CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2026, n. 21096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21096 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Salerno nel procedimento a carico di: EO OL (alias ON LA e LO EL) nato a [...] il [...] e da: EO OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2025 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere B. LI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, G. Sassone, relative al ricorso di Komnela, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. R. Caranzano, con allegata documentazione, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del condannato e la declaratoria di inammissibilità di quello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, anche alla luce di successiva ordinanza del Giudice dell’esecuzione resa in data 30 gennaio 2026. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 21096 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 2 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha sospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 SIEP emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello in sede nei confronti di EO OL (in atti indicato anche come ON LA e LO EL). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Salerno, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge processuale, per lesione del contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. A seguito dell'istanza del condannato EO OL (indicato in atti come ON LA e LO EL, sebbene il richiedente neghi l’attribuzione di tali nomi) volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività dell'ordine di esecuzione SIEP n. 48/2006, la Corte di appello di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha rigettato la richiesta confermando la corrispondenza dell’identità del soggetto come sopra indicato con i due alias, revocando il precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione risalente al 15 febbraio 2018. Avverso l'ordinanza del 1° agosto del 2025 la Difesa ha presentato opposizione diretta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti del condannato, nonostante ne fosse stata accertata l'identità definitivamente dall’Autorità albanese in sede di estradizione verso l'Italia. A seguito dell'opposizione il Giudice dell’esecuzione ha fissato udienza camerale partecipata per consentire il contraddittorio e, all'udienza del 21 ottobre 2025, la Difesa ha depositato documentazione e ha prodotto la fotocopia del passaporto albanese n. Z0433117 intestato a EO OL, rispetto alla quale il Procuratore generale si opponeva e chiedeva termine per visionare la documentazione. La Corte di appello, senza concedere alcun termine e senza deliberare nel contraddittorio sull'ammissione della produzione documentale, riservava la decisione adottando, in data 24 ottobre 2025, l’ordinanza oggetto di impugnazione emessa ai sensi dell'art. 667, comma 2, cod. proc. pen. con la quale veniva disposta la sospensione dell'esecuzione per dubbio sull'identità dell'esecutato, pronuncia ricorribile in cassazione. Il Giudice dell’esecuzione ha deciso sulla base anche della fotocopia del documento prodotto dalla Difesa, fino a quel momento non presente in atti, senza consentire alla parte pubblica, attraverso la concessione dell’invocato congruo termine, di visionare e studiare tali nuovi documenti. Si tratta di atto che ha rivestito efficacia decisiva, in base alle conclusioni cui è giunto il Giudice 3 dell'esecuzione. Questi ha ritenuto che le impronte raccolte negli Stati Uniti appartenenti alla persona con quel passaporto e con quel nome e cognome non potessero attribuirsi a LA ON. In particolare, si è ritenuto che la comparazione con le impronte digitali prelevate alla persona oggetto di procedura di estradizione in Albania, che ha dichiarato di chiamarsi EO OL, non ne garantissero l'identificazione con la – diversa - persona LA ON, concludendo nel senso della sospensione dell'ordine di esecuzione e remissione in libertà del condannato. Il tutto, peraltro, in assenza di un formale provvedimento di acquisizione. Sostiene il ricorrente che l’identità tra OL e LA è stata accertata dalla Interpol attraverso impronte rilevate per la corrispondenza di identità, non solo negli USA o dalla polizia albanese, ma anche dalla stessa Autorità giudiziaria della Repubblica albanese che, in sede di procedura di estradizione per l'estero attivata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno, aveva attestato, con sentenza passata in giudicato, l'assoluta corrispondenza tra OL e LA. Si deduce, in altri termini, che OL è uno pseudonimo di LA e che, quindi, il passaporto intestato al primo non può che essere falso come, del resto, comunicato dal Ministero dell'Interno, con nota del 24 aprile 2008. Di qui la necessità di procedere a un accertamento, sulla base della documentazione prodotta, circa l'autenticità della copia del passaporto. Del resto, la non autenticità di quella fotocopia si ricava dal fatto che, a fronte delle dichiarazioni rese da OL autodichiaratosi con quelle generalità, non è stato prodotto alcun documento all'Autorità giudiziaria albanese che attestasse la propria identità con quel nome e cognome;
né questi, alla polizia di frontiera di Fiumicino, il 15 luglio 2025, aveva prodotto il passaporto albanese con il n. Z0433117, allegato, invece, per la prima volta nel corso dell'udienza, peraltro, in fotocopia. Si evidenzia, inoltre, che la fotografia presente su tale passaporto è la stessa di quella riconducibile a LA ON, secondo l'Interpol di Tirana, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Roma del 25 agosto 2008 a firma dell'ispettore Giurato. Secondo la tesi della difesa, la fotografia della figura 2, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Roma del 25 agosto 2008 e proveniente dall'Interpol di Tirana, sarebbe stata formata facendo apparire come di LA una fotografia appartenente al passaporto di OL. Tali argomenti, secondo il ricorrente, non sono stati spesi davanti all'Autorità giudiziaria albanese, in sede di procedura di estradizione, ove l'identità dell'esecutato, invece, è stata accertata anche attraverso la 4 comparazione delle impronte, con accertamento svolto con sentenza passata in giudicato. Il ricorrente deduce che il termine non concesso ha, di fatto, vanificato la partecipazione effettiva al contraddittorio del Pubblico ministero non consentendo alla parte pubblica di interloquire adeguatamente sulla documentazione prodotta in allegato, con lesione del contraddittorio relativamente all'esibizione di prove, da parte della Difesa, cui il Pubblico ministero si è opposto e mai ammesse prima. Di qui l’eccepita nullità della ordinanza per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, 666, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che in atti non ci fosse prova della corrispondenza dell'identità tra LA ON e OL EO. Emerge dagli atti, invece, la corrispondenza tra la fotografia apposta sulla fotocopia del passaporto prodotta e quella riconducibile a LA secondo l'Interpol di Tirana, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Roma del 25 agosto 2008 a firma dell'ispettore Giurato. Risulta, quindi, il denunciato travisamento della prova per omissione perché non è stata valutata una prova presente in atti, decisiva per ritenere la corrispondenza della persona fisica dell'esecutato LA ON con il suo alias OL EO. