Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 1
Agli effetti della tutela penale, il cartellino, i fogli di presenza o le schede magnetiche concernenti l'attività lavorativa di un dipendente di un ente pubblico costituiscono "atti pubblici" in senso lato a norma degli articoli 476 e 479 cod. pen. in quanto posti in essere da soggetti muniti di poteri certificatori e destinati a produrre effetti per la P.A.. Ne consegue che ogni falsa attestazione o alterazione di tali atti rende configurabili i delitti previsti dai citati articoli 476 e 479 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2004, n. 43844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43844 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 04/10/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato - Consigliere - N. 1394
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 43473/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli;
avverso la sentenza emessa il 13-6-03 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento a carico di LA AN nato il 15-5- 57; di RI MO nato il [...]; di TR FR nato il [...]; di ES US nato il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunciataci ricorso e le note difensive del TR;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore, avv. FR Fusco, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 27-4-01 il Tribunale di Noia, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava ES US e TR FR responsabili di falso ex artt. 110, 476, 479 c.p. (perché accordandosi tra di loro, il primo quale geometra del Comune di Acerra ed il secondo quale dipendente del medesimo ente, facevano falsamente risultare la presenza in ufficio dell'ES, inserendo materialmente il TR il tesserino magnetico di titolarità dell'ES nel relativo rilevatore;
capo B) e di truffa ex artt. 110, 56, 640 c. 2 n. 1 prima ipotesi (perché, con il sopradescritto artificio, inducevano in errore il Comune suddetto, procurando all'ES un ingiusto profitto;
capo A); dichiarava al contempo LA AN e RI MO responsabili del reato di favoreggiamento di cui agli artt. 110, 378 c.p. (perché in concorso tra di loro aiutavano l'ES ad eludere le ricerche dei CC, recuperando da TR il tesserino magnetico de quo al fine di consegnarlo alla moglie dell'ES per sostenere la tesi che esso si trovasse nella di lui abitazione;
capo C); con la continuazione per il TR e per L'ES nonché con la diminuente del rito condannava gli imputati alla pena della reclusione ritenuta di giustizia.
Con pronuncia 13-6-03 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello incidentale del P.M.; assolveva l'LA ed il RI dal reato di favoreggiamento perché il fatto non costituisce reato;
assolveva il TR e l'ES dal reato di falso e concesse a detti imputati le attenuanti generiche prevalenti, riduceva la pena loro inflitta convertendola nella multa. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale nei termini infradescritti.
1 - Violazione di legge in ordine all'assoluzione del TR e dell'ES dal reato di falso.
2 - Vizio di motivazione con riguardo al assoluzione dell'LA ed del RI dal reato di favoreggiamento.
La Corte osserva.
Il ricorso è fondato per quanto concerne l'assoluzione dell'LA e del TR.
Invero la Corte territoriale ha escluso la responsabilità dei medesimi ritenendo che le schede per la rilevazione dell'orario di lavoro dei pubblici dipendenti non costituissero atto pubblico. Siffatta affermazione è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, il cartellino o foglio di presenza o scheda magnetica concernente l'attività lavorativa di un dipendente di un Ente Pubblico costituiscono "atto pubblico" in senso lato a norma degli artt. 476, 479 c.p.p., posto in essere da soggetto munito di poteri certificatori e destinato a produrre effetti per la P.A (ex plurimis: Cass. 25-9-89 n. 12879 RV. 182143; 6-4-91 n. 0 3891 RV. 186991; Cass. 3-3-99 n. 0 2898 RV. 212611; Cass. 21.2.00 n. 0 1938 RV. 216434).
In particolare va puntualizzato che il dipendente pubblico, a prescindere dalle mansioni svolte, nel momento in cui opera una certificazione è pubblico ufficiale e che non rileva che l'atto in questione sia un atto interno poiché anche esso è destinato a fornire un contributo a fini di conoscenza e determinazione della pubblica amministrazione;
infine non incide la "privatizzazione" o meglio
"contrattualizzazione" del rapporto di pubblico impiego avvenuta a seguito del D.Lgs. 3-2-93 n. 29 perché l'attestazione in tale atto contenuta è idonea a produrre effetti giuridici non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche il controllo dell'attività e regolarità dell'ufficio.
Con precipuo riguardo alle note difensive del TR si precisa che ai fini dei reati di falso è irrilevante che l'atto non sia sottoscritto, purché sia agevolmente identificabile l'autore e cioè l'organo della pubblica amministrazione che lo ha formato: ne deriva che anche sotto codesto profilo non può negarsi la natura di atto pubblico alla scheda magnetica introdotta nell'apposito rilevatore. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata per l'ES ed il TR con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio nei confronti di questi imputati attenendosi ai principi che sono stati enunciati.
Per quanto attiene alla posizione dell'LA e del Liquori il ricorso è infondato poiché il giudice di secondo grado ha posto congruamente in luce che le emergenze in atti non consentivano di ritenere provata la consapevolezza dei citati imputati in ordine al fatto che le indagini concernessero un delitto e non già un semplice illecito amministrativo.
Il ricorso del P.M. va dunque rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero annulla la sentenza impugnata nei confronti del TR e dell'ES con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2004