Sentenza 13 febbraio 2002
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- 1. Ostacolo imprevedibile sulla carreggiata: quando si configura il caso fortuitoAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2014
- 2. Applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie: genesi di un orientamento in via di consolidazioneGiorgio Vanacore · https://www.filodiritto.com/ · 3 febbraio 2007
- 3. Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.Accesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
- 4. Applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie: genesi di un orientamento in via di consolidazioneVanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
1. – Generalit?. Il tema dell?applicabilit? dell?art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie, cui segua un sinistro, ? attualmente assai discusso. Prima di affrontarlo ex professo, valga la pena di compiere una panoramica generale sulla fattispecie di responsabilit? da cose in custodia. ?? noto che dottrina e giurisprudenza cos? individuino i requisiti della responsabilit? ex art. 2051 c.c.: ?a) essersi il danno verificato nell?ambito del dinamismo connaturato alla cosa; ?b) esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cio? di vigilarla e di mantenerne il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta RE IL CANCELLIERE IN02067/02 3 dal Sig.
3.60 perdiritti 13 FEB. 2002 il LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsablete SEZIONE TERZA CIVILE dell P. A f shook Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GIULIANO R.G.N. 10355/99 Cron. 5030 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 558 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere - Rel. Consigliere SEGRETO Dott. Antonio Ud. 05/10/01 TALEVI Consigliere Dott. Alberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA Ft dal Sig. 310. sul ricorso proposto da: per diritti il 13 FEB. 2002 elettivamente domiciliata in ROMA ZIFARO GIUSEPPINA, IL CANCELLIERE POGGIOLI 19, presso lo studio VIA MICHELANGELO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato LUIGIA MONTORIO, difesa dall'avvocato Richiesta copja studio GE dal Sig. LUCIO IPPOLITO, con studio in 71016 SAN SEVERO VIA per diritti 310 PASCOLI 19, giusta delega in atti;
|| 13 FEB. 2002 IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
COMUNE DI TORREMAGGIORE, in persona del Sindaco e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legale rappresentante pro tempore, elettivamente Richiesta copia studio dal Sig. DNN domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 20, presso lo studio per diritti 3.10 il 13 FEB. 2002 dell'avvocato GUIDO CONTI, difeso dall'avvocato LUIGI2001 IL CANCELLIERE 1708 COLANGELO, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OPIE controricorrente Richiesta copia studio AGI dal Sig. nonchè contro 3,10 per diritti E.A.A.P. in persona del Commissario Straordinario Avv. il 13.2.02 IL CANCELLIERE Lorenzo Pallesi, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIA CICERONE 42, presso lo studio dell'avvocato BUCALO UFFICIO OPIE Richiesta copia studio SERGIO, che lo difende unitamente all'avvocato KRONOS dal Sig. ANDREAGGI MARIANTONIETTA, il primo per procura per diritti 3,10 13.2.92 speciale per OT MA ATLANTE di Roma del IL CANCELLIERE 25/06/99 n. 8511, giusta delega in atti;
controricorrente LL avverso la sentenza n. 517/98 della Corte d'Appello di BARI, Sezione III Civile, emessa il 15/04/98 e depositata il 15/05/98 (R.G. 1213/95+301/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
DG205534 udito l'Avvocato Lucio IPPOLITO;
€1,55 L3000 LL udito 1'Avvocato Guido CONTI (per delega Avv. Luigi COLANGELO); udito l'Avvocato Sergio BUCALO;
DG205535 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore I D Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la remissione al Primo Presidente ed in subordine il DCV rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IF IU con atto di citazione del 13.2.1987 conveniva davanti al Tribunale di Lucera il Comune di Torremaggiore e l'Ente Autonomo dell'Acquedotto Pugliese per sentirli condannare in solido al subiti, a seguito risarcimento dei danni da lei 22.1.1986, allorchè dell'infortunio verificatosi il mentre attraversava via Mameli di Torremaggiore, inciampava in un chiusino della rete idrica che fuoriusciva dalla sede stradale, nel punto leggermente abbassata per qualche centimetro. 11 tribunale, con sentenza depositata il 14.2.1995, rigettava la domanda. Proponeva appello l'attrice. La corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 15.5.1998, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che il chiusino era piu' 2 circa;
che non alto della sede stradale di cm. 1 sussisteva la responsabilità del Comune, non ravvisandosi nel fatto un'insidia stradale, perché le condizioni di luce diurna implicavano che il pedone, facendo uso della normale diligenza, avvistasse il chiusino. Riteneva, inoltre, la corte che non sussisteva la responsabilità dell'EAAP, ai sensi dell'art. 2051 c.c., 3 nonin quanto il chiusino era perfettamente in sede e era idoneo per dinamismo proprio a procurare il danno lamentato dall'attrice; che in ogni caso una maggiore doverosa attenzione della IF nel percorrere la strada, vieppiu' sollecitata dallo stato generale di essa, avrebbe potuto consentirle di superare quell'anomalia senza danni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attrice. Resistono con rispettivi controricorsi i due Enti convenuti. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla IF di accertamento della responsabilità del comune di Torremaggiore ex art. 2051 c.c.. Assume la ricorrente che tanto nell'atto di citazione che nell'atto di appello aveva chiesto che fosse affermata la responsabilità di entrambi gli enti convenuti a norma dell'art.2043 CC. о dell'art. 2051 C.C., mentre la sentenza impugnata aveva escluso la responsabilità del Comune, proprietario della strada, solo a norma dell'art. 2043 c.c.. B.
