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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42396 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO sono state tratte a giudizio per rispondere del. B.S. ed B . E . SENTENZA • sul ricorso proposto da. B S . nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 12 settembre 2022, della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione sVolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA , . ODELLO, che ha concluso per l'annullamento senza • rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Procura di Ivrea;
udito l'avv. MARCO SCAGLIOLA, che s'i riporta al motivi di ricorso e insiste per 'raccoglimento dello stesso. reato di furto aggravato (artt, 116, 624-bis e 61 n. 5 cod. pena;
.perché, introducendosi all'interno dell'abitazione di un'anziana signora, 1--1, affetta da demenza senile, e approfittando delle di lei condizioni psichiche,. si sarebbero imposseàsate di alcuni mordi] In oro, sottraendoli alla predetta. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42396 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/09/2023 Il Tribunale riteneva provata l'Ipotesi accusatoria, specificando come l'errata indicazione della refurtiva e della data' dl consumazione del reato fosse frutto di , un semplice errore materiale, e condannava entrambe le imputate, La Corte d'appello, invece, ritenendo che l'episodio contestato fosse quello commesso il 22 novembre 2016, assolveva I B.E. L condannando la sola B.S. Il ricorso,.proposto da j B.S. si articola In tre motivi di censura. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce che la Corte territoriale da un canto avrebbe Omesso li motivare sulla domanda di accertamento della nullità della sentenza di primo grado (Per violazione del principio di correlazione tra imputazione e 'sentenza) e, dall'altro, avrebbe essa stessa violato il diritto di difesa sottraendo all'imputato un grado di giudizio. Premette . la ricorrente che, benché i furti subiti dalla persona offesa siano pacificimente due (il primo commesso li 27 ottobre 2016 e il secondo il 22 novembre successivo), nel decreto che dispone.il giudizio ne verrebbe contestato uno solo (II furto in abitazione In cuI 1 la coimputata B.E. - avrebbe distratto la persona offesa e la ricorrente avrebbe materialmente sottratto la refurtiva), indicàto come commesso il 22 novembre 2016, All'esito del giudizio abbreviato, tuttavia, li giudice di prime cure avrebbe condannato la ricorrente per il fatto del 27 ottobre 2016, ritenendo, in questi termini, un mero errore materiale l'indicazione di una diversa data nel capo d'imputazione. Ebbene, a fronte della specifica éccezione di nullità (per violazione del principio di correlazione) sollevata con l'atto d'impugnazione, la Corte d'appello, pur riconoscendo la fondatezza della tesi difensive, non solo avrebbe omesso di motivare In ordine all'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, ma avrebbe anche giudicato direttamente del reato effettivamente indicato nel capo d'imputazione, sottraendo, cosi, all'imputato un intero grado di giudizio. Il secondo motivo deduce, invece, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, pur ritenendo il fatto commesso il 22 novembre 2016, avrebbe confermato la decisione assunta In primo grado e, quindi, la responsabilità della ricorrente per il fatto commesso il 27 ottobre 2016. Un'oggettiva Incoerenza tra la motivazione e il dispositivo che, tra l'altro, andrebbe in contraddizione con la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, disposta dal giudice di primo grado, In relazione al. fatti (ritenuti) non contestati e, In ipotesi, commessi proprio il 22 novembre 2016, quelli per i quali, poi, In secondo grado, è intervenuta condanna, Il terzo, in ultimo, deduce un ulteriore profilo di manifesta illogicità, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto superfluo verificare l'attendibilità del 2 • riconoscimento fotografico effettuato in favore della ricorrente in quanto la prospettatacontradclizione sarebbe riferita al diverso episodio (del 27 ottobre) non oggetto di giudizio. E ciò, sostiene. la difesa, sarebbe eSso stesso manifestamente' • illogico e contraddittorio in quanto detta verifica (per quanto relativa effettivamente ad una contraddizione manifestatasi nei corso del riconosolmentO' relativo al diverso episodio del 27 ottobre) si ripercuoterebbe sulla generale • valutazione di attendibilità del teste e, quindi, anche sul riconoicimento