Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Nell'istituto dell'arbitrato, così come derivato dalla riforma legislativa del 1994, l'impugnazione per nullità del lodo, notificata presso il difensore domiciliatario costituito nel giudizio arbitrale, è inammissibile, essendo tale notifica inesistente, atteso che tra il luogo ove la notifica viene effettuata e la persona che la riceve e il destinatario dell'atto, con la conclusione del giudizio arbitrale, è venuto meno ogni collegamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10699 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIA GABBRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
METANPROGETTI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. MASCAGNI 154, presso l'avvocato VITUCCI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TISA MARIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato SIMONA NAPOLITANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE SAITTA, giusta procura in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 630/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata 1101/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vitucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso preliminarmente: per la dichiarazione di inammissibilità del controricorso con l'accoglimento del ricorso;
in subordine: la rimessione degli atti alle Sezioni Unite;
in ulteriore subordine: per l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione n. 2713 del 21 giugno 1989 la Giunta Municipale di Catania affidava l'incarico della progettazione e direzione lavori della rete di metanizzazione del territorio comunale alla Società AN s.r.l., che avrebbe dovuto avvalersi della collaborazione dell'Azienda Autonoma Municipale dei Gas e seguire le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Con la stessa delibera veniva approvato il testo dei disciplinare di incarico da stipulare con la società summenzionata e previsto che l'importo delle opere da realizzare avrebbe dovuto includere, ex art. 7 L.R, n. 21/85, le competenze tecniche da corrispondere alla società incaricata.
Al punto E) della delibera veniva espressamente stabilito che la spesa per competenze tecniche avrebbe dovuto gravare esclusivamente sui finanziamenti che sarebbero stati concessi sulla base delle leggi speciali in materia.
Nella delibera si premetteva che il Comune di Catania era interessato al programma di metanizzazione, per la realizzazione di una nuova rete di distribuzione e per la trasformazione e l'ampliamento di quella esistente, mediante l'utilizzazione delle agevolazioni finanziarie previste sotto forma di contributi in conto capitale ed in conto interessi e che, per poter accedere ai finanziamenti, era necessario provvedere alla progettazione relativa, motivo per cui già con deliberazione n. 1005 del 14.3.1983 la G.M, aveva affidato alla Società AN s.r.l. la redazione dei progetto, di poi approvato con deliberazione n. 2964 del 10.7.1985 (il che aveva consentito al Comune di richiedere alle competenti autorità, con nota n. 2427/85 dei 10.8.1985, i benefici finanziari di cui alla L. n. 784/1980); che tale progettazione (unitamente a quella redatta dall'Azienda Autonoma Municipale del Gas - A.A.M.G. - per l'ammodernamento della rete esistente) non era più da prendere in considerazione e andava revisionata sia per il tempo trascorso sia per le innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute, per cui, non potendosi fare ricorso al proprio personale o alla A.A.M.G. per mancanza delle necessarie strutture tecniche, si ravvisava l'opportunità di affidare il nuovo incarico alla stessa Società AN s.r.l., la quale non aveva ricevuto alcun compenso per la redazione del precedente progetto e si era dichiarata disposta a rinunziare ad ogni pretesa previo conferimento del nuovo incarico e tenuto conto, pure, dei ristretti limiti temporali in cui il nuovo progetto doveva essere completato ed inviato per la richiesta dei finanziamenti.
Le parti sottoscrivevano il disciplinare d'incarico il 10.8.1989. La Società AN s.r.l. epletava il nuovo incarico, redigendo un progetto generale e sei progetti-stralcio, tutti trasmessi al Comune il 15.9.1989.
Con deliberazione del 23.9.1989, emessa con i poteri del consiglio e salva ratifica stante le ragioni di particolare urgenza, attesi i termini di scadenza previsti dal CIPE in data 30.9.1989, la G.M. approvava gli elaborati progettuali così come redatti dalla Società AN s.r.l., nonché il complesso e cospicuo piano finanziario relativo all'opera progettata (comprensivo delle spese tecniche).
