Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
In tema di ammissione a misure alternative alla detenzione, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 9591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9591 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 29/11/2000
1. Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 6829
3. Dott. ANGELO VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 018630/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) LO AN N. il 11/05/1975 avverso ORDINANZA del 23/11/1999 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dott. Carmine DI ZENZO, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 23 novembre 1999, il tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava le istanze proposte da LO RA, intese ad ottenere la liberazione anticipata in relazione ai periodi carcerazione espiata (dal 26 settembre 1995 al 6 marzo 1996, dal 6 marzo 1996 al 30 giugno 1998, dal 30 giugno 1998 al 23 novembre 1999) e altri benefici penitenziari (l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà), sul rilievo che assumevano valore negativo preminente due rapporti disciplinari segnalati a suo carico (il primo del 1 marzo 1999 e il secondo del 28 agosto 1999) e il suo atteggiamento rispetto alle condanne in esecuzione, caratterizzato da proteste di innocenza immotivate, che non consentivano di ritenere provata la sua partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria, dovendo considerarsi la dissociazione dai comportamenti antigiuridici serbati presupposto indispensabile di un'adesione trattamentale responsabile del condannato.
Ricorre per cassazione il Pilo, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, che il tribunale palermitano, lungi dall'applicare correttamente i criteri sanciti dalla normativa dell'ordinamento penitenziario e della legge antidroga e al fine di effettuare quel giudizio prognostico favorevole che è indispensabile ai fini dell'ammissione ai benefici richiesti, avevano attribuito preminente rilevanza negativa a due rapporti disciplinari peraltro relativi ad un solo semestre e in relazione ai quali non era stata disposta l'applicazione di alcuna sanzione disciplinare, nonché alle immotivate proteste di innocenza del reo, come se queste dovessero considerarsi di per sè ostative alla concessione dei benefici penitenziari.
II. Il ricorso è fondato.
Presupposto dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza in materia di benefici penitenziari è il giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società, fondato sui risultati del trattamento individualizzato. In quest'ottica, non può certamente indurre a una prognosi sfavorevole la mancata ammissione della propria colpevolezza da parte del condannato, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo alcuno di verità, sia perché l'assenza di ammissione delle proprie responsabilità può essere dettata dai più svariati motivi, senza che solo per questo sia sintomatica di un mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Cass., Sez. I^, 13 ottobre 1992, n. 4011, Ertugral). Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I^, 8 ottobre 1993, n. 3998, Nicefaro) che, in tema di ammissione a misure alternative alla detenzione, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative. È fin troppo evidente che il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postulano che il processo rieducativo si sia già realizzato e quindi possa formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente poter formulare un giudizio prognostico sulla fronteggiabilità della pericolosità residua con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario. Nel caso in esame, il tribunale palermitano si è chiaramente discostato da questi principi, avendo attribuito rilevanza decisiva negativa ai fini dell'ammissione ai benefici richiesti alle proteste di innocenza del ricorrente, siccome "immotivate", e a due rapporti disciplinari, dei quali peraltro non è indicato il contenuto, subiti dal condannato a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, e, come tali, rientranti presumibilmente in un unico semestre.
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, rinviando gli atti al tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo esame delle istanze proposte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. ANNULLA
l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001