Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9462 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 946 2/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 3175/99 Cron. 21791 Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO - - Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: PA IMI SPA ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO .... ITALIANO in persona del legale ISTITUTO MOBILIARE pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA CSO V EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL ON, elettivamente domiciliato in ROMA 112, presso lo studio dell'avvocato VIA ARCHIMEDE che lo rappresenta e difende, giusta 2001 MAGRINI SERGIO, 1915 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 2045/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/02/98 R.G.N. 67549/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito 1'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvoato SERGIO MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro, RD LI, sostenendo di avere lavorato alle dipendenze dell'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (IMI) dal 1969 al 1985, di avere dal 4 luglio 1977 prestato costantemente la propria opera a Londra, e di avere da questa data percepito oltre all'ordinaria retribuzione una speciale lece gratificazione di trattamento estero ed un contributo alle spese di alloggio (costituito dal minor canone locatizio nei confronti dell'effettivo costo di mercato), chiese che si dichiarasse il suo diritto a calcolare questi benefici nella base per la determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e del T.F.R., con la condanna dell'I.M.I. al pagamento delle conseguenti differenze. Il Pretore accolse parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto a calcolare l'indennità di sede estera nella base per la determinazione del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Con sentenza del 4 febbraio 1998 il Tribunale di Roma respinse l'appello proposto dall'I.M.I. e l'incidentale impugnazione proposta dal LI. Su un piano generale, il Tribunale afferma, per quanto perviene sede di legittimità, che secondo la giurisprudenza di legittimità il trattamento aggiuntivo corrisposto al lavoratore italiano che presti la sua opera all'estero è generalmente regolato da pattuizioni individuali: la natura la funzione del compenso non sono qualificabili in astratto, bensì in base agli aspetti del singolo caso concreto, riconoscendo, in particolare, il carattere retributivo 3 ove il compenso sia dato per compensare la maggiore gravosità ed il disagio ambientale della prestazione. Esaminando il caso concreto, il Tribunale deduce la natura retributiva in primo luogo dall'espressa ammissione della società (che non aveva contestato che l'erogazione fosse finalizzata a compensare la maggiore gravosità della prestazione lavorativa): l'attribuzione patrimoniale finalizzata non a compensare esborsi sostenuti nell'interesse dell'impresa bensì spese di vita, di natura personale e familiare, derivanti dal luogo di permanenza lavorativa e dalla maggiore conseguente gravosità della prestazione, costituisce una componente della retribuzione complessiva. Contributo logico a questa conclusione il Tribunale deduce poi, nell'irrilevanza dell'espressa dichiarazione datorile di incomputabilità, da жина ulteriori elementi: il separato rimborso delle “spese di rappresentanza in senso proprio", la predeterminazione dell'indennità in misura fissa annuale, il suo adeguamento monetario, l'assenza di causali legami con effettive e contingenti spese, la continuità della sua erogazione, ed il suo assoggettamento a contribuzione previdenziale. Poiché per l'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro la retribuzione è costituita dall'intero trattamento economico, e poiché di questo trattamento è indubbiamente parte l'indennità in esame, l'indennità stessa è da comprendere anche ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la PA IMI S.p.a., percorrendo le linee di due motivi. Resiste RD LI con controricorso. 4 Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2120, in relazione agli artt. 1362 e segg. e 2697 cod. civ. nonché carente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. l'indennità, avendo origine in alcune lettere inviate dalla società al LI e da questi accettate, aveva natura pattizia, ed il Tribunale, nell'interpretare i documenti forniti dalla società, non aveva applicato il fondamentale canone costituito dalla comune intenzione delle parti, desumibile dal tenore letterale della clausola, nei confronti del quale ogni altro criterio assume natura sussidiaria;
e si era immotivatamente discostato da questo contenuto letterale, da cui si deduceva che l'indennità aveva la funzione di risarcire le maggiori spese determinate dalla prestazione all'estero;
2. contraddittoria era, poi, l'affermazione del Tribunale, per cui l'indennità diretta a compensare le “maggiori spese di vita, di natura personale e familiare, derivanti dalla dislocazione all'estero della sede lavorativa”, era componente del complessivo trattamento economico: non рид considerarsi retribuzione l'erogazione che non determini l'arricchimento del lavoratore, bensì ne impedisce il depauperamento;
3. argomento conferente all'interpretazione del giudicante non era la misura fissa dell'indennità, poiché le spese non erano suscettibili di precisa quantificazione;
né la sua continuità, poiché le spese erano riferibili a tutto il periodo di permanenza all'estero; né il suo assoggettamento a contribuzione previdenziale;
criteri fondati su un canone ermeneutico 5 (comportamento delle parti) di natura sussidiaria, e riferito ad una sola e non ad entrambe le parti;
4. in base ai principi che disciplinano la distribuzione dell'onere probatorio era poi il lavoratore a dover dimostrare la natura retributiva dell'indennità in esame;
e, nell'incertezza, era da applicarsi il criterio equitativo e residuale previsto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (per cui è da presumersi la natura retributiva dell'indennità nella misura del 50 %). Il motivo è infondato. Seguendo la logica della ricorrente è da osservare quanto segue.