Tale delibera non veniva mai ratificata dal Consiglio Comunale. Con nota n. 638377/94 il Ministero dell'Industria comunicava al Comune che la città di Catania non era rientrata nei finanziamenti relativi al Programma comunitario 1989-1993 (metanizzazione del Mezzogiorno), di cui alle delibere del CIPE 11.2.88 e 21.12.89. Il Comune, a seguito di tale comunicazione, non corrispondeva alcun compenso alla Società AN s.r.l., per cui questa, con atto notificato il 16.9.1994, introduceva, sulla base della clausola compromissoria prevista all'art. 22 del disciplinare, il giudizio arbitrale, richiedendo agli arbitri se, per l'attività prestata, le competesse la somma di L.
5.917.574.162 oltre IVA, tassa previdenza e rimborso diritti di segreteria e le spettassero gli interessi moratori al tasso convenzionale di sconto e le spese tutte del giudizio.
Con lodo, emesso il 23.2.1996, dichiarato esecutivo dal Pretore di Catania con decreto del 6.3.1996, gli arbitri condannavano il Comune di Catania al pagamento, a favore della Società AN s.r.l., della somma di L.
5.145.715.830 oltre interessi. Avverso tale decisione arbitrale, notificata il 18 aprile 1996 unitamente all'atto di precetto, il Comune di Catania proponeva impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'appello di Catania, che, in accoglimento dell'impugnazione, dichiarava la nullità del lodo stesso e rigettava la domanda., proposta dalla Società AN s.r.l. nei confronti dei Comune di Catania con l'atto di accesso agli arbitri notificato il 16.9.1994.
A sostegno della decisione la corte d'appello osservava:
che il compenso professionale per l'attività espletata dalla Società AN s.r.l. era regolamentato dall'art. 13 del disciplinare d'incarico, il quale prevedeva al comma primo:" le somme per onorario e spese, dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione verranno corrisposte al professionista ad opera finanziata"; al comma terzo:" trascorso un biennio dalla data dell'approvazione del progetto da parte della Amministrazione sarà in ogni caso corrisposta dall'Amministrazione al professionista la somma spettantegli in via definitiva per onorario di progettazione, rimborso spese ed oneri"; che la deliberazione della Giunta del 23.9.89 di approvazione del progetto generale e dei sei progetti stralcio, elaborati dalla società menzionata, era valida ed efficace per la parte relativa all'approvazione dei progetti, trattandosi di materia riservata dalla legge alla competenza della giunta municipale, ma, essendo stata adottata "con i poteri del consiglio e salvo ratifica" e non essendo stata mai ratificata dal consiglio comunale, doveva ritenersi priva di effetti per la parte riguardante l'approvazione del piano finanziario (adesione ai finanziamenti statali e comunitari e in parte accensione di mutui), trattandosi di materia riservata alla competenza dei consiglio comunale;
che la clausola di cui all'art. 13, terzo comma, del disciplinare d'incarico, essendo inserita in un negozio concluso a seguito di trattative svoltesi tra le parti, non poteva ritenersi nulla ex art. 1341 c.c., perché non era stata approvata specificamente per iscritto;
che detta clausola, letta, come imposto dalle norme sulla interpretazione dei contratti, in relazione a quella di cui all'art. 13, primo comma, doveva essere intesa nel senso che la concessione del finanziamento costituiva presupposto indefettibile per il pagamento del compenso professionale e non che detto compenso sarebbe spettato pur in mancanza di finanziamento;
che il finanziamento dell'opera (da parte della CASMEZ) costituiva giuridicamente una condizione, incidente, quale elemento accidentale, sulla efficacia del negozio;
che tale condizione non poteva ritenersi meramente potestativa, essendo il finanziamento dell'opera di competenza di un soggetto pubblico diverso dal Comune di Catania e, quindi, di un organo diverso dalla giunta municipale. Nè poteva dirsi che detta condizione doveva considerarsi avverata ex art. 1359 c.c., tale condizione, infatti, non era mancata per causa imputabile al Comune, avendo il Consiglio Comunale omesso di ratificare la delibera della giunta municipale, ma per il fatto che il Comune di Catania non era rientrato nei finanziamenti relativi al programma comunitario 1989- 1993; che l'apposizione nel disciplinare d'incarico della clausola, che subordinava il compenso professionale all'avveramento della condizione summenzionata - introducendo nel contratto un elemento di alea in ordine alla percezione del compenso per la possibilità del non verificarsi della condizione - doveva ritenersi legittima;
