Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 3
L'interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice del merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da adeguata motivazione e purché conforme alle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, norme applicabili anche all'esegesi di atti della P.A., nel rispetto, peraltro, della natura dei medesimi e dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento dell'amministrazione.
La parte che denunzi, in sede di giudizio di legittimità, l'erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati, in concreto, violati, poiché, in mancanza di ciò, la ricostruzione della volontà della P.A., sì come operata in sede di merito, è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle opinate dalla parte stessa, bensì quando esse risultino obbiettivamente insufficienti od inficiate da contraddittorietà logica e giuridica.
La legittima configurabilità di una "mutatio libelli" -non consentita in grado di appello - postula che la parte abbia, in quella sede, radicalmente immutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato, ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado, ed introducendo un tema di indagine e decisione completamente nuovo (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui, a fronte di una domanda di risarcimento danni per illecita demolizione di un fabbricato da parte della P.A., era stato richiesto dai condomini in appello - sia pur in via gradata - un indennizzo per l'utilizzazione, da parte della stessa P.A., del terreno di sedime di detto fabbricato a titolo di arricchimento senza causa).
Commentario • 1
- 1. il nuovo orientamento giurisprudenzialeMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 15 novembre 2017
Con la sentenza 12310 del 15 giugno 2015 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto uno dei dibattiti più accesi, sia in dottrina che in giurisprudenza, delineando in modo chiaro i confini tra mutatio ed emendatio libelli. La Corte, con tale rivoluzionaria pronuncia, ha mutato indirizzo in tema di modifica della domanda e, pur mantenendo fermo il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso della lite, ha ampliato notevolmente il diametro della modifica consentita, propendendo per un'impostazione più elastica, incentrata sull'intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti. La disciplina dell'art. 183 c.p.c. La soluzione ha avuto un effetto dirompente in quanto ha …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5152 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN 5 1 5 2 /0 1 LA CORTE SUP EMA CASSAZIONE Oggetto Arricchimento SEZIONE TERZA CIVILE бизн Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19642/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. ANi Silvio Coco Consigliere Cron. 11507 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep.1832 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 19/01/01 Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SENTEN ZA Fichlasta copia studi dal Sin IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 6000 E ANNA, per diritti 6 APR. 200TERESA, TARCINALE ROSA, TARCINAL SALMIERI IL CANCELLIER VINCENZO, GIACOMO, TARCINALE TARCINALE TARCINALE AMELIO, TARCINALE GIOVANNA, domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VINCENZO con in 84091 VIABATTIPAGLIA T. DE DESIO studio DIVITIIS, giusta delega in atti;
DOS 19141 ricorrenti 00119116
contro
COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore DE LUCA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato 98 GIANCARLO VIGLIONE, difeso dall'avvocato D'ALESSIO -1- LUIGI, giusta delega in atti;
resistente avverso la sentenza n. 511/97 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 19/06/97 e depositata il 06/10/97 (R.G. 158/88); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Vincenzo DESIO;
udito l'Avvocato Vincenzo RUBINI (per delega Avv. Luigi D'ALESSIO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo il 28.10.1972 LUIGI,Tarcinale già notificato atto Con un appartamento di tre vani ed accessori, proprietario di 29, sosteneva che sito in Salerno, al Larghetto Barbuti n. il Comune di Salerno, avendo ordinato la demolizione dello stabile contrassegnato con il numero civico 31, aveva fatto il civico 29%; conlo stabile conveniva, abbattere anche Comune, chiedendo a titolo di pertanto, in giudizio il risarcimento la somma di f. cinque milioni, pari al valore dell'appartamento demolito. Si costituiva in giudizio il Comune e resisteva alla domanda, assumendo che lo stabile, pur contrassegnato da due numeri civici differenti, aveva formato oggetto di ordinanze di demolizione non eseguite di riattamento, di sgombero e dall'interessato e neppure impugnate. Deceduto il Tarcinale nel corso del giudizio, il processo veniva riassunto dagli eredi RI ER, OS, NA, Vincenzo, Giacomo, EL e OV Tarcinale. Il tribunale di Salerno, con sentenza depositata i.. 26.2.1986 riteneva che l'ordine di demolizione comprendesse anche l'appartamento del Tarcinale e rigettava la domanda. Proponevano appello i soccombenti attori. con sentenza depositata il La corte di appello di Salerno, 6.10.1997, rigettava l'appello. 