Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma duecentoduesimo, legge n. 662 del 1996 (recante "Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo"), in riferimento all'art. 3 Cost., là dove il medesimo (in ordine alla riapertura dei termini anche per il versamento di tutti i contributi dovuti - scaduti alla data del 31 dicembre 1995 - in materia di previdenza forense), nel disporre che "Per le sanzioni già iscritte a ruolo i benefici di cui al periodo precedente si estendono anche alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge", non prevede l'estensione del beneficio in questione altresì in favore di chi ha pagato le sanzioni iscritte a ruolo anteriormente all'emanazione della legge medesima, in pendenza di giudizio tra le parti (avvocato e Cassa avanti all'AGO sulla debenza o meno delle dette sanzioni non oggetto di giudicato, ne' dispone che le sanzioni (penalità ed interessi) già pagate debbano costituire oggetto di rimborso, trattandosi di ipotesi di esplicazione del potere discrezionale proprio del legislatore relativamente al cui esercizio non è stato dedotto ne' si ravvisa alcun profilo di arbitrarietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9861 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. PE CELLERINO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO PE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE VILLA PAMPHILI 180, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MINNICINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIO ZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 29, presso lo studio dell'avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/99, del Tribunale di CATANIA, depositata il 12/01/99 - R.G.N. 1611/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato VACCARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per: manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;
nel merito rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponendo due motivi di ricorso per cassazione, ulteriormente illustrati da memoria, e prospettando un "conflitto di costituzionalità", cui la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense oppone un argomentato controricorso, già integrato da memoria, l'avvocato Giuseppe NI impugna la sentenza del Tribunale di Catania, meglio descritta in epigrafe che, confermando quella del locale Pretore, lo ha condannato al pagamento, per quanto ancora qui interessa, dell'importo sanzionatorio, per penalità ed interessi, di circa L. 600.000, per violazione dell'art. 22 della l. 20 settembre 1980, n. 576, in relazione all'iscrizione d'ufficio, deliberata per l'anno 1991, ex art. 11 della l. 11 febbraio 1992, n. 141, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, cui egli sera rivolto nel 1993 per l'iscrizione volontaria, essendo risultato, poi, che aveva conseguito, nel 1991, un reddito IRPEF paria L. 12.131.000 e realizzato un volume d'affari IVA per L. 14.794.000, a fronte dei connessi limiti professionali, deliberati dal Comitato dei delegati della Cassa, rispettivamente di L.
8.520.000 e di L. 12.780.000, di cui non aveva avuto conoscenza in assenza di una corretta pubblicità, perché avvenuta con affissione all'albo murale della cassa e con articoli sugli organi d'informazione specializzati ("la Previdenza forense"), oltreché presso i vari Consigli dell'Ordine.
Assume la sentenza, rimarcando "lo scarso rilievo economico della controversia" a fronte della sollevata - dal NI - questione "di principio" della pubblicità legale delle delibere del Comitato dei delegati della Cassa, che la legge 22 luglio 1975, n. 319, non prescrive particolari forme di pubblicità per le delibere del Comitato, essendo risultato, per contro, che la Cassa si era attivata per rendere conoscibili i limiti di reddito, divulgandoli sia attraverso la rivista "La previdenza forense", inviata a tutti gli iscritti, sia tramite i vari Consigli dell'Ordine, che "verosimilmente" provvedono, anche, a far affiggere nelle loro bacheche appositi manifesti, al pari di quelli per la comunicazione dei redditi IRPEF e IVA.
In questo contesto, rimarcato il dovere professionale dell'iscritto all'Ordine di conoscenza delle norme regolanti i diritti e gli obblighi, ha ritenuto che il NI era in grado, con l'ordinaria diligenza, di conoscere i limiti di reddito specifici, stante il suo onere di attivarsi, in considerazione dell'obbligo del versamento dei contributi in caso di superamento dei limiti di reddito fissati dal Comitato, rilevando infine che il ZZ non aveva inteso beneficiare del condono previdenziale introdotto dalla l. 23, dicembre 1997, n. 663. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il ricorrente avv. NI denuncia vizi di motivazione" sotto vari profili".
Anzitutto, si duole che la prova testimoniale disposta dal Giudice collegiale in merito alla pubblicità delle delibere del Comitato dei delegati, pur d'esito "negativo" con riferimento alla deposizione del teste GR, che non aveva saputo precisare se fra i vari manifesti da lei affissi in bacheca era compresa anche la delibera in questione, avendo l'altra teste negato l'affissione, era stata, per contro, valutata positivamente, sulla base della pubblicità derivante dagli articoli della rivista della Cassa e dalle informazioni reperibili presso l'Ordine o il Comitato. In secondo luogo, lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione "nella parte in cui equipara l'affissione del manifesto, relativo al mod. 5, cui ha accennato la Di TO, con l'affissione relativa alla delibera del Comitato dei delegati, la prima trovando, a differenza della seconda, espressa previsione normativa. Rileva, infine, addebitando l'omesso esame della circostanza da parte del Tribunale, che il mod. LO 5/92 non gli era stato trasmesso dalla Cassa, non risultando prestampato il suo nominativo, ma fu ritirato dal deducente presso il Consiglio dell'Ordine "senza le spiegazioni perché esaurite" e che le spiegazioni allegate agli atti processuali, riguardano non già quelle proprie del modello dell'anno in contestazione, ma quelle del 1997.
Con il secondo mezzo il NI denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1^, n. 3, cod.proc.civ., contestando che il Tribunale, circa il quesito fondamentale della lite concernente l'onere o meno del professionista di attivarsi per conoscere le delibere del Comitato dei delegati, ha ritenuto di dover definire l'art. 2 della l. n. 319/75 norma contenente "un rinvio in bianco" secondo una terminologia propria del diritto penale e discetta sul significato da attribuire a tale disposizione, che "non si riesce a comprendere" laddove assegna al Comitato dei delegati di "determinare i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità" se non attraverso una norma regolamentare, di cui addebita l'omissione agli amministratori della Cassa e al Tribunale che "scarica l'onere... della mancata pubblicità legale... sul povero avvocato". Entrambi questi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente investendo apprezzamenti di merito sulla motivazione della sentenza impugnata e vizi riconducibili alla disciplina della prova, non meritano un particolare approfondimento perché, a ben vedere, attraverso la dedotta prospettazione complessiva si tenta di offrire una diversa lettura delle prove su cui il Giudice del merito ha fondato la decisione.
Il giudice del merito ha dato conto, con ampia motivazione, delle proprie valutazioni circa gli accertamenti compiuti, esaminando puntualmente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento;
in particolare, non ha trascurato di valutare le testimonianze GR e Di TO, pervenendo a un giudizio di "verosimiglianza" della tesi della Cassa, anche sulla base degli elementi emergenti dal dovere di informazione del professionista nei confronti e rispetto all'Ordine professionale cui è iscritto. Alle dette valutazioni ed ai detti apprezzamenti il ricorrente contrappone delle proprie difformi valutazioni, ma della maggiore o minore attendibilità di esse rispetto a quella compiuta dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, posto che ciò comporterebbe un nuovo, autonomo esame del materiale delibato in sede di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Infatti, secondo un fermissimo principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802) il controllo della Cassazione sulla motivazione del giudice del merito in relazione alla censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non può tradursi in un riesame del fatto o in una rinnovazione del giudizio sul fatto, poiché il giudizio di cassazione non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.
D'altra parte, a fronte della mancanza, all'epoca, di un regolamento che disponesse circa le forme di pubblicità degli atti degli organi della Cassa, introdotto solo con D.M. 22 maggio 1997 (offerto in visione dal ZZ con memoria ex art. 378, cod.proc.civ., era, si torna a ripetere, onere del prudente e saggio professionista informarsi e documentarsi, con ordinaria e minimale diligenza, sugli obblighi e doveri inerenti il proprio status, certamente meno conflittuale della attuale vicenda processuale.
Da ultimo, "in via subordinata, il ricorrente solleva conflitto di costituzionalità dell'art. 2, comma 202 della l. n. 662/1996 (condono) nella parte in cui dispone che per le sanzioni già iscritte a ruolo i benefici di cui al periodo precedente si estendono anche alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, per conflitto con l'art. 3 della costituzione, per non aver disposto che il beneficio si estendeva - a fortiori - a coloro, che avevano pagato le sanzioni già iscritte a ruolo ante l. 662/1996, qualora tra le parti (avvocato e Cassa) era in corso un contenzioso davanti all'AGO, relativo alla debenza o meno delle sanzioni stesse e sul quale non s'era formato il giudicato e per non aver disposto che dette sanzioni (penalità e interessi) già pagate dovevano essere rimborsate dalla cassa.
La disposizione, oggetto dell'eccezione, è così congegnata: "202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1; 14, comma 4; e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge". Orbene la questione è manifestamente infondata perché, come ben rileva la difesa della Cassa, essa interferisce con l'esercizio del potere discrezionale del potere legislativo, oltretutto non essendo dedotto, ne' ravvisandosi nella norma alcun profilo di arbitrarietà. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna art ente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 20,00 (venti) oltre Euro 1.800,00 (milleottocento/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002