che tale clausola non costituiva violazione dei principio della inderogabilità dei minimi tariffari, riguardando tale principio esclusivamente i rapporti intercorrenti tra i privati e ricorrendo, nel caso di specie, particolari motivi della gratuità dell'incarico nella ipotesi di mancata concessione dei finanziamento;
che anche la ulteriore condizione dell'approvazione del progetto, prevista dall'art. 13 dei disciplinare d'incarico, non si era avverata, non essendo stato questo sottoposto al parere del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale di cui all'art. 14 L.R. n. 21/85, omissione che aveva determinato la invalidità derivata della delibera della giunta del 23.9.1989 di approvazione del progetto stesso, che doveva, pertanto, essere disapplicata, Avverso detta sentenza la Società AN a r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Catania ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 828 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 330 c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.). Notificato il lodo ad istanza dell'attuale ricorrente, l'impugnazione per nullità del lodo stesso da parte del Comune di Catania fu notificata nel domicilio eletto dalla AN per il giudizio arbitrale e non personalmente alla parte vittoriosa. Tale notifica, da ritenersi inesistente, avrebbe determinato l'inammissibilità dell'impugnazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 829 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e segg. cod. civ. -
Extrapetizione - Motivazione omessa sul punto decisivo della controversia, dedotto dalla ricorrente e comunque rilevabile d'ufficio, che non era stata proposta impugnazione - e tanto meno impugnazione dotata dei necessari requisiti di specificità - contro il capo del lodo relativo alla interpretazione del contratto di cui è causa (ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). Con l'atto di impugnazione per nullità del lodo il Comune di Catania non avrebbe dedotto ne' in modo specifico - come sarebbe stato necessario - ne' in modo generico la violazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale, essendosi limitato a dedurre soltanto la nullità della clausola contenuta nell'art, 13 terzo comma del disciplinare.
Ne conseguirebbe:
1) la inammissibilità della impugnazione del lodo;
2) il vizio di extrapetizione della sentenza impugnata, avendo disatteso i risultati ermeneutici cui era pervenuto il lodo, senza che nell'atto di impugnazione fosse stata dedotta alcuna censura, neppure generica, circa l'interpretazione dei contratto. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1362 e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. - Motivazione omessa o contraddittoria circa punti decisivi della controversia (ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Nello statuire in ordine alla interpretazione dei contratto la sentenza impugnata sarebbe incorsa in varie illogicità. Il criterio della interpretazione testuale ex art. 1362 c.c. non poteva essere superato non essendovi alcuna ambiguità da risolvere. Sarebbe del pari ingiustificato il ricorso al dato testuale rappresentato dalla delibera di giunta dei 21 giugno 1989. Parimenti sfornito di presupposto - non essendovi ambiguità da risolvere - dovrebbe ritenersi il richiamo al principio (sussidiario) di conservazione del contratto.
La corte d'appello, infine, non avrebbe tenuto conto dei fatto che già una volta l'attuale ricorrente non aveva avuto alcun compenso per la redazione di un precedente progetto e si era dichiarata disposta a rinunciare ad ogni precedente pretesa previo conferimento del nuovo incarico e che, quindi, la gratuità delle prestazioni offerte per un imprenditore può essere un episodio, non la regola costante dell'attività economica.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1 e conseguente falsa applicazione dell'art. 7 legge regionale Sicilia 29 aprile 1985, n. 21; violazione dell'art. 11 legge (nazionale) 28
novembre 1980, n. 784, nonché dei principi sulla disapplicazione degli atti amministrativi - Violazione degli artt. 1368 e 1371 cod. civ. ed omessa motivazione circa il contenuto di atti amministrativi di portata generale - Extrapetizione - Violazione degli artt. 1359 e 1358 cod. civ. (ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). La corte d'appello anziché pronunciarsi sulla dedotta nullità della clausola contenuta nell'art. 13, terzo comma, del disciplinare, e sulla eventuale illegittimità della delibera 21 giugno 1989, che aveva approvato il testo del disciplinare, si sarebbe posta d'ufficio la questione se fosse legittima la delibera successiva (23 settembre 1989), con la quale era stato approvato il progetto, dando risposta negativa e conseguentemente disapplicandola.
