Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 9700
CASS
Sentenza 5 dicembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la mancata comparizione della persona offesa all'udienza deve ritenersi espressione della volontà di rinunziare all'esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, compresa quella di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto.

Commentario1

  • 1Definizioni alternative del procedimento penale davanti al giudice di pace
    Raffaele Vairo · https://www.studiocataldi.it/ · 8 novembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 9700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9700
Data del deposito : 5 dicembre 2008

Testo completo