Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7039
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Sentenza 23 maggio 2001

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In ragione dei limiti del sindacato della Corte di cassazione in materia di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - rappresentati dalla sola verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - è fisiologico che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate in sede di legittimità, a seconda del superamento o meno del suddetto limitato controllo. (Fattispecie relativa agli accordi collettivi nazionali in materia di nuovo inquadramento del personale delle imprese di trasporto in concessione del 1986, 1987 e 1988 con particolare riguardo alla previsione della decorrenza degli effetti normativi ed economici di essi da una stessa data o da date rispettivamente diverse).

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, in base ai diversi accordi collettivi nazionali in materia, che la decorrenza dell'1 gennaio 1989 prevista dall'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1988 relativo al nuovo inquadramento del personale delle imprese di trasporto in concessione riguardasse non soltanto il nuovo trattamento economico, ma anche la nuova classificazione del personale, sicché era da escludere che tale classificazione avesse decorrenza dal 29 ottobre 1988, data di efficacia dell'abrogazione della legge n. 30 del 1978, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 270 del 1988).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7039
    Data del deposito : 23 maggio 2001

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