La illegittimità della delibera deriverebbe dal fatto che l'art. 7, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, prescrive all'ultimo alinea che la valutazione preventiva delle spese tecniche sia sottoposta insieme con il progetto da esaminare all'organo preposto ad esprimere parere tecnico sui progetti, mentre dagli atti del giudizio non risulterebbe che la valutazione preventiva delle spese tecniche ed i progetti predisposti dalla AN siano stati sottoposti ad alcun organo tecnico della P.A.. Non si sarebbe, pertanto, avverata la condizione rappresentata dalla valida approvazione dei progetti predisposti dall'attuale ricorrente. Secondo la ricorrente la summenzionata illegittimità non sussisterebbe atteso che il parere tecnico previsto dall'art. 7 primo comma della L.R. n. 21/85 non sarebbe necessario, quando si tratti, come nel caso di specie, di opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, alla quale sola sarebbe riservata dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 la istruttoria tecnica.
Pertanto al carattere officioso della pronuncia si aggiungerebbe anche la violazione di legge consistente nella ritenuta applicabilità della legge regionale summenzionata ad un'ipotesi ad essa estranea.
Inoltre la corte d'appello avrebbe disapplicato l'atto amministrativo senza tener conto che lo stesso Assessorato regionale dei lavori pubblici, con circolare 14 maggio 1986, n. 1610, aveva precisato l'ambito di applicazione della legge regionale n. 21/1985, escludendone l'applicabilità nella ipotesi di esecuzione di opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Infine il mancato avveramento della condizione sarebbe imputabile all'omessa richiesta dei parere di cui sopra e, quindi, a fatto del Comune. Avrebbe dovuto, pertanto, operare la c.d. finzione di avveramento di cui all'art. 1359 cod. civ.. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con sentenza n. 345/99 questa corte ha affermato il principio secondo cui nell'istituto dell'arbitrato, così come derivato dalla riforma legislativa del 1994, la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo non può essere validamente effettuata presso colui che è stato difensore nel giudizio arbitrale.
In detta sentenza si osserva che, mentre nei giudizi civili è necessario il ministero o l'assistenza di un difensore, tranne in casi specificatamente indicati dalla legge, nel procedimento arbitrale - in mancanza di una disposizione analoga all'art. 82, comma 3, c.p.c., che imponga la difesa tecnica, ossia lo jus postulandi, inteso come rappresentanza in giudizio a mezzo di legale abilitato all'esercizio della professione - le parti possono difendersi personalmente o servirsi di altra persona di fiducia, atteso che l'arbitrato rituale è, e rimane, anche dopo la riforma, un processo in unico grado, di natura privata, non rientrante nell'ambito della giurisdizione statale;
che l'art. 330 c.pc. - il quale prevede che l'impugnazione, nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in sede di notificazione della sentenza da impugnare, deve essere notificata presso il procuratore già costituito nel precedente giudizio - identificando nel procuratore del precedente grado di giudizio il destinatario di tale norma in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo, non è estensibile all'impugnazione per nullità del lodo. Ciò perché siffatta proroga, riguardando il passaggio da un grado ad un altro dello stesso processo pubblico, non può ritenersi applicabile nella transizione da un processo privato in cui difetta lo jus postulandi, ad un processo pubblico di fronte alla Corte d'appello, che, invece, lo postula;
che, dopo le modifiche apportate all'istituto arbitrale dalla legge di riforma del 1994, neppure può trovare applicazione l'art. 141, comma 2, c.p.c., il quale dispone che quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato;
che, comunque, l'applicabilità di detta disposizione e, quindi l'obbligatorietà della notifica presso il domiciliatario, richiede che l'elezione di domicilio sia stata inserita in un contratto e l'obbligatorietà di tale notifica sia stata espressamente pattuita per i rapporti tra le parti del contratto;
che la notifica dell'impugnazione per nullità del lodo, eseguita, anziché alla parte, presso il soggetto che la aveva difesa nel giudizio arbitrale, erroneamente ritenuto suo domiciliatario, devesi ritenere - data l'autonomia dei giudizio arbitrale, non dotato di jus imperii, ma basato solo sul consenso delle parti, rispetto al giudizio civile ordinario - inesistente con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Il surriferito orientamento merita di essere condiviso anche alla luce delle sentenze di questa corte n. 527/2000 e n. 1251/2000, entrambe rese a sezioni unite.