effettuato per l'episodio oggetto di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo e il secondo motivo sono fondati nei limiti che saranno di seguito indicati. Per come si è detto,' B.S. [ed I B.E. I sono siate tratte a giudizio. per rispondere del reato di furto aggravato (artt. 110; 624-bis e 61 n t,S•cod. perb), commesso il 22 novembre 2016 all'interno dell'abitazione di) M.C. affetta da demenza senile, approfittando delle di lei condizioni- psichiche •e sottraendo alcuni monili In oro. Il Tribunale ha dato atto di come, dalle risultanze probatorie (nella disponibilità della difesa fin dall'avviso di conclugione.dellainclagiprellininari), risultasse provata la consurnaiione Ol due fìirti l'uno COmmesso il 27 ottobre 2016 da entrambe le imputate, durante il quale . furonosottratte alcune monete peruviane e altri monili, l'altro li 22 novembre successivo, commessb dalla sola. B.S. Lnel quale furono sottratti alcuni .monili in oro: E ha ritenuto che il capo d'imputazione descrivesse con esattezza la condotta (concorsuale) del 27 ottobre 2016 e che la diversa indicazione della refurtiva (non monili ma monete peruviane ed altro) e del tempus cOmmissi delictl (non il 22 novembre, ma il 27 ottobre 2016) fosse frutto•di un serhplice errore materiale. • Investita dell'appello proposto da entrambe le imputate (con il quale, tra l'altro, veniva eccepita la nullità della sentenza per aver giudicato di un • reato diverso rispetto a quello contestato), la d'ode_ territoriale, prescindendo da ogni censura e ,da ogni riferimento alla contestazione formulata, ha giudicato 'del diversò episodio del 22 novembre, condannando I B.S. Ted aisolvendo. B.E. I La ri.corrente deduce che la Corte territoriale: a) non avrebbe rilevato la (pur eccepita) nullità della sentenza pronunciata in primo grado per violazione del principio di -correlazion,e; 2) avrebbe omesso ogni motivaziona,in ordine alla predetta ntillità;• 3) avrebbe pregiudicato 1 diritti di difesa dell'iMputato. sottraendogli un grado dl giudizio. E le. deduzioni sono parzialmente corrette. 3 I* Infondate sono la prima e la seconda censura. La sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norm * e processuali, non incorre nel vizio di difetto di motivazione se tale. violazione sia comunque insussistente (Sez. 1, n 22337 del 23j03/2021, Rv, 281391). E la nullità prospettata non sussisteva. Il Tribunale ha rilevato come II fatto accertato differisse, rispetto alla contestazione, solo quanto alla refurtiva (monete peruviane e non monili d'oro) e alla data dei commesso reato (il 27 . ottobre e non li 22 novembre). E ha ritenuto la diversa indicazione un mero errore materiale. ébbene, a prescindere dalla circostanza per cui, effettivamente la diversa Indicazione della data ó della particolare composizione della refurtiva 'non rappresenta, In mancanza di diverse specifica allegazioni difensive, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecle,. ciò che rileva è che, per come evidenziato dai' Tribunale, l'imputato, attraverso l'ter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione conereta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli,, Rv. 248051). E tanto esclude ogni ipotizzata nullità. , Fondata, invece, è la terza. La sentenza impugnata ha giudicato di un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione e valutato In primo grado. Se, infatti, per come si è detto, l'indicazione della data o della esatta identità della refurtiva non rappresentano elementlessenziali, lo sono, invece, le specifiche modalità attraverso le quali .sf•è manifestata la condotta. Il furto del 27 ottobre è stato commesso, in ipotesi accusatoria, dal B.S. concorso con lal B.E. quest'ultima distraendo la vittima e prima . materialmente apprendendo la refurtiva. In termini sostanzialmente sovrapponiblli al fatto contestato (da questo divergente per quanto indicato in precedenza), • • La Corte territoriale;
invece, ha ritenuto accertato un furto aggravato, realizzato in forma monosoggettiva il 22 novembre dalla sola I B.S. individualmente, con modalità radicalmente differenti. Così facendo, non solo ha giudicato di un fattó diverso rispetto a quello contestato, ma ha, di fatto, sottratto un grado di giudizio all'imputato, con evidente violazione del diritto di difesa. L'accoglimento del primo e del secondo motivo assorbe la valutazione del terzo. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della dorte d'appello di Torino per nuovo giudizio. 4 . ,.,- P;