3 Riteneva la corte territoriale che il c.t.u. aveva accertato che l'immobile di proprietà Tarcinale, pur avendo autonomo accesso contrassegnato dal civico 29, era contornato sia dal lato est da immobili che avevano lato superiore che dal 31, in modo da apparire esso accesso dal civico numero nell'ala dello stesso occidentale stesso ricompreso fabbricato. Riteneva, pertanto, la corte che il Comune di Salerno, ordinando la demolizione del fabbricato con il civico 31, aveva inteso ordinare anche la demolizione dell'appartamento funzionale autonomia e Tarcinale, che pur dotato di strutturale vi era "inglobato", come emergeva dai fatti che le precedente ordinanze del 1962 per l'esecuzione di lavori urgenti erano state notificate a tutti i proprietari dellc Tarcinale;
che la relazione stabile, ivi compreso il dell'ing. Capo del Comune di Salerno del 1966, effettuata a seguito di un crollo di parte della muratura, riguardava anche l'appartamento del Tarcinale e tutta l'ala occidentale del fabbricato e che su detta ordinanze e relazione S.L basava la successiva ordinanza di demolizione, pur se la stessa aveva formalmente ad oggetto lo stabile di cui al civico 31, per cui non poteva ritenersi che la demolizione dell'appartamento del Tarcinale era avvenuta per errore. 4 laammissibile pretesa, Riteneva la corte che non era fondata sull'art. 2041, per cui in ogni caso il Comune era comunque tenuto al pagamento del valore del terreno, utilizzato, trattandosi di domanda nuova introdotta solo in grado di appello. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, che hanno anche presentato memoria. Il Comune intimato ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano insufficiente e contraddittoria motivazione (art. l'omessa, 5 c.p.c.), con travisamento dei fatti, circa un punto 360 n. decisivo della controversia. consulenza Assumono i ricorrenti che sulla base della ' tecnica d'ufficio, emerge chiaramente che l'appartamento di (posto fabbricato n. civico 29) aveva essi attori nel autonomia strutturale rispetto al fabbricato n. civico 31, di cui all'ordinanza di demolizione sindacale e che, in ogni caso, non vi stataera notifica alcuna de l provvedimento sindacale di demolizione anche del fabbricat n. 29, di cui faceva parte l'immobile dei ricorrenti, con evidente travisamento dei fatti. 5 In ogni caso ritengono i ricorrenti che, proprio perché l'ordinanza faceva riferimento alla demolizione del fabbricato n. 31 e non a quello di cui al civico 29, in cui se ne deve dedurre appartamento, si trovava il suo avvenuta, che integrava l'illegittimità della demolizione illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. 2.1. Il motivo non può essere accolto. In punto di fatto la sentenza impugnata ha ritenuto che le ordinanze emesse dal Comune di Salerno di esecuzione di lavori urgenti, emesse nell'anno 1962, avevano ad oggetto tutti gli appartamenti dello stabile, sia che avessero civico e che furono accesso dal civico 29 che dal 31 dirette a tutti i proprietari dello stabile, ivi compreso il per le ordinanze, stesse avevano come Tarcinale, cui destinatari tutti i soggetti, cui esse furono indirizzate;
che la stessa relazione dell'ingegnere capo del Comune nel dell'ala occidentale de]. 1996 proponeva lo sgombero verificato il crollo e che fabbricato (nel quale si era interessava anche l'ala in cui si trovava l'appartamento di che, conseguenza di detta in proprietà Tarcinale); relazione, il comune di Salerno aveva ordinato lo sgomberɔ e la demolizione del fabbricato. Rileva, altresì, la sentenza impugnata che, giuste le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per quanto 6 l'accesso all'appartamento del Tarcinale avvenisse attraverso l'accesso, contraddistinto dal civico 29, esso era contornato sia dal lato superiore che da quello est da avevano accesso dal civico 31, in modo appartamenti che tale da apparire ricompreso nell'ala occidentale del fabbricato stesso.
