Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 2
In ragione dei limiti del sindacato della Corte di cassazione in materia di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - rappresentati dalla sola verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - è fisiologico che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate in sede di legittimità, a seconda del superamento o meno del suddetto limitato controllo. (Fattispecie relativa agli accordi collettivi nazionali in materia di nuovo inquadramento del personale delle imprese di trasporto in concessione del 1986, 1987 e 1988 con particolare riguardo alla previsione della decorrenza degli effetti normativi ed economici di essi da una stessa data o da date rispettivamente diverse).
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, in base ai diversi accordi collettivi nazionali in materia, che la decorrenza dell'1 gennaio 1989 prevista dall'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1988 relativo al nuovo inquadramento del personale delle imprese di trasporto in concessione riguardasse non soltanto il nuovo trattamento economico, ma anche la nuova classificazione del personale, sicché era da escludere che tale classificazione avesse decorrenza dal 29 ottobre 1988, data di efficacia dell'abrogazione della legge n. 30 del 1978, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 270 del 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7039 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e sul ricorso proposto da:
GI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ATAC ROMA - AZIENDE TRANVIE AUTOBUS;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05077/99 proposto da:
DELLE TRAMVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA ATAC ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato CAPPELLA LUCIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
GI EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2218/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/02/98 - R.G.N. 79971/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CAPPELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed assorbito il ricorso principale.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 dicembre 1991 il Pretore di Roma respingeva la domanda con la quale PP OL - già dipendente dell'ATAC (Azienda tramvie e autobus del comune di Roma), assunto nel 1963 con la qualifica di autista di linea 7^ livello, poi giudicato inidoneo ed assegnato a posto di minor aggravio fisico, infine esonerato, in data 30.11.1988, in applicazione dell'art. 3 della legge 270/88 - aveva chiesto la condanna dell'ex datore di lavoro ad inquadrarlo nel sesto livello del ccnl 1985/1988 a partire dall'1.1.1985 e a pagargli lire 1.566.670 a titolo di differenze retributive.
L'appello del lavoratore, cui resisteva l'ATAC, veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 28 maggio 1997/6 febbraio 1998. Pur ritenendo illegittimo, perché discriminatorio, l'accordo collettivo del 13.5.1987, secondo il quale il personale inidoneo, destinatario del programma di esodo, avrebbe mantenuto il livello e la qualifica (ex lege n. 30/1970) in atto il giorno precedente l'entrata in vigore della nuova classificazione, i giudici di appello ritenevano che comunque il signor OL non aveva diritto al superiore livello richiesto, atteso che il nuovo assetto normativo del personale, previsto dall'accordo del 13.7.1988, aveva effetto, per espressa previsione contrattuale, solo a decorrere dall'1.1.1989, in epoca successiva, quindi, al collocamento in quiescenza del lavoratore.
Il fatto che le parti nulla avessero disposto per il periodo intercorrente tra il 29.10.1988 (termine finale di vigenza delle qualifiche di cui alla legge n. 30 del 1978) e l'1.1.1989 (termine di decorrenza delle nuove qualifiche) non autorizzava, per il Tribunale, l'anticipazione della nuova normativa contrattuale. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, PP OL.
L'ATAC resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, illustrato con memoria, anch'esso fondato su un solo motivo. Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148; degli artt. 1 e 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270; degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c., in riferimento alla interpretazione degli accordi collettivi nazionali 27 giugno 1986, 13 maggio 1987, 13 luglio 1988; travisamento del fatto;
vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Assume che l'accordo del 13 luglio 1988 nulla dispone in ordine alla decorrenza del nuovo inquadramento, limitandosi a disciplinare la "riparametrazione" della retribuzione ai nuovi livelli con decorrenza dal l'1.1.1989.