Q,M. Annulla la sentenza Impugnata con r.lnvlo per nuovo gl,ual:z:IQ ad altra sezione della Corte a'appello di Torln~. Cosl deciso Il 14 settembre 2023 Q) = o ...... N ro ifJ ifJ ro u ...... "'d Q) t o u
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione sVolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA , . ODELLO, che ha concluso per l'annullamento senza • rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Procura di Ivrea;
udito l'avv. MARCO SCAGLIOLA, che s'i riporta al motivi di ricorso e insiste per 'raccoglimento dello stesso. reato di furto aggravato (artt, 116, 624-bis e 61 n. 5 cod. pena;
.perché, introducendosi all'interno dell'abitazione di un'anziana signora, 1--1, affetta da demenza senile, e approfittando delle di lei condizioni psichiche,. si sarebbero imposseàsate di alcuni mordi] In oro, sottraendoli alla predetta. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42396 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/09/2023 Il Tribunale riteneva provata l'Ipotesi accusatoria, specificando come l'errata indicazione della refurtiva e della data' dl consumazione del reato fosse frutto di , un semplice errore materiale, e condannava entrambe le imputate, La Corte d'appello, invece, ritenendo che l'episodio contestato fosse quello commesso il 22 novembre 2016, assolveva I B.E. L condannando la sola B.S. Il ricorso,.proposto da j B.S. si articola In tre motivi di censura. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce che la Corte territoriale da un canto avrebbe Omesso li motivare sulla domanda di accertamento della nullità della sentenza di primo grado (Per violazione del principio di correlazione tra imputazione e 'sentenza) e, dall'altro, avrebbe essa stessa violato il diritto di difesa sottraendo all'imputato un grado di giudizio. Premette . la ricorrente che, benché i furti subiti dalla persona offesa siano pacificimente due (il primo commesso li 27 ottobre 2016 e il secondo il 22 novembre successivo), nel decreto che dispone.il giudizio ne verrebbe contestato uno solo (II furto in abitazione In cuI 1 la coimputata B.E. - avrebbe distratto la persona offesa e la ricorrente avrebbe materialmente sottratto la refurtiva), indicàto come commesso il 22 novembre 2016, All'esito del giudizio abbreviato, tuttavia, li giudice di prime cure avrebbe condannato la ricorrente per il fatto del 27 ottobre 2016, ritenendo, in questi termini, un mero errore materiale l'indicazione di una diversa data nel capo d'imputazione. Ebbene, a fronte della specifica éccezione di nullità (per violazione del principio di correlazione) sollevata con l'atto d'impugnazione, la Corte d'appello, pur riconoscendo la fondatezza della tesi difensive, non solo avrebbe omesso di motivare In ordine all'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, ma avrebbe anche giudicato direttamente del reato effettivamente indicato nel capo d'imputazione, sottraendo, cosi, all'imputato un intero grado di giudizio. Il secondo motivo deduce, invece, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, pur ritenendo il fatto commesso il 22 novembre 2016, avrebbe confermato la decisione assunta In primo grado e, quindi, la responsabilità della ricorrente per il fatto commesso il 27 ottobre 2016. Un'oggettiva Incoerenza tra la motivazione e il dispositivo che, tra l'altro, andrebbe in contraddizione con la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, disposta dal giudice di primo grado, In relazione al. fatti (ritenuti) non contestati e, In ipotesi, commessi proprio il 22 novembre 2016, quelli per i quali, poi, In secondo grado, è intervenuta condanna, Il terzo, in ultimo, deduce un ulteriore profilo di manifesta illogicità, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto superfluo verificare l'attendibilità del 2 • riconoscimento fotografico effettuato in favore della ricorrente in quanto la prospettatacontradclizione sarebbe riferita al diverso episodio (del 27 ottobre) non oggetto di giudizio. E ciò, sostiene. la difesa, sarebbe eSso stesso manifestamente' • illogico e contraddittorio in quanto detta verifica (per quanto relativa effettivamente ad una contraddizione manifestatasi nei corso del riconosolmentO' relativo al diverso episodio del 27 ottobre) si ripercuoterebbe sulla generale • valutazione di attendibilità del teste e, quindi, anche sul riconoicimento effettuato per l'episodio oggetto di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo e il secondo motivo sono fondati nei limiti che saranno di seguito indicati. Per come