Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 9591
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Sentenza 29 novembre 2000

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In tema di ammissione a misure alternative alla detenzione, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 9591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9591
    Data del deposito : 29 novembre 2000

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