Sostiene che il nuovo inquadramento è entrato in vigore il 29.10.1988, mentre è solo il nuovo trattamento economico ad avere avuto decorrenza dall'1.1.1989; invoca, sul punto, la sentenza n. 226 del 13 gennaio 1996 di questa Corte. Con il ricorso incidentale, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, la difesa dell'ATAC critica la decisione di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittima la previsione delle parti collettive del 13.5.1988, in base alla quale gli inidonei destinatari del piano di esodo avrebbero mantenuto lo stesso livello e la stessa qualifica posseduti il giorno prima dell'entrata in vigore della nuova classificazione. Sostiene la legittimità di tale clausola, rilevando che non esiste nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro;
che la situazione degli inidonei inseriti nel programma di esodo e quella degli inidonei esclusi da tale programma non sono omogenee;
che la legge n. 270 del 1988 ha tenuto conto degli accordi contrattuali collettivi che l'hanno preceduta;
che la clausola che prevede che gli inidonei inclusi nel programma di esodo mantenessero, fino all'esonero, il livello e la qualifica posseduti il giorno prima dell'entrata in vigore della nuova classificazione, ha lo scopo di evitare che il personale destinatario del prepensionamento cumulasse il beneficio di una maggiore anzianità contributiva convenzionale (che poteva arrivare a dieci anni) con i vantaggi del nuovo inquadramento nel superiore livello. Richiama sul punto la sentenza di questa Corte n. 6096 del 1998 e deduce, quindi, che la domanda del signor OL andava rigettata per tale assorbente ragione, pur essendo corretta la motivazione adottata dal Tribunale sulla impossibilità di far decorrere dal 29.10.1988 le qualifiche e le corrispondenti nuove retribuzioni che espressamente i sindacati hanno dichiarato di volere dall'1.1.1989. Chiede, quindi, che la motivazione della sentenza del Tribunale venga modificata in accoglimento del ricorso incidentale. Il ricorso principale non è fondato.
Si sostiene la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi nazionali 27 giugno 1986, 13 maggio 1987 e 13 luglio 1988, in quanto tali accordi (e, in particolare, quello del 13.7.1988) si sarebbero limitati a stabilire solo la decorrenza (dall'1.1.1989) del trattamento economico, nulla disponendo in ordine alla decorrenza del nuovo inquadramento;
ma non si spiega perché tale nuovo inquadramento dovrebbe decorrere dal 29.10.1988 e, soprattutto, non si riporta il testo degli accordi che giustificherebbe la soluzione interpretativa propugnata (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).
Il che già è sufficiente a rendere il ricorso inammissibile per la parte relativa alla denuncia di errata interpretazione degli accordi collettivi.
La decorrenza invocata non trova poi fondamento ne' nell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (il cui comma 2 consentiva alle associazioni sindacali di stabilire contrattualmente le retribuzioni del personale delle imprese di trasporto in regime di concessione), nè negli artt. 1 e 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270 (pubblicata nella G.U. n. 166 del 16 luglio 1988). Il fatto che l'art. 1 della legge n. 270 del 1988 abbia abrogato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, la legge n. 30 del 1978 (recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto) e rimesso la disciplina della materia alla contrattazione nazionale di categoria, non comporta che le nuove qualifiche contrattualmente convenute debbano necessariamente avere vigore dal primo giorno del nuovo regime di "delegificazione". Nè può ritenersi che tra il 29 ottobre 1988 (data di abrogazione della legge n. 30 del 1978) e il 1^ gennaio 1989 vi sia stato un "vuoto normativo" in materia di qualifiche (e relative retribuzioni), atteso che in tale periodo potevano essere correttamente applicati i contratti individuali di lavoro attuati in conformità alla legge abrogata.
Quanto alla sentenza di questa Corte invocata dal ricorrente - la n. 226 del 13 gennaio 1996 - va qui ribadito che la interpretazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (v., fra le tante, Cass., 25 luglio 1978 n. 3740; 19 marzo 1990 n. 2262; 22 gennaio 2000 n. 709). Ne consegue che è fisiologico che due opposte interpretazioni, da parte dei giudici di merito, di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate dalla Corte di Cassazione a seconda del superamento o meno del controllo (a questa attribuito), limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione ai motivi di censura addotti. (cfr. Cass., 11 luglio 1996 n. 6327). Per tutto quanto esposto il ricorso principale va rigettato e va, conseguentemente, dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La censura avanzata con questo secondo ricorso avrebbe potuto essere esaminata solo in caso di accoglimento del ricorso incidentale. Non è consentito, infatti, alla parte totalmente vittoriosa impugnare la sentenza soltanto per ottenere una modifica della motivazione (v. Cass., 14 dicembre 1996 n. 11180). Le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore della azienda resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 40.000 oltre lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001