Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 18364
CASS
Sentenza 11 marzo 2008

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In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico della contravvenzione di deposito incontrollato è irrilevante il fine di lucro, in quanto si tratta di reato punibile a titolo di colpa consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il ricorrente, produttore dei rifiuti, li aveva fatti scaricare da un proprio dipendente su un fondo altrui, privo di recinzione, sostenendo di averlo fatto non per motivi economici ma per evitare intralcio al traffico; la Corte nel disattendere la tesi difensiva, ha enunciato il predetto principio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 18364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18364
    Data del deposito : 11 marzo 2008

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