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 667, comma 2, cod. proc. pen. e abnormità dell'ordine di indagini impartito al Pubblico ministero. L'ordinanza impugnata sospende l'ordine di esecuzione e invita, ai sensi dell'art 667, comma 2, cod. proc. pen. il Pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini per sciogliere la perplessità circa la corrispondenza d'identità tra LA e OL. Si tratta, per il ricorrente, di provvedimento abnorme perché impartisce alla Procura generale specifici atti di indagine che consistono nell'accertare con rogatoria internazionale l’eventuale rilevamento, in Venezuela dove fu dichiarato il decesso di LA, di impronte digitali utilmente comparabili con quelle di OL, ovvero l’eventuale conferma, da parte del sanitario che aveva certificato la morte del soggetto, dell’attestato di morte di una persona con le generalità di ON LA, precisando anche le modalità con le quali era stata accertata l'identità. In definitiva, nel disporre la prosecuzione di indagini volte allo scioglimento dei dubbi sull'identità dell'esecutato, la Corte territoriale ha esercitato poteri di impulso all'attività di indagine, propri del Pubblico ministero, peraltro, vincolando l’azione del rappresentante della Procura generale, 5 imponendo di svolgere specifici accertamenti, mentre il Pubblico ministero, raccolta la sollecitazione investigativa del giudice dell’esecuzione sul tema oggetto di dubbio, deve essere libero di scegliere le concrete modalità di svolgimento delle indagini utili allo scopo. Si tratta di provvedimento abnorme, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in relazione al contenuto dell'ordinanza ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen. con la quale il Giudice per le indagini preliminari ordina al Pubblico ministero lo svolgimento di ulteriori indagini. Peraltro, si osserva che il provvedimento impugnato supera la preclusione derivante da precedente ordinanza della Corte d'appello del 15 febbraio 2018. In quella sede, a fronte dell’istanza di EO OL che invocava l'estinzione delle pene per morte del condannato dopo la condanna, riferendosi ad una sentenza del Tribunale di Durazzo, del 2011, con la quale era stata dichiarata la morte in Venezuela di ON LA, veniva rigettata la richiesta. In quella sede si rilevava che il Tribunale di Durazzo si era limitato a prendere atto dell'attestazione proveniente da un'Autorità giudiziaria venezuelana che, a sua volta, era fondata su un certificato medico, esibito dal presunto deceduto e non sulla diretta constatazione, da parte delle Autorità giudiziaria, dell'effettivo decesso del soggetto così identificato la cui salma non è stata mai visionata né inviata nel Paese di origine. La stessa polizia albanese ha continuato a sostenere, nelle comunicazioni con l'Interpol, l'esistenza in vita di ON LA fino ad addebitargli un omicidio commesso nel 2007, nonché a identificarlo, poi, nell'odierno ricorrente. Si rileva che, comunque, l'Autorità giudiziaria albanese, in sede di procedura di estradizione, ha escluso ogni rilievo alla sentenza del Tribunale di Durazzo in relazione alla dichiarazione di morte di LA. Quindi, l'ordinanza impugnata, ad onta di preclusioni formatesi sul punto dell’irrilevanza della sentenza che accerta la morte di LA e in assenza di elementi nuovi, ha ridato vita al soggetto imponendo, peraltro, di svolgere una rogatoria per accertare se qualcuno ne avesse rilevato le impronte digitali. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione EO OL, per il tramite del difensore, avv. R. Caranzano, affidando il ricorso e due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale in ordine all’acquisizione e valutazione del parere della Procura generale del 22 ottobre 2025, reso dopo l’udienza camerale. 6 La Procura generale presso la Corte di appello ha depositato un parere, il 22 ottobre 2025, dopo l’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione, non comunicato alla Difesa, in violazione del contraddittorio. Inoltre, la Procura generale non ha indicato l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 15 febbraio 2018 che aveva comportato l'arresto di EO OL, pur a fronte di ordine di esecuzione sospeso dalla Corte di appello. Il parere depositato dalla Procura generale deve essere, pertanto, espunto dal fascicolo processuale. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento e riconoscimento dell'identità dell'arrestato OL nel senso che non si tratta della stessa persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, con conseguente erronea pronuncia ex art. 667, comma 2, cod. proc. pen. Con ricorso in opposizione è stato chiesto alla Corte di appello di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione di annullare il provvedimento del 1° agosto 2025, di revoca della sospensione dell'esecuzione emesso il 15 febbraio 2018, confermandosi la sospensione. La domanda principale era quella di dichiarare la differente identità della persona arrestata, con nome e cognome EO OL, rispetto a LA ON. Tale parte della richiesta è rimasta estranea alla pronuncia anche se la Corte territoriale ha ritenuto che il materiale raccolto evidenzi la totale mancanza di prova circa l'identità tra LA e OL, indicando che, comunque, alla stregua degli atti, non è consentito di escludere tale identificazione. Anche con riferimento alle diverse generalità di EL, la Corte territoriale sì è espressa nel senso che nulla è stato prodotto per dimostrare l'identità dell'arrestato con EL, cui pure si riferisce il provvedimento di esecuzione o di quest'ultimo con LA. Si impugna, quindi, la pronuncia nella parte in cui adotta una decisione meramente interlocutoria pur decidendo nel senso della sospensione dell’ordine di esecuzione, concedendo in ogni caso un ulteriore termine per reperire prove che, in definitiva, non esistono invece di esprimersi nel senso dell’avvenuto, definitivo accertamento dell’assenza della prova positiva dell’identificazione dell’arrestato con LA o EL. La Procura generale, poi, attribuisce a LA le generalità di EL. Tanto, senza produrre documentazione utile a tale identificazione. A parere del ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiudere la vicenda riguardante l’arrestato, durata oltre venti anni di ricerche da parte della Procura generale e dell’Interpol. Il riferimento alla comparazione delle impronte tra OL e quelle asseritamente attribuite a LA, è avvenuta, per 7 la prima volta, nel 2024, in Albania ma è frutto di errore grossolano. Infatti, erano state comparate impronte rilevate all’aeroporto di Miami, in data 23 aprile 2008, a OL attribuite dall’Interpol a LA, con quelle prese all’arrestato il 3 marzo 2024 all’Aeroporto di Tirana. In definitiva, da una parte, la Corte territoriale accoglie la prospettazione difensiva nel senso di ritenere che: 1) non esistono impronte digitali sicuramente riferibili a LA pur essendo indicate con tale nominativo quelle prelevate a OL all’aeroporto di Miami il 23 aprile 2008; 2) il passaporto e la foto indicate dalla Procura generale come appartenenti a LA corrispondono in realtà a un passaporto e una foto di OL;
3) non è vero che OL negli Stati Uniti era registrato con il doppio nominativo ma questi, secondo quanto indicato dalle Autorità consolari, figurava solo con le generalità di OL. Dall’altra, la Corte territoriale non ha accolto e, anzi, non si è pronunciata sulla domanda principale svolta dalla Difesa accertando la differente identità tra OL e i soggetti condannati alla pena definitiva per la quale vi deve essere esecuzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, G. Sassone, ha fatto pervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell’interessato. La Difesa, con memoria di replica, ha prodotto documentazione (ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 30 gennaio 2026) chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso della Procura generale e l’accoglimento del ricorso dell’interessato, accertando la differente identità tra OL e la persona condannata. È pervenuta requisitoria del Sostituto Procuratore generale, G. Sassone, in data 4 marzo 2026, relativo al ricorso della parte pubblica del quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, restando gli altri assorbiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso della parte pubblica è inammissibile mentre quello proposto dall’interessato è infondato. Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della requisitoria del Sostituto Procuratore generale di questa Corte relativa al ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Salerno, in quanto pervenuta il 4 marzo 2026, a fronte di udienza fissata dinanzi a questa Corte per la data odierna. Sicché, di tali conclusioni non si può tenere conto. 8 2. Ciò posto, si osserva che il Giudice dell’esecuzione è intervenuto più volte nella vicenda e tre sono i provvedimenti devoluti all’attenzione di questa Corte con i ricorsi proposti: -il primo, del 1° agosto 2025, con il quale è stata revocata la sospensione dell’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, disposta in data 15 febbraio 2018 dalla stessa Corte territoriale nei confronti di EO OL con trasmissione degli atti sulla sua identità, per incertezza sull’identità della persona nei confronti della quale la pena doveva essere eseguita;
