Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 1
In ragione del limite del sindacato della Corte di Cassazione - cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari, - è "fisiologico" che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva (nella specie, artt. 46, 47 e 53 del c.c.n.l. dei dipendenti delle Poste Italiane SpA) siano entrambe convalidate o censurate dalla S.C., a seconda del superamento o no del controllo (a questa attribuito) limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12409 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MASI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 237/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 26/07/00 6335/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 ottobre 1988, la sig.ra ZI AN ricorreva al Pretore di Bologna nei confronti della datrice di lavoro - Poste Italiane s.p.a. - e, deducendo di avere diritto alla promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 c. civ. per avere svolto in modo continuo dal 1 gennaio 1991 al 18 febbraio 1996 mansioni proprie della quinta categoria, pur essendo inquadrata nella quarta, chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore a decorrere dal 26 febbraio 1995 ed alle differenze retributive conseguenti.
Con sentenza in data 25 maggio/15 giugno 1999, il Pretore accoglieva la domanda.
La decisone veniva confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia in data 31 maggio/26 luglio 2000. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorrono le Poste Italiane s.p.a. con unico motivo, illustrati da memoria. Resiste la AN con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in particolare degli artt. 1362 e segg. cod. civ. correlati agli artt. 46, 47 e 53 del c.c.n.l.
e dell'art. 2103 c. cc - Omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" e sostiene che l'art. 47 del c.c.n.l. aveva introdotto il "principio di fungibilità" (richiamato anche dal precedente art. 46), in forza del quale "nell'ambito delle aree di base ed operativa deve essere garantita, in presenza di necessità di servizio, la intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi". Si sarebbe trattato di norma operativa sin dal momento della entrata in vigore del c.c.n.l. (26 novembre 1994), nelle more dell'inquadramento del personale nelle nuove aree professionali. Si era così creata una 'mobilita' verticale ed orizzontalè, favorente una equivalenza e omogenizzazione delle mansioni all'interno di un'area, indipendentemente dal grado assunto dal lavoratore, il che, secondo la ricorrente, escluderebbe il diritto alla promozione della AN la quale aveva sempre lavorato all'interno di una medesima area.
Il Tribunale avrebbe dovuto verificare "ex post" che le qualifiche di cui ai punti A) e B) dell'art. 47 erano effettivamente confluite nell'Area Operativa, nel cui ambito l'art. 46 c.c.n.l. prevedeva ampia surrogabilità di applicazione e l'intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi.
D'altro canto all'entrata in vigore del c.c.n.l. (26 novembre 1994) erano già state formulate le declaratorie contrattuali e il medesimo c.c.n.l. all'art. 53 imponeva all'Ente, a partire dal 15 febbraio 1995, l'effettuazione dell'inquadramento dei dipendenti in servizio "... con riferimento alle declaratorie contrattuali di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 ed in relazione alle Aree di classificazione individuate dall'art. 41".
In conformità a tale normativa contrattuale, l'Ente Poste si era correttamente attenuto all'istituto della "fungibilità". In relazione alle disposizioni richiamate la sentenza del Tribunale si appalesava anche carente nella motivazione.
Il motivo non può essere accolto.
Rileva, anzitutto, la Corte che la ricorrente, nel dolersi genericamente della violazione da parte del Tribunale dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile "correlati agli artt. 46 47 e 53 del c.c.n.l." non indica specificamente quali regole di interpretazione dei contratti siano state violate e il modo in cui la violazione sia avvenuta, laddove è costante la giurisprudenza di questa Corte regolatrice nell'affermare che qualora il ricorrente si dolga della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo all'uopo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (cfr., tra le più recenti, Cass. 15 ottobre 2001, n. 12518; 10 settembre 2001, n. 22539; 3 luglio 2001, n. 8994; 27 luglio 2001, n. 10290; 28 maggio 2001, n. 7242). Ma anche a voler superare tale preclusione e a voler ritenere, valorizzando il pur scarno riferimento, per stralcio testuale agli artt. 47 e 57 del c.c.n.l., che la società ricorrente lamenti, in relazione ad essi, la violazione del canone di interpretazione letterale (art. 1362, primo comma c. civ.) e finanche di quello di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 c. civ.), si impongono le seguenti, ulteriori considerazioni.
Il giudice di appello, ha, anzitutto richiamato la nuova classificazione a regime dei dipendenti stabilita dall'art. 41 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 (in luogo del procedente sistema delle
"categorie") distinguendo quattro "aree": "area di base" - "area operativa" - "area quadri di 2^ livello" - "area quadri di 1^ livello" e le corrispondenti declaratorie, contenute nei successivi articoli.
In riferimento alle declaratorie, l'art. 53 c.c.n.l. prevedeva che l'inquadramento in concreto dei dipendenti sarebbe avvenuto a partire dal 15 febbraio 1995, ma, come il Tribunale ha ritenuto in fatto, in realtà l'inquadramento venne disciplinato soltanto con l'accordo integrativo del 23 maggio 1995, a norma del quale le "ex categorie" 6^, 5^ e 4^ confluivano nell'"area operativa". Da tale assetto, concretatosi solo con l'accordo integrativo ora citato, il Tribunale ha desunto, in primo luogo, che l'accordo stesso non poteva avere una efficacia retroattiva non prevista ne' dal contratto, ne' dallo stesso accordo, fino alla cui entrata in vigore il vecchio ordinamento era coesistito con il primo contratto collettivo di diritto privato.
