Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7211 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 7 21 1/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT UPRE D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IO PRESTIPINO Presidente R.G. N. 12076/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Cron.20273 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.14/02/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI : E SERVIZI PE AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SS NI;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 59/00 del Tribunale di SPOLETO, 701 depositata il 10/05/00 R.G.N. 293/99; - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 maggio 2000 il Tribunale di Spoleto confermava la sentenza emessa dal locale Pretore del lavoro il 19 giugno 1998, con cui era stata accolta la domanda proposta da SA IO, dipendente delle Ferrovie dello Stato, intesa ad ottenere l'aumento della indennità di utilizzazione e l'aumento della quota del salario integrativo (cd. integrativo bis) previsti dall'accordo del 13.4.92 e percepiti in misura inferiore ad dovuto per il periodo dal primo novembre 1992 al 31 dicembre 1994, con condanna della società al pagamento di 4.940.00 oltre rivalutazione monetaria e interessi. Osservava il Tribunale che il punto focale della controversia concerneva l'interpretazione dell'accordo del 3 novembre 1992, cui la società intendeva attribuire effetto innovativo in relazione agli emolumenti previsti dal precedente V accordo del 13 aprile 1992; né la società invocava la disciplina derivante dal contratto collettivo del 1994, a cui si era richiamata solo come criterio ermeneutica per valutare la portata dell'accordo del 3 novembre. Con questo accordo le parti rendevano noto l'intento della società di pagare in unica soluzione le competenze relative al periodo dal primo giugno al 31 ottobre 1992, nonché di costituire, con riferimento alle competenze maturande nel 1993, una commissione mista, che avrebbe dovuto terminare i lavori nello stesso mese di novembre, al fine di “esaminare la possibilità” di corrispondere l'integrativo bis con diverse forme di pagamento. Il Tribunale escludeva che detta pattuizione costituisse atto di disposizione degli emolumenti spettanti sulla base degli accordi precedenti, ritenendo invece che con essa si fosse solo inteso impegnare le parti alla costituzione di una commissione che avrebbe potuto esclusivamente “esaminare la possibilità" di corrispondere il medesimo compenso con forme diverse. Il comunicato congiunto, secondo l'interpretazione del Tribunale, presupponeva anzi che gli emolumenti in questione dovessero rimanere in vita anche per l'anno 1993, e non aveva un effetto né abrogativo, né sospensivo se non per il mese di novembre 1992, dovendo essere poi la commissione a presentare le sue conclusioni, da recepire in apposito accordo contrattuale. Il Tribunale escludeva altresì che si potesse conferire rilievo al cd. decreto Amato, che, a tacere d'altro, non si riferiva ai rapporti giuridici già sorti sulla base di contrattazione collettiva precedente. Avverso detta sentenza la spa Ferrovie dello Stato propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Il SA è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la società denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 Costituzione, 1322, 1362, 1363, 1372 e 2077 cod. civ., anche in relazione al disposto del DL n. 333/92 e dell'art. 7 del DL n. 384 del 1992, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione. Sostiene la società ricorrente che il diritto al pagamento del cd. integrativo bis, lungi dal cessare per scadenza annuale della contrattazione integrativa, era invece stato sospeso con il cd. comunicato congiunto ed il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che con detto accordo le parti avessero inteso disporre l'estinzione del diritto alla corresponsione dell'integrativo bis, mentre con esso si era solo disposta la sospensione temporanea del pagamento in denaro, per il periodo successivo all'ottobre 1992, con integrale soddisfazione dei diritti maturati fino a quella data, di talché l'effetto novativo dell'accordo non era radicale, ma era limitato alla sospensione in attesa di stabilire le nuove modalità di pagamento. Detta interpretazione sarebbe sorretta non solo dal tenore letterale dell'accordo, ma anche dalla sua ratio, che era quella di fare fronte alla grave crisi finanziaria nel contesto dei citati decreti legge sul risanamento della finanza pubblica;