-il secondo, del 24 ottobre 2025, cioè quello impugnato nella presente sede dalle parti, con il quale, in accoglimento dell’opposizione della Difesa, si è sospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, con liberazione dell’arrestato e trasmissione degli atti alla Procura generale in sede, per gli accertamenti indicati nella motivazione;
-il terzo provvedimento, successivo al ricorso, che allega la Difesa alla memoria tempestivamente depositata a questa Corte, reso il 30 gennaio 2026, con il quale è stata rigettata la richiesta della Procura generale di revoca della sospensione, pur a fronte di ulteriori indagini svolte a seguito della precedente pronuncia, oggetto dei ricorsi per cassazione all’esame di questa Corte. Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente EO OL è stato estradato dall’Albania. Con sentenza del 6 settembre 2024 il Tribunale di Tirana dà conto del prelievo di impronta dattiloscopica di EO OL, in occasione del suo arresto provvisorio avvenuto il 3 marzo 2024, in vista dell’estradizione, impronta comparata con quella che l’Autorità giudiziaria albanese reputava riferibile a LA ON, dichiarato deceduto dal Tribunale di Durazzo ma ritenuta, evidentemente, persona fisica ancora in vita e corrispondente all’arrestato. Infatti, secondo il perito nominato in quel procedimento, le due impronte erano risultate appartenere alla stessa persona. A fronte di tale accertamento, la Corte di appello ha revocato la sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di LA ON, disposta il 15 febbraio 2018 per incertezza sull’identità della persona verso la quale la condanna doveva essere eseguita, invitando la Procura generale a svolgere accertamenti. Su opposizione della Difesa, poi, risulta adottato il provvedimento impugnato con i due ricorsi per cassazione all’attenzione di questa Corte, con il quale si è sospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, con liberazione dell’arrestato e trasmissione degli atti alla Procura generale in sede per gli accertamenti indicati nella motivazione. 3. Tanto premesso, si osserva che il ricorso di EO OL è infondato. 9 3.1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e carenza di interesse. Invero, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incidente di esecuzione del 21 ottobre 2025, erano presenti tutte le parti che hanno interloquito sull’oggetto della questione prospettata e hanno svolto specifiche richieste. Il Procuratore generale interpellato, in quella sede, ha chiesto rinvio per esaminare la documentazione prodotta, senza svolgere richieste in via subordinata (v. verbale dell’udienza del 21 ottobre 2025). Quindi, la parte pubblica, nel contraddittorio, è stata ritualmente sentita. Ora, il provvedimento impugnato fa, in alcuni punti, irrituale riferimento al parere della parte pubblica pervenuto il 22 ottobre 2025, ossia all’indomani della chiusura dell’udienza del 21 ottobre 2025 e senza che, rispetto a tale intervento, la controparte sia stata chiamata a interloquire. E, tuttavia, l’ordinanza impugnata, “solo per amore di precisione” si confronta con i rilievi del parere e, in definitiva, disattende tali rilievi, rafforzando l’apparato argomentativo a sostegno della decisione assunta. Ne discende che l’irrituale iniziativa della Procura generale e la stessa decisione della Corte di considerare prospettazioni al di fuori del contraddittorio, non ha inciso in alcun modo – né alcuna diversa indicazione si rinviene nel ricorso – su una decisione che, nella sostanza, recepisce tutte le critiche svolte dal ricorrente alle risultanze idonee a dimostrare la coincidenza con la persona condannata. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Oggetto della questione devoluta al Giudice dell’esecuzione era stato l’accertamento della identificazione dell’estradato EO OL con l’imputato LO EL, condannato dalla Corte di appello di Torino nel 2001, e se questo fosse la stessa persona di LA ON, condannato nel 2005 dalla Corte di appello di Salerno, dichiarato morto con sentenza del Tribunale di Tirana del 2011. Gli atti esaminati dal Giudice dell’esecuzione di cui rende conto il provvedimento impugnato (v. terza pagina dell’ordinanza) sono: -una perizia comparativa di tre fotografie delle quali, una, relativa alla persona arrestata a Miami, poco nitida, che concludeva per la compatibilità fra le tre fotografie esaminate, con esito ritenuto non espressosi in termini di certezza ma di mera compatibilità; -la comparazione tra le impronte indicate come appartenute a persona presentatasi come ON LA – con la concomitante indicazione di altre generalità, EO OL e LO EL - prelevate negli Stati Uniti e quelle rilevate al detenuto in Albania, in occasione dell'arresto provvisorio in vista dell'estradizione, il 3 marzo 2024; 10 -la fotocopia di un passaporto, recante il n. Z0433117, prodotta dalla Difesa nell’udienza camerale del 21 ottobre 2025, risultato intestato a EO OL. La Corte territoriale, con ragionamento di puro merito, quindi non rivedibile nella presente sede, osserva che gli estremi del passaporto erano stati già indicati nella relazione relativa al controllo svolto negli Stati Uniti e che, in quella occasione, le impronte erano state prelevate a persona che già si era presentata con le generalità di EO OL;
sicché, secondo la Corte d’appello, sarebbero state comparate impronte prelevate alla stessa persona fisica, presentatasi alle Autorità con le medesime generalità; quindi, la riscontrata corrispondenza nulla aggiungeva all’accertamento diretto all’identificazione dell’arrestato con il condannato in via definitiva, con le generalità di LA e nei cui confronti deve svolgersi l’esecuzione della condanna ad anni venticinque di reclusione. Il provvedimento, poi, illustra i motivi per i quali si è ritenuta la non falsità della fotocopia prodotta. Si dà atto che la polizia aveva affermato con propria nota precedente, che LA era residente negli Stati uniti sotto la diversa identità del cittadino albanese EO OL, titolare del passaporto n. Z0433117 rilasciato il 17 gennaio 2003. Sicché, per l’Interpol, risultava senz’altro l’identità tra gli indicati soggetti. A ciò si aggiunge che, alla stregua della nota del 10 aprile 2018, il Dipartimento statunitense di giustizia rendeva conto del fatto che in tutti gli atti americani EO OL usava anche il nome LA e che entrambi hanno la stessa data di nascita (14 marzo 1969). Tuttavia, per il Giudice dell’esecuzione, tali elementi non rappresentano prova certa dell’identità della persona fisica dell’arrestato con LA ON, destinatario della condanna alla pena di anni venticinque di reclusione. La Corte territoriale spiega (v. penultima pagina del provvedimento) le ragioni per le quali non reputa sufficiente il contenuto della nota descritta, facendo riferimento, peraltro, a date certe, in cui OL sarebbe già risultato presente negli Stati Uniti (il 3 novembre 2004 quando gli era stata rilasciata la EA Card e ancor prima, quando gli era nato un figlio, nel 2003, mentre il figlio maggiore risultava nato, nel 2001, in Albania). Inoltre, si afferma che la sentenza del Tribunale di Durazzo che aveva accertato la morte di LA, sulla scorta di documenti rilasciati dal Venezuela, fondati su dichiarazioni del congiunto e su un certificato medico, era un atto tale da inficiare la dedotta corrispondenza della persona di LA con l’arrestato OL. Quindi, il Giudice dell’esecuzione, alla stregua degli indicati elementi, ai sensi dell’art. 667, comma 2, cod. proc. pen., ha sospeso l’esecuzione e ha 11 invitato la parte pubblica a svolgere ulteriori indagini e, in particolare, ad accertare con rogatoria internazionale se in Venezuela fu dichiarato il decesso dello LA con rilievo delle impronte digitali di quest'ultimo, utilmente comparabili con quelle sicuramente appartenenti a OL e se il medico che aveva certificato la morte del condannato in quell’occasione, confermi di averla attestata in relazione a un soggetto con le generalità di LA ON, precisando come aveva accertato l'identità personale. La censura proposta, dunque, nel suo complesso è, in primo luogo, versata in fatto e, in secondo luogo, rivalutativa. Peraltro, il Giudice dell’esecuzione è stato investito della questione dell’accertamento negativo della differente identità tra la persona arrestata, con nome e cognome EO OL e ON LA e ha concluso, in definitiva, per la permanenza – allo stato - di tale incertezza, quindi, l’omessa pronuncia sul primo punto dell’accertamento devoluto dall’opponente risulta ancora sub iudice come, peraltro, dimostra la successiva ordinanza, del 30 gennaio 2026, con la quale il Giudice dell’esecuzione, pur a fronte di successivi accertamenti, ha nuovamente respinto la richiesta della Procura generale. 4. Il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Va premesso che si verte nelle ipotesi contemplate dagli artt. 667 e 668 cod. proc. pen. in cui il giudice dell'esecuzione deve verificare se la persona fisica dell’esecutato sia effettivamente quella "nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione (art. 667, comma 2, cod. proc. pen.) e se, quindi, vi è stato o meno "errore di persona". Si rileva che, per le specifiche competenze attribuite al Giudice dell'esecuzione dagli articoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede un procedimento ad hoc. In tali ipotesi - tassativamente indicate nelle questioni relative 1) al dubbio sull'identità fisica della persona detenuta;