Nella prima questa corte ha affermato che la nuova normativa in materia di arbitrato ha riconosciuto una giustizia cognitiva privata, che si estrinseca in un dictum di uno o più privati, reso, su richiesta di entrambe le parti, al termine di un procedimento in cui gli arbitri risolvono la controversia mediante una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto;
che, quindi, gli arbitri non esercitano funzione giurisdizionale, ne' sono giudici;
che l'arbitrato rituale e il dictum, che lo definisce, hanno natura privata;
che la natura privata dell'arbitrato porta a qualificare il procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale, restando, pertanto, esclusa la sua configurabilità come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce ai giudici dello Stato e come forma sostitutiva della giurisdizione degli organi dello Stato;
che il giudizio arbitrale è, addirittura, antitetico a quello giurisdizionale e ne costituisce la negazione.
Tali principi sono stati ribaditi nella seconda delle sentenze suindicate con il qualificare la decisione arbitrale "quale atto riconducibile, in ogni caso, all'autonomia negoziale", che si fonda "non sullo jus imperii, ma solo sul consenso delle parti" e che si colloca in posizione del tutto autonoma ed alternativa al giudizio civile ordinario".
La affermata natura privata del giudizio arbitrale e la sua autonomia e, addirittura, antiteticità rispetto al giudizio civile ordinario, unitamente al fatto che nel giudizio arbitrale non è richiesta la difesa tecnica, portano ad escludere ogni rilevanza, al fine della notifica della impugnazione per nullità del lodo, alla elezione di domicilio presso il soggetto, al quale è stato conferito dalla parte il mandato di difenderla nel giudizio arbitrale, esaurendo tale mandato tutti i suoi effetti, con l'espletamento dell'incarico ricevuto, nell'ambito di tale giudizio.
Pertanto l'orientamento espresso nella sentenza n. 345 dei 1999 merita di essere condiviso, atteso che l'esaurimento di ogni incarico del difensore con la conclusione del giudizio arbitrale comporta la inesistenza della notifica dell'impugnazione per nullità del lodo, effettuata nel domicilio eletto presso di lui, atteso che tra il luogo ove la notifica avviene e la persona che la riceve e il destinatario dell'atto non vi è ormai più alcun collegamento. Tale orientamento non può ritenersi efficacemente contrastato dalle successive sentenze n. 4397 del 1999 e 5011/2000, che hanno invece affermato la validità di siffatta notifica, essendosi queste limitate a richiamare acriticamente l'orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza della precedente normativa sull'arbitrato, senza prendere minimamente in considerazione quello espresso con la summenzionata sentenza n. 345 del 1999 e dando così luogo ad un contrasto inconsapevole.
Nel caso che ne occupa la impugnazione per nullità dei lodo dinanzi al Comune di Catania è stata notificata alla Società AN s.r.l. nel domicilio eletto in via M. Scammacca n. 46, presso lo studio della dott.ssa proc. leg. Maria Tisa, che aveva difeso la società nel giudizio arbitrale.
Trattandosi di notifica inesistente, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione, non essendo intervenuta sanatoria ex nunc con la costituzione in giudizio della società summenzionata, atteso che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata presso la cancelleria della Corte d'appello di Catania il 24 luglio 1996, quando cioè era già scaduto il termine breve di novanta giorni, di cui all'art. 828 c.p.c., per proporre impugnazione, essendo stato il lodo notificato al Comune di Catania il 18 aprile 1996.
L'accoglimento dei primo motivo di carattere pregiudiziale comporta l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso. Per quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ed il comune di Catania, in quanto soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla Società AN s.r.l. le spese del giudizio, che tenuto conto del valore della lite, appare giusto liquidare in complessive lire 20.350.000, di cui lire 20.000.000 per onorari.
Il controricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata la procura speciale rilasciata, come si legge nella stessa intestazione dell'atto, in calce alla copia notificata dei ricorso introduttivo (cfr. in tal senso cass. n. 2980/67; 405/2000 rese a sezioni unite),
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Comune di Catania alle spese del giudizio, che si liquidano in complessive lire 20.350.000, di cui lire 20.000.000 per onorario. Dichiara inammissibile il controricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001