1. E' da premettere che la connessione (il senso coordinato), Jusse l'integrazione (il senso complessivo), previsti dall'art. 1363 cod. civ., sono strumenti costantemente necessari e funzionalmente interdipendenti ai fini dell'interpretazione: passaggi attraverso i quali si snoda il relativo procedimento. E pertanto il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, come l'insufficienza indicata dall'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone ("e non limitarsi al senso letterale delle parole") e l'incondizionata affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige, emergendo solo attraverso questo percorso, è da integrare con i relativi strumenti, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Poiché l'aspetto letterale del contratto è costituito dall'atto nel suo complesso, la censura dell'interpretazione, che il giudice di merito abbia dato, di una clausola contrattuale, esige che di questa unitarietà testuale (pur limitata ad una singola clausola) il ricorrente fornisca i necessari elementi, 6 nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione), e con formale autosufficienza. Nel caso in esame, gli elementi testuali esposti dalla ricorrente, pur nella loro articolazione, sono brani che non forniscono il quadro complessivo degli atti dei quali sono parte. E la carenza assume particolare rilievo, poiché (come il Tribunale con incontestata affermazione osserva) era pacifico che “le spese di rappresentanza in senso proprio costituivano oggetto di separato rimborso"; e ciò renderebbe necessaria la preliminare distinzione delle attribuzioni per rimborso di spese dalle altre che ciò non erano (necessità delineata anche dalla lettura dei brani del documento del 10 aprile 1981: ricorso, pp. 13, 14). fecolo In ordine al merito della censura, è da premettere che "l'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. La parte che denunci in sede di legittimità l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati” (Cass. 2 agosto 1996 n. 7001). In particolare, “le censure devono riguardare l'obiettiva insufficienza o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione ovvero l'equilibrio di vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi ritenere idonea ad integrare motivo di ricorso per cassazione una 7 critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte” (Cass. 21 gennaio 1999 n. 545). Nel caso in esame, il Tribunale pone a fondamento della decisione l'art. 87 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per cui dalla base per la determinazione del trattamento di fine rapporto erano da escludersi “soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale nonché quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute" e i trattamenti dovuti ai sensi del capitolo XXII del presente contratto o comunque corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito od in missione". E, con incensurata affermazione, considera irrilevante il fatto che "il datore abbia espressamente dichiarato l'indennità non suscettibile di essere computata nel trattamento retributivo e nella determinazione di qualsiasi дельно istituto contrattuale, compreso il T.F.R.”. Esaminando gli atti aziendali che giustificavano l'attribuzione, il Tribunale osserva in particolare che l'attribuzione era finalizzata a compensare non già spese di servizio sostenute nell'interesse dell'impresa, bensì, genericamente, le maggiori spese di vita, di natura personale e familiare, derivanti dalla dislocazione all'estero della sede lavorativa. Ed in questo esame il giudicante non ignora qualche espresso riferimento a spese sostenute nell'interesse dell'Istituto; ritiene tuttavia che il riferimento, di natura generica, "sia riferibile alla maggiore onerosità della prestazione”. E la valutazione appare adeguato parametro di lettura non solo di quanto espressamente indicato dal Tribunale (lettere del 1983 e del 1984: 8 sentenza, p. 7), bensì di altri generici riferimenti testualmente esposti dalla ricorrente, come per la speciale gratificazione di 18.000 dollari erogata “una volta l'anno", "in considerazione delle maggiori spese" (ricorso, p. 12), in cui restano irrilevanti il carattere temporaneo dell'indennità (18 giugno 1991 n. 6911) ed il suo essere “strettamente connessa all'espletamento dell'incarico" (ricorso, p. 13). La censura della ricorrente si risolve in una diversa non motivata interpretazione dei documenti.