2.2. Quanto al profilo del lamentato travisamento dei fatti, come tale, questa che la censura rileva Corte inammissibile. Va infatti osservato che il travisamento del fatto non può poichè, costituire dimotivo ricorso cassazione, per risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come basesicura del suc ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del denunciabile con il mezzc processo, costituisce un errore ex art. 395,n.4, c.p.c..(Cass. della revocazione 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018).
2.3. Va poi osservato che, allorchè il ricorrente lament:. contenuto di un documento, l'erronea interpretazione del stante il principio di autosufficienza del ricorso, no n potendo la Corte provvedere all'esame diretto degli atti, necessario che sia riportata quella parte di documento che si assume erroneamente interpretata da parte del giudice di merito. G Inoltre l'interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice di merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione ed immune dalla violazione delle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, tenendo natura e dell'esigenza peraltro conto della dei medesimi della certezza dei rapporti del buon andamento dell'amministrazione (Cass. 24.7.1991, n. 8313). Sennonchè, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso attinente appunto all'interpretazione di un atto amministrativo (così come per i contratti, Cass. 12.3.1994, n. 2415), la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito della volontà della p.a., о criteri ermeneutici è tenuta ad indicare quali canoni siano stati violati;
in l'individuazione della. mancanza, volontà della P.A., che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un accertamento d:. fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito, censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse siano insufficienti inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. solo non riportano nel Nella fattispecie i ricorrenti non ricorso il contenuto dell'atto amministrativo che assumor o G 8 erroneamente interpretato dal giudice di appello, ma neppure indicano quali siano i canoni ermeneutici disapplicati dal giudice di appello. sussiste lamentato vizio il 3. In ogni caso non motivazionale. Infatti, come sopra si è detto, il giudice di merito, pur facendosi carico che l'ordinanza di demolizione indicava aveva accesso dal civico esclusivamente il fabbricato che 31, ha osservato che, nonostante diversoil accesso all'appartamento del Tarcinale, lo stesso faceva parte del fabbricato oggetto di demolizione, tenuto dell'ordinanza conto, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, di era posizionato rispetto agli come questo appartamento accesso numero 31civico e dal appartamenti che avevano tenuto altresì conto che l'ordine di demolizione riguardava gli stessi appartamenti già oggetto delle ordinanze del 1962 di esecuzione di lavori urgenti e della relazione del 196 dell'ing. Capo del Comune di Salerno, le quali, riferendosi Tarcinale, erano espressamente anche all'appartamento del richiamate nell'ordinanza di demolizione. un atto amministrativo, Si tratta dell'interpretazione di che rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito e che non è sindacabile in questa sede di legittimità, se immune, ོ་་ come nella fattispecie, da vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La censura dei ricorrenti si risolve in una diversa lettura a quella offerta dal giudice di interpretativa, rispetto merito in modo congruo, che non può avere accesso in questa sede.
4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che la domanda di condanna dell'ente per l'utilizzazione del suolo costituisca domanda di arricchimento senza causa, introdotta per la prima volta in disede appello, mentre essa costituisce solo un'ipotesi di emendatio libelli e che, in ogni caso, la domanda di arricchimento senza causa poteva essere introdotta anche in grado di appello, non costituendo domanda nuova.
5.1. Anche questo motivo è infondato e va rigettato. Va, anzitutto, rilevato che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, rispetto alla domanda d.i risarcimento del danno per demolizione illegittima de l fabbricato, la domanda di indennizzo per arricchimento senza di Comunedel da parte causa per l'utilizzo del suolo Salerno integra una domanda nuova. Infatti sussiste la mutatio libelli, non consentita in graco di appello, allorchè la parte immuti radicalmente il fatto ९ 10 diritto originariamente vantato, giuridico costituito dal ponendo a fondamento della sua pretesa nuovi e diversi fatti introducendo temaun di non indedotti primo grado ed nuovo (Cass. S. U. indagine e decisione completamente dell'azione di 22.5.1996, n. 4712, in tema di novità arricchimento senza causa rispetto all'azione contrattuale). Nella fattispecie, a fronte del risarcimento del danno per assunta illecita demolizione del fabbricato, si è richiesto in appello, in via gradita, l'indennizzo per l'utilizzazione del terreno di sedime del fabbricato da parte del Comune, a titolo di arrichimento senza causa. un diverso petitum e di una diversa Si tratta, quindi, di causa petendi, che determinano la novità della domanda, non potendo ritenersi che il solo fatto che fosse richiesta la somma di denaro, non condanna del Comune pur sempre ad una ma solo un'ammissibile comportasse la novità del petitum, riduzione dell'originario petitum.