2) all'estinzione del reato dopo la condanna;
3) all'estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale;
4) alle pene accessorie;
5) alla confisca;
6) alla restituzione delle cose sequestrate;
7) alla riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.- il rito è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dall'art. 667, comma 4 cod. proc. pen. Il Giudice in questi casi, pertanto, provvede di regola senza formalità de plano con ordinanza che è comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato. Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l'opposizione che deve 12 essere presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata e che, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l'udienza camerale e procedere ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo caso la possibilità di emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma. Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'opposizione può essere proposto ricorso per cassazione. L’art. 666 cod. proc. pen, prevede la procedura snella e rapida, parametrata sul rito camerale ex art. 127 cod. proc. pen. con avviso di udienza camerale che deve essere dato almeno dieci giorni prima, proprio per consentire di apprestare la difesa. Gli "almeno cinque giorni prima dell'udienza" per depositare documenti e memorie costituiscono, quindi, il termine entro il quale va esercitata la "strategia" difensiva. La ratio della norma è evidentemente quella di consentire al giudice di avere un quadro completo della situazione processuale" già prima dell'udienza, in modo da poter decidere, sentite le parti, se definire il procedimento oppure "chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno per la decisione. Nel caso al vaglio, la decisione impugnata è stata emessa a seguito di giudizio di opposizione ritualmente celebrato nel contraddittorio delle parti. Né, rispetto alla lamentata mancata concessione del rinvio richiesto dal rappresentante della parte pubblica nel corso dell’udienza del procedimento instaurato ex art. 666 cod. proc. pen., si ravvisa irregolarità e/o invalidità posto che non è previsto, nell’ambito dell’iter procedimentale seguito, alcun diritto delle parti ritualmente citate per l’udienza camerale, ad ottenere il differimento di questa, in accoglimento di una generica richiesta di rinvio anche se – in questo caso – proposta per l’esigenza processuale di esaminare più approfonditamente la documentazione. In relazione, poi, all’utilizzazione del documento (fotocopia del passaporto) prodotto dalla Difesa, in assenza di un formale provvedimento di acquisizione, l’eccezione è manifestamente infondata. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il Giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti;
ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, [...], Rv. 262555; Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, D'Argenio, Rv. 244032). Nel caso al vaglio, la documentazione indicata dalla Difesa era stata acquisita nel contradditorio delle parti, anche se non attraverso un formale 13 provvedimento espresso, non anche dopo le conclusioni da queste rassegnate;
sicché, il Giudice non era tenuto a fissare una nuova udienza camerale, né è affetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio la decisione all’esito adottata, quali che siano state le determinazioni processuali del rappresentante pubblico, una volta che il termine richiesto non era stato accordato 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. Si tratta di censura versata in fatto che sollecita questa Corte alla rilettura degli atti esaminati dal Giudice dell’esecuzione, operazione inibita a questa Corte di legittimità. Vanno, inoltre, integralmente richiamate anche le osservazioni svolte al § 3.2. del “considerato in diritto”. In ogni caso e per pura completezza espositiva, si deve riscontrare che all’ordinanza impugnata è seguito il provvedimento del 30 gennaio 2026, prodotto dalla Difesa a questa Corte, in allegato alla memoria tempestivamente depositata, con il quale si dà atto che sono intervenute nuove indagini che, a parere della Procura generale presso la Corte di appello, avrebbero dimostrato la certa coincidenza dell'arrestato con gli alias ON LA e LO EL. Si richiamano la nota del Ministero dell'Interno, ufficio dell'esperto per la sicurezza in Albania del 4 dicembre 2025, gli accertamenti svolti sulla moglie di OL che risulterebbe essere la moglie di ON LA, secondo la prospettazione della Procura generale, nonché La firma apposta sul passaporto EO LA. Si tratta di provvedimento del medesimo Giudice dell’esecuzione che, tuttavia, giunge al rigetto della richiesta di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione n. 48/2006 Siep, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno in data 1 febbraio 2007, nel corpo del quale, peraltro, vengono ribaditi ulteriori accertamenti, corrispondenti a quelli già indicati nel provvedimento del 24 ottobre 2025, oggetto del presente ricorso per cassazione, cui sono aggiunti altri atti istruttori demandati alle parti. Sicché, la censura appare superata dal contenuto della successiva ordinanza resa il 30 gennaio 2026. 4.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale diversa da quella configurata dalla legge e cioè al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Si verte, invece, in ipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di 14 proseguirlo, situazione non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, [...]; n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
di recente, si vedano anche le puntualizzazioni di Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l, Rv. 287607 - 01). Orbene, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. il Giudice dell’esecuzione può senz’altro chiedere alle Autorità competenti documenti o informazioni, nonché, se necessario, assumere prove. Inoltre, a mente dell’art. 667, comma 2, cod. proc. pen., il medesimo Giudice, se l'identità dell'esecutato rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. Sicché, rispetto all’integrazione istruttoria disposta, il Giudice dell’esecuzione non risulta carente di potere in astratto e, dunque, l’ordinanza impugnata, in tale parte, non è abnorme. Deve, peraltro, considerarsi che la specificazione serve a rendere concreta la determinazione assunta indicando la direzione degli approfondimenti che sono apparsi necessari al Collegio giudicante, senza in alcun modo limitare la libertà investigativa della Pubblica accusa. Né, a fronte delle richieste formulate, deve reputarsi limitato il potere della parte pubblica di procedere agli accertamenti di competenza, ritenuti necessari, come del resto dimostra il contenuto dell’ordinanza, emessa il 30 gennaio 2026, nella quale si dà atto di ulteriori indagini svolte dalla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno che sembrano diverse da quelle indicate nel provvedimento del 24 ottobre 2025. 5. Segue il rigetto del ricorso di EO OL con condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Il ricorso della parte pubblica deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese (nel senso che al rigetto o all’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650, trattandosi di parte pubblica).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso, il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RB LI US De MA