2. Né sussiste la lamentata contraddittorietà nell'affermazione del giudicante, per cui le "maggiori spese di vita, di natura personale e familiare, derivanti dalla dislocazione della sede lavorativa" costituiscono una “componente del complessivo trattamento economico attribuito al lavoratore, in quanto dirette a compensare la maggiore gravosità della prestazione lavorativa complessivamente considerata, nonché il disagio morale ed ambientale per la permanenza fuori dai confini nazionali”. Ed invero, il prolungato svolgimento della prestazione in luogo lontano dall'abituale dimora, ed in particolare all'estero, determina, con il mutamento delle abituali condizioni (climatiche ed alimentari) e la mancanza delle consuete relazioni familiari e sociali ed ambientali, la perdita (necessario e non compensato consumo) di energie, di tempi e di occasioni che l'esistenza consente. A questa perdita fa opportuno riferimento il Tribunale con l'espressione “spese di vita" (non intese come mera erogazione economica, come le stesse virgolette, quale funzionale differenziazione di significato, conducono a ritenere). Anche queste spese di vita costituiscono 9 “depauperamento" (come lo è, in diversa misura, l'effetto di ogni attività lavorativa). Il parametro per la determinazione della base retributiva non è tuttavia l'arricchimento (contrapposto al depauperamento), bensì la funzione dell'attribuzione: compensare un esborso materiale ovvero l'attività lavorativa. E l'attività lavorativa, quale parametro del compenso, assume rilievo in ogni suo aspetto: positivo (per il contributo apportato al patrimonio del datore) e negativo (per la perdita di tempo, di energie e di occasioni, subita dal lavoratore).
3. La censura avente per oggetto gli ulteriori elementi interpretativi utilizzati dal Tribunale (la predeterminazione dell'indennità in misura fissa annuale, il suo adeguamento monetario, l'assenza di causali legami con effettive e contingenti spese, la continuità della sua erogazione, ed il suo assoggettamento a contribuzione previdenziale) è poi infondata. Ed invero, da un canto la natura fissa dell'indennità e l'assenza di legami con contingenti spese sono significativi elementi della natura non risarcitoria (di effettive spese) bensì retributiva della prestazione (la diversa causa esigerebbe specifica adeguata prova). Gli altri elementi indicati dal Tribunale (adeguamento monetario della somma, continuità dell'erogazione, assoggettamento a contribuzione), integrano un comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 secondo comma cod. civ.); e questo comportamento non costituisce un canone sussidiario (come la ricorrente sostiene) bensì un parametro necessario (“si deve valutare") ed indefettibile (in quanto non 10 condizionato ad insufficienze o dubbi), il quale, in alcune ipotesi (e ciò va detto solo per completezza), può anche prevalere sull'iniziale lettera contrattuale;
ed invero, poiché il comportamento successivo è affermazione di una volontà contrattuale che resta inscritta in ogni atto esecutivo ed accompagna il relativo iter, il comportamento che sia idoneo a modificare singole clausole (e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista: in tal senso, Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574) prevale (anche ex art. 1230 primo comma cod. civ.) su una volontà iniziale eventualmente diversa. Ed i fatti, ai quali il Tribunale ha dato rilievo interpretativo, da un Clipa canto integrano un comportamento non limitato ad una sola parte, bensì, per l'accettazione che (in assenza di specifica contestazione) ogni atto esecutivo comporta, diventa riferibile anche al lavoratore, e pertanto inquadrabile nell'indicato parametro normativo (art. 1362 secondo comma cod. civ.); d'altro canto sono particolarmente significativi d'una volontà contrattuale diretta a conferire all'attribuzione una natura retributiva.
4. Poiché il rimborso (pur forfetario) delle spese costituisce l'esterno limite della generale e naturale funzione retributiva svolta dal compenso datorile, e costituisce nel contempo l'esterno limite della generale base per la determinazione del T.F.R., l'onere di provare che la somma erogata abbia funzione di rimborso incombe su colui che ciò invoca. Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale ha dedotto, e senza incertezze od approssimazioni (legittimanti l'invocata soluzione equitativa), 11 la natura retributiva del compenso dai documenti proposti dalla stessa società. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2109 cod. civ. in relazione agli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché carente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il "trattamento economico” ha un significato tecnico ben preciso all'interno del contratto di categoria, delineato nel Cap. V, che si apre con l'art. 15, ove si disciplina lo stipendio mensile: ed in questo stipendio, determinato attraverso tabelle allegate, non può essere compresa l'indennità in esame. Anche questo motivo è infondato. La ricorrente non indica in modo رم autosufficiente le ragioni del significato che attribuisce all'espressione "trattamento economico", e della ritenuta identificabilità con lo "stipendio mensile". E questa insufficienza assume ampio rilievo in quanto il Tribunale, richiamando l'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro, individua come base della retribuzione ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie "l'intero trattamento economico". E, nella sua aggettivazione, questa diversa specifica affermazione non è in alcun modo censurata. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 48.000 12 oltre a lire 4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2001. Il Consigliere estensore Tieto Cudo IL PRESIDENTE шоч но виборомні Z IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 12 LUG. 2001 oggi, IL CANCELLERE 5 N 3 7 . 3 3 1 - 8 1 - G E A E G L L E L D O D I T R I T O A I E S N I S D L E L A ' 1 R . T 0 E S A G D T I O R , C R E N I S I S A P T S E A A S , I A O I N , E S T P A I L D O M E B L D T O S E D 13