la medesima interpretazione sarebbe avvalorata dal comportamento successivo 2 delle parti e cioè dai successivi accordi citati del 3.4.94, del CCNL 1994/95 e dall'accordo del 13.11.95. Il ricorso va accolto. Si rileva preliminarmente, ancorché non si sia in presenza di un indirizzo giurisprudenziale in senso tecnico, vertendosi sulla verifica della correttezza di criteri interpretativi di un atto negoziale, che la Corte ha già deciso, rigettandoli, i ricorsi dei lavoratori contro sentenze che avevano respinto le loro domande (cfr. Cass. 3249/99, 1541/2000, 1583/2000), ovvero con la cassazione di sentenze ad essi favorevoli (Cass. 7609/2001). E' incontestato tra le parti che i diritti in discussione concernenti il periodo novembre 1992-dicembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al patrimonio N dei lavoratori e che il contratto collettivo 1994/1995 non avrebbe potuto eliminarli. Il punto centrale della controversia è dunque il contenuto dell'accordo costituito dal comunicato congiunto del 3 novembre 1992. L'interpretazione del Tribunale - il quale nega che detto accordo avesse inciso sul diritto alla indennità di utilizzazione, sul rilievo che le parti stipulanti avevano semplicemente concordato circa l'opportunità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviandola a patti futuri il criterio - viola interpretativo di cui al primo comma dell'art. 1362 cod. civ. nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti, anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale. Il Tribunale infatti omette totalmente di esaminare la parte dell'accordo in cui si contempla espressamente che la società per intanto porrà in pagamento in 66 un'unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6-31.X.1992 con il ruolo paga del mese di novembre". Tale omissione compromette la sufficienza e logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, perché 3 non spiega le ragioni per le quali, pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'obbligo di pagamento con riferimento alle sole competenze maturate al 31 ottobre 1992. Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in sostanza) natura esclusivamente obbligatoria, e non normativa, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per gli stipulanti senza incidenza sulla regolamentazione del rapporto di lavoro) e la presenza di previsioni direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro. W L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendono, conseguentemente, alla valutazione operata dal Tribunale sulla seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad “esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", costituendo all'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse concludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato). Il Tribunale infatti ha affermato che le parole usate dimostravano inconfutabilmente che le parti consideravano l'obbligazione pur sempre esistente e intendevano negoziare solo sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Ma allora, se è stata assunta a presupposto la permanenza inalterata dell'obbligazione di pagamento, il ritenere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 cod. civ., per la semplice ragione che nessuna efficacia sul piano dei rapporti di lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simile accordo. In conclusione erano due le opzioni interpretative astrattamente possibili: a) anche dopo l'accordo del 3.11.92 considerato di natura meramente obbligatoria e non normativa l'azienda restava obbligata al pagamento 1 dell'indennità, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdurato fino alla nuova regolamentazione, del credito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l'accordo conteneva, accanto ad una parte “obbligatoria", anche un contenuto normativo preordinato a "sospendere" l'attualità dell'obbligo e del correlativo credito a partire dal novembre 1992, rimettendone la disciplina all'esito di apposito negozio. Il Tribunale ha scelto la prima, escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazione relativa all'indennità per il periodo successivo all'ottobre 1992 ma, come posto in evidenza, il procedimento interpretativo risulta affetto da violazione delle regole di ermeneutica e vizio di motivazione. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'Appello di Perugia, affinché nel nuovo giudizio si proceda ad accertare quale sia stata l'intenzione delle parti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione ed alle violazioni degli artt. 1362 e seg. cod. civ. riscontrati nella sentenza impugnata. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. I PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE D A 0 S 3 1 , 3 S O . Mame سنا سا A 5 L T T L R , . Phillie O A A ' N B S L I E L 3 P D E S 7 - D I A 8 T I N - IL CANCELLIERE S S 1 G O N 1 O Depositato in Cancelleria P E S A E M I I D G A E MS A G , D E O O L T E R T T T I IL CANCELLIER S A I N R I L E G 5 L S E D E R 8 D