udita la relazione svolta dal consigliere B. LI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, G. Sassone, relative al ricorso di Komnela, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. R. Caranzano, con allegata documentazione, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del condannato e la declaratoria di inammissibilità di quello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, anche alla luce di successiva ordinanza del Giudice dell’esecuzione resa in data 30 gennaio 2026. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 21096 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 2 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha sospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 SIEP emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello in sede nei confronti di EO OL (in atti indicato anche come ON LA e LO EL). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Salerno, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge processuale, per lesione del contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. A seguito dell'istanza del condannato EO OL (indicato in atti come ON LA e LO EL, sebbene il richiedente neghi l’attribuzione di tali nomi) volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività dell'ordine di esecuzione SIEP n. 48/2006, la Corte di appello di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha rigettato la richiesta confermando la corrispondenza dell’identità del soggetto come sopra indicato con i due alias, revocando il precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione risalente al 15 febbraio 2018. Avverso l'ordinanza del 1° agosto del 2025 la Difesa ha presentato opposizione diretta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti del condannato, nonostante ne fosse stata accertata l'identità definitivamente dall’Autorità albanese in sede di estradizione verso l'Italia. A seguito dell'opposizione il Giudice dell’esecuzione ha fissato udienza camerale partecipata per consentire il contraddittorio e, all'udienza del 21 ottobre 2025, la Difesa ha depositato documentazione e ha prodotto la fotocopia del passaporto albanese n. Z0433117 intestato a EO OL, rispetto alla quale il Procuratore generale si opponeva e chiedeva termine per visionare la documentazione. La Corte di appello, senza concedere alcun termine e senza deliberare nel contraddittorio sull'ammissione della produzione documentale, riservava la decisione adottando, in data 24 ottobre 2025, l’ordinanza oggetto di impugnazione emessa ai sensi dell'art. 667, comma 2, cod. proc. pen. con la quale veniva disposta la sospensione dell'esecuzione per dubbio sull'identità dell'esecutato, pronuncia ricorribile in cassazione. Il Giudice dell’esecuzione ha deciso sulla base anche della fotocopia del documento prodotto dalla Difesa, fino a quel momento non presente in atti, senza consentire alla parte pubblica, attraverso la concessione dell’invocato congruo termine, di visionare e studiare tali nuovi documenti. Si tratta di atto che ha rivestito efficacia decisiva, in base alle conclusioni cui è giunto il Giudice 3 dell'esecuzione. Questi ha ritenuto che le impronte raccolte negli Stati Uniti appartenenti alla persona con quel passaporto e con quel nome e cognome non potessero attribuirsi a LA ON. In particolare, si è ritenuto che la comparazione con le impronte digitali prelevate alla persona oggetto di procedura di estradizione in Albania, che ha dichiarato di chiamarsi EO OL, non ne garantissero l'identificazione con la – diversa - persona LA ON, concludendo nel senso della sospensione dell'ordine di esecuzione e remissione in libertà del condannato. Il tutto, peraltro, in assenza di un formale provvedimento di acquisizione. Sostiene il ricorrente che l’identità tra OL e LA è stata accertata dalla Interpol attraverso impronte rilevate per la corrispondenza di identità, non solo negli USA o dalla polizia albanese, ma anche dalla stessa Autorità giudiziaria della Repubblica albanese che, in sede di procedura di estradizione per l'estero attivata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno, aveva attestato, con sentenza passata in giudicato, l'assoluta corrispondenza tra OL e LA. Si deduce, in altri termini, che OL è uno pseudonimo di LA e che, quindi, il passaporto intestato al primo non può che essere falso come, del resto, comunicato dal Ministero dell'Interno, con nota del 24 aprile 2008. Di qui la necessità di procedere a un accertamento, sulla base della documentazione prodotta, circa l'autenticità della copia del passaporto. Del resto, la non autenticità di quella fotocopia si ricava dal fatto che, a fronte delle dichiarazioni rese da OL autodichiaratosi con quelle generalità, non è stato prodotto alcun documento all'Autorità giudiziaria albanese che attestasse la propria identità con quel nome e cognome;
né questi, alla polizia di frontiera di Fiumicino, il 15 luglio 2025, aveva prodotto il passaporto albanese con il n. Z0433117, allegato, invece, per la prima volta nel corso dell'udienza, peraltro, in fotocopia. Si evidenzia, inoltre, che la fotografia presente su tale passaporto è la stessa di quella riconducibile a LA ON, secondo l'Interpol di Tirana, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Roma del 25 agosto 2008 a firma dell'ispettore Giurato. Secondo la tesi della difesa, la fotografia della figura 2, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Roma del 25 agosto 2008 e proveniente dall'Interpol di Tirana, sarebbe stata formata facendo apparire come di LA una fotografia appartenente al passaporto di OL. Tali argomenti, secondo il ricorrente, non sono stati spesi davanti all'Autorità giudiziaria albanese, in sede di procedura di estradizione, ove l'identità dell'esecutato, invece, è stata accertata anche attraverso la 4 comparazione delle impronte, con accertamento svolto con sentenza passata in giudicato. Il ricorrente deduce che il termine non concesso ha, di fatto, vanificato la partecipazione effettiva al contraddittorio del Pubblico ministero non consentendo alla parte pubblica di interloquire adeguatamente sulla documentazione prodotta in allegato, con lesione del contraddittorio relativamente all'esibizione di prove, da parte della Difesa, cui il Pubblico ministero si è opposto e mai ammesse prima. Di qui l’eccepita nullità della ordinanza per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, 666, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che in atti non ci fosse prova della corrispondenza dell'identità tra LA ON e OL EO. Emerge dagli atti, invece, la corrispondenza tra la fotografia apposta sulla fotocopia del passaporto prodotta e quella riconducibile a LA secondo l'Interpol di Tirana, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Roma del 25 agosto 2008 a firma dell'ispettore Giurato. Risulta, quindi, il denunciato travisamento della prova per omissione perché non è stata valutata una prova presente in atti, decisiva per ritenere la corrispondenza della persona fisica dell'esecutato LA ON con il suo alias OL EO. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 667, comma 2, cod. proc. pen. e abnormità dell'ordine di indagini impartito al Pubblico ministero. L'ordinanza impugnata sospende l'ordine di esecuzione e invita, ai sensi dell'art 667, comma 2, cod. proc. pen. il Pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini per sciogliere la perplessità circa la corrispondenza d'identità tra LA e OL. Si tratta, per il ricorrente, di provvedimento abnorme perché impartisce alla Procura generale specifici atti di indagine che consistono nell'accertare con rogatoria internazionale l’eventuale rilevamento, in Venezuela dove fu dichiarato il decesso di LA, di impronte digitali utilmente comparabili con quelle di OL, ovvero l’eventuale conferma, da parte del sanitario che aveva certificato la morte del soggetto, dell’attestato di morte di una persona con le generalità di ON LA, precisando anche le modalità con le quali era stata accertata l'identità. In definitiva, nel disporre la prosecuzione di indagini volte allo scioglimento dei dubbi sull'identità dell'esecutato, la Corte territoriale ha esercitato poteri di impulso all'attività di indagine, propri del Pubblico ministero, peraltro, vincolando l’azione del rappresentante della Procura generale, 5 imponendo di svolgere specifici accertamenti, mentre il Pubblico ministero, raccolta la sollecitazione investigativa del giudice dell’esecuzione sul tema oggetto di dubbio, deve essere libero di scegliere le concrete modalità di svolgimento delle indagini utili allo scopo. Si tratta di provvedimento abnorme, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in relazione al contenuto dell'ordinanza ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen. con la quale il Giudice per le indagini preliminari ordina al Pubblico ministero lo svolgimento di ulteriori indagini. Peraltro, si osserva che il provvedimento impugnato supera la preclusione derivante da precedente ordinanza della Corte d'appello del 15 febbraio 2018. In quella sede, a fronte dell’istanza di EO OL che invocava l'estinzione delle pene per morte del condannato dopo la condanna, riferendosi ad una sentenza del Tribunale di Durazzo, del 2011, con la quale era stata dichiarata la morte in Venezuela di ON LA, veniva rigettata la richiesta. In quella sede si rilevava che il Tribunale di Durazzo si era limitato a prendere atto dell'attestazione proveniente da un'Autorità giudiziaria venezuelana che, a sua volta, era fondata su un certificato medico, esibito dal presunto deceduto e non sulla diretta constatazione, da parte delle Autorità giudiziaria, dell'effettivo decesso del soggetto così identificato la cui salma non è stata mai visionata né inviata nel Paese di origine. La stessa polizia albanese ha continuato a sostenere, nelle comunicazioni con l'Interpol, l'esistenza in vita di ON LA fino ad addebitargli un omicidio commesso nel 2007, nonché a identificarlo, poi, nell'odierno ricorrente. Si rileva che, comunque, l'Autorità giudiziaria albanese, in sede di procedura di estradizione, ha escluso ogni rilievo alla sentenza del Tribunale di Durazzo in relazione alla dichiarazione di morte di LA. Quindi, l'ordinanza impugnata, ad onta di preclusioni formatesi sul punto dell’irrilevanza della sentenza che accerta la morte di LA e in assenza di elementi nuovi, ha ridato vita al soggetto imponendo, peraltro, di svolgere una rogatoria per accertare se qualcuno ne avesse rilevato le impronte digitali. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione EO OL, per il tramite del difensore, avv. R. Caranzano, affidando il ricorso e due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale in ordine all’acquisizione e valutazione del parere della Procura generale del 22 ottobre 2025, reso dopo l’udienza camerale. 6 La Procura generale presso la Corte di appello ha depositato un parere, il 22 ottobre 2025, dopo l’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione, non comunicato alla Difesa, in violazione del contraddittorio. Inoltre, la Procura generale non ha indicato l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 15 febbraio 2018 che aveva comportato l'arresto di EO OL, pur a fronte di ordine di esecuzione sospeso dalla Corte di appello. Il parere depositato dalla Procura generale deve essere, pertanto, espunto dal fascicolo processuale. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento e riconoscimento dell'identità dell'arrestato OL nel senso che non si tratta della stessa persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, con conseguente erronea pronuncia ex art. 667, comma 2, cod. proc. pen. Con ricorso in opposizione è stato chiesto alla Corte di appello di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione di annullare il provvedimento del 1° agosto 2025, di revoca della sospensione dell'esecuzione emesso il 15 febbraio 2018, confermandosi la sospensione. La domanda principale era quella di dichiarare la differente identità della persona arrestata, con nome e cognome EO OL, rispetto a LA ON. Tale parte della richiesta è rimasta estranea alla pronuncia anche se la Corte territoriale ha ritenuto che il materiale raccolto evidenzi la totale mancanza di prova circa l'identità tra LA e OL, indicando che, comunque, alla stregua degli atti, non è consentito di escludere tale identificazione. Anche con riferimento alle diverse generalità di EL, la Corte territoriale sì è espressa nel senso che nulla è stato prodotto per dimostrare l'identità dell'arrestato con EL, cui pure si riferisce il provvedimento di esecuzione o di quest'ultimo con LA. Si impugna, quindi, la pronuncia nella parte in cui adotta una decisione meramente interlocutoria pur decidendo nel senso della sospensione dell’ordine di esecuzione, concedendo in ogni caso un ulteriore termine per reperire prove che, in definitiva, non esistono invece di esprimersi nel senso dell’avvenuto, definitivo accertamento dell’assenza della prova positiva dell’identificazione dell’arrestato con LA o EL. La Procura generale, poi, attribuisce a LA le generalità di EL. Tanto, senza produrre documentazione utile a tale identificazione. A parere del ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiudere la vicenda riguardante l’arrestato, durata oltre venti anni di ricerche da parte della Procura generale e dell’Interpol. Il riferimento alla comparazione delle impronte tra OL e quelle asseritamente attribuite a LA, è avvenuta, per 7 la prima volta, nel 2024, in Albania ma è frutto di errore grossolano. Infatti, erano state comparate impronte rilevate all’aeroporto di Miami, in data 23 aprile 2008, a OL attribuite dall’Interpol a LA, con quelle prese all’arrestato il 3 marzo 2024 all’Aeroporto di Tirana. In definitiva, da una parte, la Corte territoriale accoglie la prospettazione difensiva nel senso di ritenere che: 1) non esistono impronte digitali sicuramente riferibili a LA pur essendo indicate con tale nominativo quelle prelevate a OL all’aeroporto di Miami il 23 aprile 2008; 2) il passaporto e la foto indicate dalla Procura generale come appartenenti a LA corrispondono in realtà a un passaporto e una foto di OL;
3) non è vero che OL negli Stati Uniti era registrato con il doppio nominativo ma questi, secondo quanto indicato dalle Autorità consolari, figurava solo con le generalità di OL. Dall’altra, la Corte territoriale non ha accolto e, anzi, non si è pronunciata sulla domanda principale svolta dalla Difesa accertando la differente identità tra OL e i soggetti condannati alla pena definitiva per la quale vi deve essere esecuzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, G. Sassone, ha fatto pervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell’interessato. La Difesa, con memoria di replica, ha prodotto documentazione (ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 30 gennaio 2026) chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso della Procura generale e l’accoglimento del ricorso dell’interessato, accertando la differente identità tra OL e la persona condannata. È pervenuta requisitoria del Sostituto Procuratore generale, G. Sassone, in data 4 marzo 2026, relativo al ricorso della parte pubblica del quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, restando gli altri assorbiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso della parte pubblica è inammissibile mentre quello proposto dall’interessato è infondato. Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della requisitoria del Sostituto Procuratore generale di questa Corte relativa al ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Salerno, in quanto pervenuta il 4 marzo 2026, a fronte di udienza fissata dinanzi a questa Corte per la data odierna. Sicché, di tali conclusioni non si può tenere conto. 8 2. Ciò posto, si osserva che il Giudice dell’esecuzione è intervenuto più volte nella vicenda e tre sono i provvedimenti devoluti all’attenzione di questa Corte con i ricorsi proposti: -il primo, del 1° agosto 2025, con il quale è stata revocata la sospensione dell’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, disposta in data 15 febbraio 2018 dalla stessa Corte territoriale nei confronti di EO OL con trasmissione degli atti sulla sua identità, per incertezza sull’identità della persona nei confronti della quale la pena doveva essere eseguita;