D'altra parte, ha affermato ancora il giudice di appello, l'eventuale efficacia retroattiva dell'accordo non avrebbe potuto travolgere diritti che i singoli dipendenti avessero frattanto acquisiti, in particolare, per effetto dell'art. 2103 c.civ., sotto il cui dominio era caduto il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione, privatizzato a partire dal 26 novembre 1994. Ne conseguiva, a giudizio del Tribunale, che non essendo contestato che anche dopo quest'ultima data la AN abbia continuato a svolgere mansioni (già in precedenza svolte) appartenenti alla declaratoria dell'ex quinto livello (e non a quello dell'ex quarto livello nel quale era inquadrata), nella riconosciuta concorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 2103 c.civ., la lavoratrice aveva conseguito, decorsi tre mesi dal 26 novembre 1994, e quindi il 26 febbraio successivo, il diritto al superiore inquadramento in via definitiva.
A fronte degli accertamenti di fatto del giudice di appello e delle conseguenze in diritto che lo stesso ha ritenuto di doverne trarre, le argomentazioni della società ricorrente, sopra sintetizzate, non appaiono ne' puntuali, ne' sufficientemente specifiche (come avrebbero dovuto essere in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione), ne' decisive, sicché il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità. In particolare, l'impugnazione non investe la statuizione del giudice di appello circa la irretroattività dell'accordo collettivo del 23 maggio 1995; non riporta il tenore del "telestato" del 25 febbraio 1995 col quale sarebbero stati disposti i nuovi inquadramenti del personale non dirigenziale;
non da conto, conseguentemente, del valore giuridico di tale documento, e tanto meno della ragione per cui, essendo intervenuto l'inquadramento concreto del personale, come accertato dal Tribunale, soltanto con l'accordo integrativo del 23 maggio 1995 (e non con efficacia retroattiva), dovesse poi ritenersi che il "telestato" del 25 febbraio 1995 avesse avuto l'effetto di rendere irrilevante l'esercizio delle mansioni superiori svolte dalla AN, a partire dal 26 novembre 1994 e protrattesi (in presenza dei presupposti previsti dall'art. 2103 c.civ.) per tutto il trimestre che sarebbe andato a concludersi proprio l'indomani di quella comunicazione (26 febbraio 1995).
Non pertinente appare poi il richiamo da parte della società ricorrente al "principio di fungibilità" che, secondo l'art. 47, in riferimento anche all'art. 46 del c.c.n.l., governerebbe lo svolgimento delle mansioni all'interno dell'area di base e di quella operativa (nel senso della "intercambiabilità" del personale tra i vari settori operativì, ossia della "'mobilità verticale e orizzontalè favorendo una equivalenza ed omogeneizzazione delle mansioni, all'interno di un'area indipendentemente dal grado assunto dal dipendente", così come è detto nel ricorso).
Infatti, quel principio governerebbe comunque il rapporto di lavoro dopo l'inquadramento nell'area operativa della AN, non anche il pregresso svolgimento del rapporto, sicché, in tale prospettiva, non sarebbe preclusivo, in relazione alle mansioni più elevate svolte nella vigenza del sistema di inquadramento per "categorie", il diritto al riconoscimento della categoria superiore, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2103 c. civ, ai fini stipendiali e per i riflessi che da tale superiore inquadramento nella vigenza del sistema anteriore possono aversi, pure nel nuovo assetto del personale (la società non ha assolutamente dedotto il difetto dell'interesse della lavoratrice ad agire in giudizio per il riconoscimento di una categoria ormai non più esistente e confluita, unitamente a quella già attribuita dalla società, nella medesima "area operativa").
V'è da aggiungere che il ricorso fa anche riferimento ad una "norma transitoria di cui trattasi", senza peraltro precisare a quale norma si riferisca e quale ne sia il contenuto testuale: se il riferimento è all'art. 47 (poco prima menzionato in relazione anche all'art. 46) del c.c.n.l., nella parte attinente alla pretesa "fungibilità" delle mansioni, occorre dire che per quanto sopra osservato tale disposizione non sembra avere la fisionomia di regola transitoria, attenendo essa (così come riferito nel ricorso) all'"area" di nuova (ma stabile) istituzione.
Il fatto, infine, che l'Ente fosse vincolato, nell'inquadramento dei dipendenti in servizio (così come si sostiene nel ricorso), al rispetto delle già delineate declaratorie contrattuali e della regola della "fungibilità" non costituisce considerazione pertinente alla identificazione della posizione acquisita dalla AN durante la vigenza del sistema delle "categorie" per adibizione protrattasi sino all'accordo collettivo sopra richiamato. Il Collegio non ignora che, con riferimento ad analoghe pretese di altri lavoratori, la Corte di Cassazione è giunta a diverse conclusioni (cfr., in particolare, sent. 18 luglio 2002, n. 10461;
19 luglio 2002, n. 10625; 2 dicembre 2002, n. 17093).
È, tuttavia, opportuno ricordare, pur essendo assorbente quanto già considerato in ordine alle carenze del ricorso (a fronte del divieto per il giudice di legittimità di ricercare direttamente negli atti del giudizio gli elementi di fatto che supportano la pretesa e i motivi dell'impugnazione) che in ragione del limite del sindacato della Corte di Cassazione - cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari - è "fisiologico" che due opposte interpretazioni di giudici di merito di un medesimo regolamento contrattuale di situazioni, ad opera delle parti collettive, siano entrambe convalidate o censurate dalla Suprema Corte a seconda del superamento o meno del controllo a questa attribuito, istituzionalmente limitato alla correttezza della motivazione e al rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile (cfr. Cass. 11 luglio 1996, n. 3227; 23 maggio
2001, n. 7039). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003