. animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II, III della Convenzione di Washington, allegato B, e nell'allegato C, parte 1 e 2 del Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni ed integrazioni [compreso "qualsiasi parte o prodotto" di animali e piante appartenenti alla stessa specie protetta].
Nel caso in esame risulta accertato ed ammesso, in punto di fatto, che trattavasi di detenzione di una "zanna di elefante", ossia di una parte o prodotto ottenuto da un animale protetto morto, facilmente identificabile ed identificato, soggetto alle preventive autorizzazioni, del tutto carenti.
L'oggetto fu sequestrato dal Corpo Forestale dello Stato il 5.5.1999, in un negozio di antiquariato, sito in Bergamo, condotto da LE AN, al quale era stato consegnato, per la vendita, dal proprietario LI UI, sulla base di un documento scritto, come risulta inequivocamente dagli atti.
Nel caso in esame, gli imputati non hanno fornito alcuna documentazione comprovante la regolarità del possesso della zanna di elefante (denuncia agli uffici del Corpo Forestale dello Stato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 150/92; permessi di esportazione e certificati di importazione costituenti la documentazione CITES, che giustificano la detenzione di specie protette o parte di esse) e neppure hanno provato che questa documentazione esistesse in testa ai precedenti possessori. La legge esclude la possibilità di commercializzazione od esposizione in vendita anche per gli oggetti di uso personale o domestico, se sia mancata la preventiva denuncia all'autorità competente. Questa Corte ha già ritenuto che la detenzione di "zanne di elefante", attualmente incluse nell'allegato A, Appendice I del regolamento CEE n. 338/1997 costituisce illecita detenzione di esemplari di specie protetta ed integra il reato ex art. 1 legge 7 febbraio 1992 n. 150 (cass. Sez. III, 15.1.1999, n. 3088, imp.
Morosini).
Poichè le deroghe previste dalla Convenzione di Washington e dalla normativa comunitaria hanno carattere limitato ed eccezionale, non basta che gli interessati assumano che si tratti di esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquanta anni, essendo necessaria al riguardo una certificazione dell'Autorità competente. Convince in tal senso l'art. VII, punto 2 della Convenzione di Washington:
"Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen, le disposizioni degli artt. III, IV, V non si applicano a questo specimen, se la detta autorità emette un certificato a tale effetto".
La Convenzione responsabilizza in modo formale gli Stati firmatari anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Analogamente il Regolamento CE n. 338/1997 (art. 8) stabilisce che l'esenzione dai divieti può essere decisa solo dall'organo di gestione dello Stato membro e non genericamente ed arbitrariamente dallo stesso interessato. Di conseguenza anche gli esemplari lavorati ed acquisiti da lungo tempo devono essere certificati da una autorità pubblica, per essere ammessi alla libera detenzione e commercializzazione.
Nel caso in esame, in mancanza di qualsiasi documentazione, il giudice non era tenuto di ufficio a disporre una perizia, perchè il sistema normativo impone agli interessati l'onere di acquisire la documentazione sulle regolarità del possesso, vigendo il principio del divieto generale di commercializzazione di specie protette al di fuori di un controllo rigido, incrociato e formale delle autorità competenti.
Sussiste, dunque, il reato contestato a carico di entrambi gli imputati, consapevoli di detenere e porre in vendita un esemplare di specie protetto, di rilevante valore economico senza autorizzazione. La condanna per entrambi gli imputati è stata motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ed appare non gravosa in relazione all'entità del fatto, tenuto conto della recidiva per LE e della titolarità di una impresa commerciale e valutata la concessione delle attenuanti generiche per il LI.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spesi processuali.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 DICEMBRE 2003.