5.2. Va a tal fine rilevato che mentre nei diritti c.d. il bene giuridico formante oggetto della autodeterminati essenza indipendentemente domanda è individuabile nella sua richiesta, trattandosi in dalla causale che ne determina la tal caso, come precisa la dottrina, di diritti (tipico quello di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte tra i medesimi soggetti, nei invece, il bene richiesto diritti c.d. eterodeterminati, acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. infatti, seconda ipotesi, vengono, dedotti In questa diritti (tipicamente di obbligazione) che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che perciò elemento di quale indispensabile richiedono, individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. ( e quindi la novità) Nella fattispecie la diversità della causa petendi ( demolizione illegittima del nell'atto citazione e in di fabbricato prospettata appello, in via gradata, utilizzazione senza causa del terreno), comportano che il petitum (risarcimento nel primo caso ed indennizzo nel secondo) consistente nella richiesta di una somma di denaro, si determinava in modo diverso, per effetto della diversa causale su cui esso si fondava, e, come tale, era nuovo rispetto all'originario.
5.3. Infatti nella stessa indicazione delle fonti delle obbligazioni (art. 1173 c.c.) il fatto illecito (art. c.c.), una fonte di obbligazione 2043 costituisce diversa rispetto a quella dell'arricchimento senza causa 12 (art. 2041 c.c.), che rientra, invece, tra gli altri "fatti" idonei a produrre l'obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico. Già questa diversità della causa petendi si riflette sul (somma denaro), proprio perché lo stesso petitum di costituisce un bene eterodeterminato dalla sua causa. Inoltre in tema di responsabilità aquiliana il petitum costituito dal risarcimento del danno (allorchè è richiesto, come nella fattispecie - e come avviene generalmente il risarcimento per equivalente), che altro non è che l'equivalente pecuniario in grado di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella stessa misura pecuniaria del danno subito. senza causa, il petitum è invece, Nell'arricchimento costituito solo dall'indennizzo, il quale si fonda sulla correlatività, richiesta 2041dall'art. C.C., tra arricchimento di un (convenuto) soggetto e danno dell'impoverito (attore). Qui non è necessario che l'arricchimento ed il danno si equivalgano, ma trattandosi, appunto di un indennizzo e e giusta la lettera della legge, non di un risarcimento, che pone il "limite dell'arricchimento", l'azione dovrà essere basata in caso di diversità, sul minore dei due termini. 13 5.4. A ciò va aggiunto che la stessa situazione fattuale posta a base delle due diverse domande presenta aspetti di differenza, in quanto nell'azione originaria il fatto era costituito dall'assunta illegittima demolizione dell'appartamento, nell'azione di arricchimento il fatto è costituito dall'utilizzazione illegittima del terreno. Ne consegue che, essendo la domanda di arricchimento senza causa nuova rispetto a quella di risarcimento del è inammissibile in appello, danno aquiliano, la stessa ex art. 345 c.p.c.. Il ricorso va, pertanto, rigettato. intero tra le Esistono giusti motivi per compensare per parti le spese processuali di questo giudizio di Cassazione
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le processuali di questo spese giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma lì 19 gennaio 2001. Il Presidente Il cons. est. Qutonie Segreto Registrato in data 8 NOV. 200rie 4 IL CANCELLIERE C1 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 AN BA versate £.330.000 al n.49550 (lire TRECENTO TRENTA MILA Depositata in Cancelleria 87000 p. Il Dirigente Area Servizi Qggi, li (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO 350000 11 Responsabile Servizio Anti Glu - 6 APR. 2001 - (Dr. IL CANCELLIERE ANi iambattistath Z IO N 00 E 14