2.1. Ritiene questa corte che il motivo sia infondato e vada rigettato. Osserva questa Corte che esistono due orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti ad insufficiente manutenzione di strade omessa od pubbliche. l'orientamento predominante questa tutela Secondo esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c.. Si la p.a. incontraosserva, infatti, che nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nelle vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto ° insidia stradale. Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., della p.a., per danni riportati dall'utente stradale, allorchè essa non sia visibile o almeno prevedibile (Cass.22.4.1999,n. 3991; G. 5 Cass. 28.7.1997,n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742; Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte altre).
2.2. Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 C.C., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c. deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come della mancanza di prova da parte delconseguenza danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, sufficiente che provi l'evento danno ed il essendo nesso di causalità con la cosa (Cass. 22.4.1998,n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996,n. 4673).
3.1. Ritiene questa Corte di dover condividere il primo orientamento. Con riferimento all'orientamento favorevole alla riconducibilità di tale responsabilità nell'alveo dell'art. 2043 C.C. appare opportuno richiamare, sia pure per sommi capi, il percorso tracciato dalla giurisprudenza che nei primi anni del 1900 iniziò ad B. affermare il principio della responsabilità della P.A. conseguente alla violazione colposa delle regole di prudenza e di esperienza nell'ambito della attività amministrativa, fissando il limite oltre il quale la discrezionalità (e la correlata insindacabilità del suo comportamento da parte dell'autorità giudiziaria) doveva arrestarsi, e sostenendo la rilevanza sul piano civilistico della inosservanza delle regole di prudenza, perizia e diligenza anche con riguardo alla specifica materia della manutenzione stradale. In tale contesto la giurisprudenza in un primo tempo trabocchetto quale elaborò lafigura della insidia della attività colposa elemento sintomatico allorché la stradadell'amministrazione, ricorrente nascondeva una insidia non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza;
successivamente peraltro tale nozione divenne un indice tassativo ed ineludibile della responsabilità della P.A., e l'onere probatorio in ordine alla sua sussistenza ricadeva a carico del danneggiato. Tale orientamento costituisce sostanzialmente ancor oggi un elemento fondamentale per l'affermazione della responsabilità della P.A. ex art. 2043 C.C. con riferimento ai danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, ricondotta infatti alla inosservanza del principio del "neminem laedere", ma sempre a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
3.2. La problematica in esame è stata recentemente esaminata da una sentenza della Corte Costituzionale (10/5/1999 n. 156) a seguito di una ordinanza del Giudice di Pace di Genova che, investito della risoluzione di una controversia promossa da un privato contro il Comune di Genova per i danni subiti a causa di una caduta da un motociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo ma non segnalata, di terriccio su una strada comunale, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, C.C. in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità", ha tra l'altro considerato la nozione di insidia "come una sorte di figura sintomatica di colpa, elaborata dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche B. di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame". Deve poi segnalarsi, quale corollario della teoria dell'insidia о del trabocchetto, posta a base della responsabilità della P.A. in questa materia ex art. 2043 C.C. che i caratteri della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva che debbono connotare tale situazione di pericolo comportano l'inapplicabilità del concorso di colpa sancito dall'art. 1227, primo comma, C.C. (come pure evidenziato dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale), cosicché o il fatto è imputabile alla P.A. con conseguente diritto al risarcimento integrale del danno, oppure il fatto medesimo è anche solo in parte riconducibile al danneggiato, ed in tal caso per non sussisterà alcun diritto di naturaquest'ultimo risarcitoria. l'orientamento, 4.1. Non può, invece, condividersi sostenuto dal ricorrente, secondo cui la sarebberesponsabilità della p.a. nella fattispecie, regolata dall'art. 2051 c.c.. G. Infatti, in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Suprema, in particolare, non può non ribadirsi che la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale O patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) oggetto di una utilizzazione generale e diretta lada parte di terzi che limita in concreto possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 15 gennaio 1996 n. 265, nonché Cass. 21 gennaio 1987 n. 526, Cass. 4 aprile 1985 n. 2319, Cass. 20 marzo 1982 n. 1817; Cass. 20 gennaio 1982 n. 943). L'art. 2051 C.C., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia in realtà - trova applicazione nei confronti della pubblica beni demaniali,amministrazione, con riguardo ai esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire 10 l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero - ancora - qualora trattisi di beni demaniali ○ patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale adeguata attività di vigilanza sulle consentano una stesse (Cass. gennaio 1982 n. 58).