si è detto,' B.S. [ed I B.E. I sono siate tratte a giudizio. per rispondere del reato di furto aggravato (artt. 110; 624-bis e 61 n t,S•cod. perb), commesso il 22 novembre 2016 all'interno dell'abitazione di) M.C. affetta da demenza senile, approfittando delle di lei condizioni- psichiche •e sottraendo alcuni monili In oro. Il Tribunale ha dato atto di come, dalle risultanze probatorie (nella disponibilità della difesa fin dall'avviso di conclugione.dellainclagiprellininari), risultasse provata la consurnaiione Ol due fìirti l'uno COmmesso il 27 ottobre 2016 da entrambe le imputate, durante il quale . furonosottratte alcune monete peruviane e altri monili, l'altro li 22 novembre successivo, commessb dalla sola. B.S. Lnel quale furono sottratti alcuni .monili in oro: E ha ritenuto che il capo d'imputazione descrivesse con esattezza la condotta (concorsuale) del 27 ottobre 2016 e che la diversa indicazione della refurtiva (non monili ma monete peruviane ed altro) e del tempus cOmmissi delictl (non il 22 novembre, ma il 27 ottobre 2016) fosse frutto•di un serhplice errore materiale. • Investita dell'appello proposto da entrambe le imputate (con il quale, tra l'altro, veniva eccepita la nullità della sentenza per aver giudicato di un • reato diverso rispetto a quello contestato), la d'ode_ territoriale, prescindendo da ogni censura e ,da ogni riferimento alla contestazione formulata, ha giudicato 'del diversò episodio del 22 novembre, condannando I B.S. Ted aisolvendo. B.E. I La ri.corrente deduce che la Corte territoriale: a) non avrebbe rilevato la (pur eccepita) nullità della sentenza pronunciata in primo grado per violazione del principio di -correlazion,e; 2) avrebbe omesso ogni motivaziona,in ordine alla predetta ntillità;• 3) avrebbe pregiudicato 1 diritti di difesa dell'iMputato. sottraendogli un grado dl giudizio. E le. deduzioni sono parzialmente corrette. 3 I* Infondate sono la prima e la seconda censura. La sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norm * e processuali, non incorre nel vizio di difetto di motivazione se tale. violazione sia comunque insussistente (Sez. 1, n 22337 del 23j03/2021, Rv, 281391). E la nullità prospettata non sussisteva. Il Tribunale ha rilevato come II fatto accertato differisse, rispetto alla contestazione, solo quanto alla refurtiva (monete peruviane e non monili d'oro) e alla data dei commesso reato (il 27 . ottobre e non li 22 novembre). E ha ritenuto la diversa indicazione un mero errore materiale. ébbene, a prescindere dalla circostanza per cui, effettivamente la diversa Indicazione della data ó della particolare composizione della refurtiva 'non rappresenta, In mancanza di diverse specifica allegazioni difensive, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecle,. ciò che rileva è che, per come evidenziato dai' Tribunale, l'imputato, attraverso l'ter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione conereta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli,, Rv. 248051). E tanto esclude ogni ipotizzata nullità. , Fondata, invece, è la terza. La sentenza impugnata ha giudicato di un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione e valutato In primo grado. Se, infatti, per come si è detto, l'indicazione della data o della esatta identità della refurtiva non rappresentano elementlessenziali, lo sono, invece, le specifiche modalità attraverso le quali .sf•è manifestata la condotta. Il furto del 27 ottobre è stato commesso, in ipotesi accusatoria, dal B.S. concorso con lal B.E. quest'ultima distraendo la vittima e prima . materialmente apprendendo la refurtiva. In termini sostanzialmente sovrapponiblli al fatto contestato (da questo divergente per quanto indicato in precedenza), • • La Corte territoriale;
invece, ha ritenuto accertato un furto aggravato, realizzato in forma monosoggettiva il 22 novembre dalla sola I B.S. individualmente, con modalità radicalmente differenti. Così facendo, non solo ha giudicato di un fattó diverso rispetto a quello contestato, ma ha, di fatto, sottratto un grado di giudizio all'imputato, con evidente violazione del diritto di difesa. L'accoglimento del primo e del secondo motivo assorbe la valutazione del terzo. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della dorte d'appello di Torino per nuovo giudizio. 4 . ,.,- P;
Q,M. Annulla la sentenza Impugnata con r.lnvlo per nuovo gl,ual:z:IQ ad altra sezione della Corte a'appello di Torln~. Cosl deciso Il 14 settembre 2023 Q) = o ...... N ro ifJ ifJ ro u ...... "'d Q) t o u