Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine.
Commentario • 1
- 1. Nuovi orientamenti sull'affidamento terapeuticoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 agosto 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che era stato richiesto da una condannata per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata in due anni e otto mesi di reclusione. In particolare, in sede di concessione della misura alternativa richiesta dalla condannata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia stabiliva che l'esecuzione della pena, relativa al beneficio penitenziario concesso, doveva essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2008, n. 18388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18388 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento