Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
Il reato di turbatio sacrorum di cui all'art. 405 cod. pen. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (nella specie la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella turbativa causata dal comportamento dell'imputato, che aveva, nel corso della celebrazione della Messa, coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, avendolo inseguito fuori della Chiesa).
Commentario • 1
- 1. Offesa alla religione: quando scatta e cosa si rischia?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2003, n. 20739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20739 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 13/03/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00518
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 029524/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN RO IL 07/08/1977;
avverso SENTENZA del 24/05/2000 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15.2.1999, il Pretore di Torino ha ritenuto ND AN responsabile del reato previsto dall'art. 405 c. 1 cp (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che non sono ravvisabili gli elementi integrativi del reato dal momento che la funzione religiosa non è stata ne' interrotta ne' disturbata, ma ha avuto regolare e normale svolgimento e solo qualche partecipante è stato distolto;
- che, in violazione dell'art. 350 c.5 cpp, sono state utilizzate le dichiarazioni rese dal ND sul luogo e nell'immediatezza dei fatti.
Il Collegio ritiene che le censure non siano meritevoli di accoglimento.
Il reato di turbatio sacrorum di cui all'art. 405 cp può essere perfezionato mediante due condotte antigiuridiche;
l'impedimento della funzione (consistente nello ostacolare l'inizio della cerimonia o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione) oppure la turbativa della funzione che si verifica quanto il suo svolgimento non avviene in modo regolare.
Questa ultima ipotesi è stata contestata e, di conseguenza, i Giudici dovevano verificare se il comportamento dell'imputato, pur non impedendo il rito, ha interferito con il normale perfezionamento dello stesso.
Sul tema la Corte di Appello (con motivato accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità) ha verificato che un gran numero di fedeli è stato coinvolto e disturbato, nel corso della celebrazione di una Messa, dall'irruzione dell'imputato in Chiesa e dal suo comportamento incivile;
molti fedeli hanno interrotto il loro raccoglimento per inseguire il ND fuori dalla Chiesa. In tale contesto, si è verificato un turbamento dei singoli, che si è riverberato sulla funzione alterandone lo svolgimento e, pertanto, la fattispecie si è integrata.
Relativamente alla seconda deduzione, si osserva che i rilievi del ricorrente non sono puntuali in fatto.
Dagli atti di causa (che il Collegio è facoltizzato ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale e non motivazionale) risulta che al dibattimento è stata data lettura, a sensi dell'art. 513 c. 1 cpp, delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia su delega del Pubblico Ministero;
tali dichiarazioni sono legittimamente veicolate nel novero delle prove utilizzabili dal Giudice ai fini della decisione. Tanto premesso, il Collegio rileva come la Consulta, con sentenza 327/2002, abbia dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 405 cp nella parte in cui, per i fatti in danno del culto cattolico, prevede una sanzione più grave rispetto gli altri culti;
per tale ragione, la Corte annulla con rinvio la impugnata sentenza per una nuova determinazione della pena precisando che, sul tema della responsabilità, si è formato il giudicato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per la determinazione della pena;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003