Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5152
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice del merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da adeguata motivazione e purché conforme alle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, norme applicabili anche all'esegesi di atti della P.A., nel rispetto, peraltro, della natura dei medesimi e dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento dell'amministrazione.

La parte che denunzi, in sede di giudizio di legittimità, l'erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati, in concreto, violati, poiché, in mancanza di ciò, la ricostruzione della volontà della P.A., sì come operata in sede di merito, è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle opinate dalla parte stessa, bensì quando esse risultino obbiettivamente insufficienti od inficiate da contraddittorietà logica e giuridica.

La legittima configurabilità di una "mutatio libelli" -non consentita in grado di appello - postula che la parte abbia, in quella sede, radicalmente immutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato, ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado, ed introducendo un tema di indagine e decisione completamente nuovo (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui, a fronte di una domanda di risarcimento danni per illecita demolizione di un fabbricato da parte della P.A., era stato richiesto dai condomini in appello - sia pur in via gradata - un indennizzo per l'utilizzazione, da parte della stessa P.A., del terreno di sedime di detto fabbricato a titolo di arricchimento senza causa).

Commentario1

  • 1il nuovo orientamento giurisprudenziale
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 15 novembre 2017

    Con la sentenza 12310 del 15 giugno 2015 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto uno dei dibattiti più accesi, sia in dottrina che in giurisprudenza, delineando in modo chiaro i confini tra mutatio ed emendatio libelli. La Corte, con tale rivoluzionaria pronuncia, ha mutato indirizzo in tema di modifica della domanda e, pur mantenendo fermo il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso della lite, ha ampliato notevolmente il diametro della modifica consentita, propendendo per un'impostazione più elastica, incentrata sull'intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti. La disciplina dell'art. 183 c.p.c. La soluzione ha avuto un effetto dirompente in quanto ha …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5152
Data del deposito : 6 aprile 2001

Testo completo