-il secondo, del 24 ottobre 2025, cioè quello impugnato nella presente sede dalle parti, con il quale, in accoglimento dell’opposizione della Difesa, si è sospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, con liberazione dell’arrestato e trasmissione degli atti alla Procura generale in sede, per gli accertamenti indicati nella motivazione;
-il terzo provvedimento, successivo al ricorso, che allega la Difesa alla memoria tempestivamente depositata a questa Corte, reso il 30 gennaio 2026, con il quale è stata rigettata la richiesta della Procura generale di revoca della sospensione, pur a fronte di ulteriori indagini svolte a seguito della precedente pronuncia, oggetto dei ricorsi per cassazione all’esame di questa Corte. Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente EO OL è stato estradato dall’Albania. Con sentenza del 6 settembre 2024 il Tribunale di Tirana dà conto del prelievo di impronta dattiloscopica di EO OL, in occasione del suo arresto provvisorio avvenuto il 3 marzo 2024, in vista dell’estradizione, impronta comparata con quella che l’Autorità giudiziaria albanese reputava riferibile a LA ON, dichiarato deceduto dal Tribunale di Durazzo ma ritenuta, evidentemente, persona fisica ancora in vita e corrispondente all’arrestato. Infatti, secondo il perito nominato in quel procedimento, le due impronte erano risultate appartenere alla stessa persona. A fronte di tale accertamento, la Corte di appello ha revocato la sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di LA ON, disposta il 15 febbraio 2018 per incertezza sull’identità della persona verso la quale la condanna doveva essere eseguita, invitando la Procura generale a svolgere accertamenti. Su opposizione della Difesa, poi, risulta adottato il provvedimento impugnato con i due ricorsi per cassazione all’attenzione di questa Corte, con il quale si è sospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, con liberazione dell’arrestato e trasmissione degli atti alla Procura generale in sede per gli accertamenti indicati nella motivazione. 3. Tanto premesso, si osserva che il ricorso di EO OL è infondato. 9 3.1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e carenza di interesse. Invero, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incidente di esecuzione del 21 ottobre 2025, erano presenti tutte le parti che hanno interloquito sull’oggetto della questione prospettata e hanno svolto specifiche richieste. Il Procuratore generale interpellato, in quella sede, ha chiesto rinvio per esaminare la documentazione prodotta, senza svolgere richieste in via subordinata (v. verbale dell’udienza del 21 ottobre 2025). Quindi, la parte pubblica, nel contraddittorio, è stata ritualmente sentita. Ora, il provvedimento impugnato fa, in alcuni punti, irrituale riferimento al parere della parte pubblica pervenuto il 22 ottobre 2025, ossia all’indomani della chiusura dell’udienza del 21 ottobre 2025 e senza che, rispetto a tale intervento, la controparte sia stata chiamata a interloquire. E, tuttavia, l’ordinanza impugnata, “solo per amore di precisione” si confronta con i rilievi del parere e, in definitiva, disattende tali rilievi, rafforzando l’apparato argomentativo a sostegno della decisione assunta. Ne discende che l’irrituale iniziativa della Procura generale e la stessa decisione della Corte di considerare prospettazioni al di fuori del contraddittorio, non ha inciso in alcun modo – né alcuna diversa indicazione si rinviene nel ricorso – su una decisione che, nella sostanza, recepisce tutte le critiche svolte dal ricorrente alle risultanze idonee a dimostrare la coincidenza con la persona condannata. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Oggetto della questione devoluta al Giudice dell’esecuzione era stato l’accertamento della identificazione dell’estradato EO OL con l’imputato LO EL, condannato dalla Corte di appello di Torino nel 2001, e se questo fosse la stessa persona di LA ON, condannato nel 2005 dalla Corte di appello di Salerno, dichiarato morto con sentenza del Tribunale di Tirana del 2011. Gli atti esaminati dal Giudice dell’esecuzione di cui rende conto il provvedimento impugnato (v. terza pagina dell’ordinanza) sono: -una perizia comparativa di tre fotografie delle quali, una, relativa alla persona arrestata a Miami, poco nitida, che concludeva per la compatibilità fra le tre fotografie esaminate, con esito ritenuto non espressosi in termini di certezza ma di mera compatibilità; -la comparazione tra le impronte indicate come appartenute a persona presentatasi come ON LA – con la concomitante indicazione di altre generalità, EO OL e LO EL - prelevate negli Stati Uniti e quelle rilevate al detenuto in Albania, in occasione dell'arresto provvisorio in vista dell'estradizione, il 3 marzo 2024; 10 -la fotocopia di un passaporto, recante il n. Z0433117, prodotta dalla Difesa nell’udienza camerale del 21 ottobre 2025, risultato intestato a EO OL. La Corte territoriale, con ragionamento di puro merito, quindi non rivedibile nella presente sede, osserva che gli estremi del passaporto erano stati già indicati nella relazione relativa al controllo svolto negli Stati Uniti e che, in quella occasione, le impronte erano state prelevate a persona che già si era presentata con le generalità di EO OL;
sicché, secondo la Corte d’appello, sarebbero state comparate impronte prelevate alla stessa persona fisica, presentatasi alle Autorità con le medesime generalità; quindi, la riscontrata corrispondenza nulla aggiungeva all’accertamento diretto all’identificazione dell’arrestato con il condannato in via definitiva, con le generalità di LA e nei cui confronti deve svolgersi l’esecuzione della condanna ad anni venticinque di reclusione. Il provvedimento, poi, illustra i motivi per i quali si è ritenuta la non falsità della fotocopia prodotta. Si dà atto che la polizia aveva affermato con propria nota precedente, che LA era residente negli Stati uniti sotto la diversa identità del cittadino albanese EO OL, titolare del passaporto n. Z0433117 rilasciato il 17 gennaio 2003. Sicché, per l’Interpol, risultava senz’altro l’identità tra gli indicati soggetti. A ciò si aggiunge che, alla stregua della nota del 10 aprile 2018, il Dipartimento statunitense di giustizia rendeva conto del fatto che in tutti gli atti americani EO OL usava anche il nome LA e che entrambi hanno la stessa data di nascita (14 marzo 1969). Tuttavia, per il Giudice dell’esecuzione, tali elementi non rappresentano prova certa dell’identità della persona fisica dell’arrestato con LA ON, destinatario della condanna alla pena di anni venticinque di reclusione. La Corte territoriale spiega (v. penultima pagina del provvedimento) le ragioni per le quali non reputa sufficiente il contenuto della nota descritta, facendo riferimento, peraltro, a date certe, in cui OL sarebbe già risultato presente negli Stati Uniti (il 3 novembre 2004 quando gli era stata rilasciata la EA Card e ancor prima, quando gli era nato un figlio, nel 2003, mentre il figlio maggiore risultava nato, nel 2001, in Albania). Inoltre, si afferma che la sentenza del Tribunale di Durazzo che aveva accertato la morte di LA, sulla scorta di documenti rilasciati dal Venezuela, fondati su dichiarazioni del congiunto e su un certificato medico, era un atto tale da inficiare la dedotta corrispondenza della persona di LA con l’arrestato OL. Quindi, il Giudice dell’esecuzione, alla stregua degli indicati elementi, ai sensi dell’art. 667, comma 2, cod. proc. pen., ha sospeso l’esecuzione e ha 11 invitato la parte pubblica a svolgere ulteriori indagini e, in particolare, ad accertare con rogatoria internazionale se in Venezuela fu dichiarato il decesso dello LA con rilievo delle impronte digitali di quest'ultimo, utilmente comparabili con quelle sicuramente appartenenti a OL e se il medico che aveva certificato la morte del condannato in quell’occasione, confermi di averla attestata in relazione a un soggetto con le generalità di LA ON, precisando come aveva accertato l'identità personale. La censura proposta, dunque, nel suo complesso è, in primo luogo, versata in fatto e, in secondo luogo, rivalutativa. Peraltro, il Giudice dell’esecuzione è stato investito della questione dell’accertamento negativo della differente identità tra la persona arrestata, con nome e cognome EO OL e ON LA e ha concluso, in definitiva, per la permanenza – allo stato - di tale incertezza, quindi, l’omessa pronuncia sul primo punto dell’accertamento devoluto dall’opponente risulta ancora sub iudice come, peraltro, dimostra la successiva ordinanza, del 30 gennaio 2026, con la quale il Giudice dell’esecuzione, pur a fronte di successivi accertamenti, ha nuovamente respinto la richiesta della Procura generale. 4. Il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Va premesso che si verte nelle ipotesi contemplate dagli artt. 667 e 668 cod. proc. pen. in cui il giudice dell'esecuzione deve verificare se la persona fisica dell’esecutato sia effettivamente quella "nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione (art. 667, comma 2, cod. proc. pen.) e se, quindi, vi è stato o meno "errore di persona". Si rileva che, per le specifiche competenze attribuite al Giudice dell'esecuzione dagli articoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede un procedimento ad hoc. In tali ipotesi - tassativamente indicate nelle questioni relative 1) al dubbio sull'identità fisica della persona detenuta;