4.2. Pacifico che nella specie l'incidente si è verificato in una delle strade del demanio comunale, è evidente che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che la questione andasse decisa esclusivamente sotto il profilo della disciplina di cui all'art. 2043 c.c., escludendo implicitamente che potesse inquadrarsi in quella di cui all'art. 2051 c.c.. 5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione alla responsabilità dell'EAAP., ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.c.. Assume la ricorrente che la corte di merito ha escluso una responsabilità dell'EAAP ex art. 2051 c.c., perché il chiusino non era in grado di produrre danni per dinamismo proprio о per lo sviluppo di un agente dannoso insorto in esso o per anomalia di funzionamento O di struttura a produrre il pregiudizio lamentato, mentre avrebbe dovuto rilevare che la responsabilità in questione sorge anche nell'ipotesi in cui i danni 11 prodotti dalla cosa in custodia dipendono, non da un dinamismo connaturale alla stessa, ma anche per effetto di un processo dannoso provocato da elementi esterni.
6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Infatti la corte di merito non ha escluso la responsabilità dell'EAAP sul rilievo che il danno era stato prodotto non da un dinamismo connaturale alla cosa, bensì per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, provocato da elementi esterni, ma per il diverso motivo costituito dal dato "troncante ed ineludibile", valido anche per l'EAAP (oltre che per il Comune) dell'abbassamento della sede stradale intorno al tombino. In effetti la corte di merito ha ritenuto che la causa della caduta dell'attrice fosse da ascriversi a sua responsabilità per non aver avvistato il rialzo del tombino, per cui "una doverosa attenzione della O", nel percorrere la strada avrebbe potuto consentirle di superare quell'anomalia, senza danni (p. 8 della sentenza di appello).
6.2.Così operando, la corte di merito ha, in sostanza, ritenuto il comportamento dell'attrice colposo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1227, c. 1 c.p.c. e 12 che esso fosse di tale entità da escludere la responsabilità dell'EAAP. Secondo la più autorevole dottrina il primo comma dell'art. 1227 C.C. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura la sua cooperazione attiva,l'inadempimento, quindi mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite 0 comportamento diligente delattenuate da un danneggiato. Quindi l'art. 1227 C.C. disciplina due ipotesi distinte: il primo comma concerne il rapporto tra causa ed evento, regolando il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, al fine di una riduzione proporzionale del risarcimento;
il secondo comma concerne il rapporto tra evento e danno, ossia il contenuto dell'obbligazione di risarcimento, che può essere negato se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, ossia quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri un'autonoma condotta colposa (generalmente omissiva) del danneggiato, che, pur potendo elidere o ridurre i danni, non l'abbia fatto (Cass. 20.2.1984,n. 1203; Cass. 13.3.1987,n. 2655). 13 La prima fattispecie comporta un giudizio di imputazione causale del danno, la seconda un giudizio sul dovere di correttezza (art. 1175 c.c.), che impone al danneggiato (creditore) di comportarsi diligentemente per evitare o ridurre il danno causato dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, per cui non sono risarcibili i danni che potevano esser evitati usando l'ordinaria diligenza.
6.3.L'art. 1227, C. 1, nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati al debitore dal suo comportamento colposo, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e della sua incidenza sulla genesi del danno (Cass. 3.12.1999, n. 13460; Cass. 22.5.1986, n. 3408).
6.4. Va, inoltre, osservato che l'art. 1227 comma primo cod. civ., a norma del quale, quando vi e' concorso di colpa del danneggiato, la responsabilita' del danneggiante e' diminuita secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilita' del custode, perche' e' espressione del 14 principio che esclude la possibilita' di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26.4.1994, n. 3957).
1. Ne consegue che nella fattispecie, avendo in punto di fatto il giudice di merito ritenuto che il danno non si sarebbe verificato se l'attrice avesse percorso la strada con maggiore doverosa attenzione, in effetti ha escluso la responsabilità dell'EAAP, non per effetto di un'errata applicazione o interpretazione dell'art. 2051 C.C., ma per la ritenuta sussistenza di un suo comportamento colposo del danneggiato, idoneo da solo a generare il danno, facendo, quindi applicazione del principio di cui all'art. 1227, 1, c., C.C.. Trattasi di valutazione fattuale, la cui motivazione non è stata censurata. 29.11 Il ricorso va pertanto rigettato. 41,32 Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali. .170,43
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 5 ottobre 2001. Il Presidente Il cons. est. Привить Autorio SegreteRegrets Depositata in Cancelleria Juggi, 11: 13-2-07 IL CANCELLIERE 01 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 15 AGENZIA DOUTE P IRATE ROMA 2 Regigata 1-5 MQG, 2003 rie118736 alry 170,43 (euro LENOSETTANTA 143 Do Respons D E "