2) all'estinzione del reato dopo la condanna;
3) all'estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale;
4) alle pene accessorie;
5) alla confisca;
6) alla restituzione delle cose sequestrate;
7) alla riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.- il rito è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dall'art. 667, comma 4 cod. proc. pen. Il Giudice in questi casi, pertanto, provvede di regola senza formalità de plano con ordinanza che è comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato. Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l'opposizione che deve 12 essere presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata e che, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l'udienza camerale e procedere ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo caso la possibilità di emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma. Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'opposizione può essere proposto ricorso per cassazione. L’art. 666 cod. proc. pen, prevede la procedura snella e rapida, parametrata sul rito camerale ex art. 127 cod. proc. pen. con avviso di udienza camerale che deve essere dato almeno dieci giorni prima, proprio per consentire di apprestare la difesa. Gli "almeno cinque giorni prima dell'udienza" per depositare documenti e memorie costituiscono, quindi, il termine entro il quale va esercitata la "strategia" difensiva. La ratio della norma è evidentemente quella di consentire al giudice di avere un quadro completo della situazione processuale" già prima dell'udienza, in modo da poter decidere, sentite le parti, se definire il procedimento oppure "chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno per la decisione. Nel caso al vaglio, la decisione impugnata è stata emessa a seguito di giudizio di opposizione ritualmente celebrato nel contraddittorio delle parti. Né, rispetto alla lamentata mancata concessione del rinvio richiesto dal rappresentante della parte pubblica nel corso dell’udienza del procedimento instaurato ex art. 666 cod. proc. pen., si ravvisa irregolarità e/o invalidità posto che non è previsto, nell’ambito dell’iter procedimentale seguito, alcun diritto delle parti ritualmente citate per l’udienza camerale, ad ottenere il differimento di questa, in accoglimento di una generica richiesta di rinvio anche se – in questo caso – proposta per l’esigenza processuale di esaminare più approfonditamente la documentazione. In relazione, poi, all’utilizzazione del documento (fotocopia del passaporto) prodotto dalla Difesa, in assenza di un formale provvedimento di acquisizione, l’eccezione è manifestamente infondata. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il Giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti;
ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, [...], Rv. 262555; Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, D'Argenio, Rv. 244032). Nel caso al vaglio, la documentazione indicata dalla Difesa era stata acquisita nel contradditorio delle parti, anche se non attraverso un formale 13 provvedimento espresso, non anche dopo le conclusioni da queste rassegnate;
sicché, il Giudice non era tenuto a fissare una nuova udienza camerale, né è affetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio la decisione all’esito adottata, quali che siano state le determinazioni processuali del rappresentante pubblico, una volta che il termine richiesto non era stato accordato 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. Si tratta di censura versata in fatto che sollecita questa Corte alla rilettura degli atti esaminati dal Giudice dell’esecuzione, operazione inibita a questa Corte di legittimità. Vanno, inoltre, integralmente richiamate anche le osservazioni svolte al § 3.2. del “considerato in diritto”. In ogni caso e per pura completezza espositiva, si deve riscontrare che all’ordinanza impugnata è seguito il provvedimento del 30 gennaio 2026, prodotto dalla Difesa a questa Corte, in allegato alla memoria tempestivamente depositata, con il quale si dà atto che sono intervenute nuove indagini che, a parere della Procura generale presso la Corte di appello, avrebbero dimostrato la certa coincidenza dell'arrestato con gli alias ON LA e LO EL. Si richiamano la nota del Ministero dell'Interno, ufficio dell'esperto per la sicurezza in Albania del 4 dicembre 2025, gli accertamenti svolti sulla moglie di OL che risulterebbe essere la moglie di ON LA, secondo la prospettazione della Procura generale, nonché La firma apposta sul passaporto EO LA. Si tratta di provvedimento del medesimo Giudice dell’esecuzione che, tuttavia, giunge al rigetto della richiesta di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione n. 48/2006 Siep, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno in data 1 febbraio 2007, nel corpo del quale, peraltro, vengono ribaditi ulteriori accertamenti, corrispondenti a quelli già indicati nel provvedimento del 24 ottobre 2025, oggetto del presente ricorso per cassazione, cui sono aggiunti altri atti istruttori demandati alle parti. Sicché, la censura appare superata dal contenuto della successiva ordinanza resa il 30 gennaio 2026. 4.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale diversa da quella configurata dalla legge e cioè al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Si verte, invece, in ipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di 14 proseguirlo, situazione non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, [...]; n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
di recente, si vedano anche le puntualizzazioni di Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l, Rv. 287607 - 01). Orbene, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. il Giudice dell’esecuzione può senz’altro chiedere alle Autorità competenti documenti o informazioni, nonché, se necessario, assumere prove. Inoltre, a mente dell’art. 667, comma 2, cod. proc. pen., il medesimo Giudice, se l'identità dell'esecutato rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. Sicché, rispetto all’integrazione istruttoria disposta, il Giudice dell’esecuzione non risulta carente di potere in astratto e, dunque, l’ordinanza impugnata, in tale parte, non è abnorme. Deve, peraltro, considerarsi che la specificazione serve a rendere concreta la determinazione assunta indicando la direzione degli approfondimenti che sono apparsi necessari al Collegio giudicante, senza in alcun modo limitare la libertà investigativa della Pubblica accusa. Né, a fronte delle richieste formulate, deve reputarsi limitato il potere della parte pubblica di procedere agli accertamenti di competenza, ritenuti necessari, come del resto dimostra il contenuto dell’ordinanza, emessa il 30 gennaio 2026, nella quale si dà atto di ulteriori indagini svolte dalla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno che sembrano diverse da quelle indicate nel provvedimento del 24 ottobre 2025. 5. Segue il rigetto del ricorso di EO OL con condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Il ricorso della parte pubblica deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese (nel senso che al rigetto o all’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650, trattandosi di parte pubblica).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso, il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RB LI US De MA