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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 27001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27001 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HE AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di LE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi i difensori dell'indagato, avvocati Pierluigi Pugliese e Franco Carlo Coppi, che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con o senza rinvio;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27001 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di AL HE, avverso l'ordinanza emessa il 26 settembre 2022 dal locale G.i.p., con cui era stata applicata al suddetto indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui ai capi 6) (art. 416, primo e secondo comma, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen.) e 7) (art. 452-quaterdecies, aggravato ex art. 416- bis.1, cod. pen.) dell'imputazione provvisoria - ha confermato il provvedimento impugnato. 1.1. In particolare: - al capo 6), è contestato a AL HE il ruolo di organizzatore, assieme ad altri, dell'associazione per delinquere, promossa da AR TO Ferrazzo, diretta alla commissione di delitti relativi al traffico illecito di rifiuti e alla realizzazione di truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale;
con l'aggravante del fine di agevolazione del sodalizio di ‘ndrangheta denominato locale di Mesoraca e delle contermini articolazioni 'ndranghetiste crotonesi, monopoliste del settore;
- al capo 7), è contestata, quale reato-fine, l'organizzazione di attività di traffico illecito di rifiuti, per avere l'indagato, quale amministratore unico e gestore (assieme ai fratelli AN e LU) della società a r.l. Euromeridiana, sistematicamente effettuato, per conto dell'impresa IV RR (ramo «Pallino»), trasporti di materiale legnoso misto a scarti di segheria, e di altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi, intensivi e pericolosi per l'ambiente, onde conferire alle centrali elettriche a biomassa ubicate in territorio calabrese detto materiale non conforme, per oltre 500 tonnellate nel periodo dall'agosto all'ottobre 2018, dissimulandone la reale qualità e provenienza anche tramite falsificazione di bolle di accompagnamento e altra documentazione. 1.2. Il procedimento è scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro in ordine alle attività illecite della menzionata consorteria di ‘ndrangheta, attiva nel territorio crotonese. La consorteria di Mesoraca sarebbe impegnata, tra l'altro, nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cippato alle centrali a biomassa in violazione della normativa sul trattamento dei rifiuti e, in ordine a questa attività, il compendio indiziario riflette l'esito degli accertamenti tecnico- documentali compiuti, le risultanze delle intercettazioni e il contributo narrativo dei collaboratori di giustizia. 1.3. Dopo aver ricavato da tali fonti elementi adeguati a sostegno della materialità delle condotte, ed aver escluso che le risultanze investigative fossero 2 inficiate dalle produzioni documentali difensive, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'indagato pienamente consapevole delle modalità operative illecite sopra descritte, in virtù della carica sociale ricoperta e degli stretti rapporti con EN RR (classe '73). 2. Ricorre AL HE per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Il ricorso è sviluppato in due motivi, con i quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sui rispettivi profili della gravità indiziaria e delle esigenze cautela ri. 2.1. Il primo motivo, in punto di gravità indiziaria, si articola in quattro sottopunti. 2.1.1. Ricorda il ricorrente che l'associazione per delinquere di cui al capo 6) sarebbe legata all'operatività di un cartello di imprese (Ferrazzo, RR ramo «Montezemolo», Spadafora), che avrebbe operato illeciti conferimenti di cippato nella centrale a biomassa di Cutro;
cartello con il quale egli e la sua azienda non avrebbero, purtuttavia, intrattenuto alcun rapporto. Le risultanze investigative rispecchierebbero, infatti, l'esistenza di rapporti, di natura puramente commerciale, tra la società Euromeridiana e il solo EN RR, titolare del ramo d'impresa «Pallino», in funzione di conferimenti effettuati presso le sole centrali a biomassa di Strongoli e Laino Borgo;
rispetto ad essi non emergerebbero difformità penalmente rilevanti, giacché gli accertamenti tecnici si sarebbero concentrati sul materiale legnoso depositato a Cutro. A quest'ultimo riguardo, sarebbe stata offerta al Tribunale del riesame ampia produzione documentale, superficialmente valutata e ingiustamente considerata irrilevante. A AL Spadafora, punto di riferimento dell'associazione per delinquere, sarebbero oltretutto riconducibili condotte minacciose e azioni intimidatorie ai danni dell'indagato, risalenti al 2015, già denunciate nel 2018 all'Autorità giudiziaria e vagliate nel procedimento Stige. In tale procedimento AL HE avrebbe deposto
contro
Spadafora, contribuendo alla sua condanna, a riprova dell'impossibile configurazione della presunta comune affectio societatis. 2.1.2. Il reato di associazione per delinquere, e quello di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen. (già art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), potrebbero concorrere, a patto che la componente organizzativa a fondamento del primo non si risolva nel mero allestimento di mezzi e attività continuative per il compimento di operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, ma si caratterizzi per un quid pluris, in termini di costituzione e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale dedito alla realizzazione di un indeterminato programma delinquenziale. 3 L'ordinanza impugnata sarebbe carente nell'individuazione del profilo aggiuntivo differenziale. 2.1.3. L'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa avrebbe carattere soggettivo. A ritenerla, non basterebbe l'obiettiva concreta utilità che la condotta criminosa possa apportare all'associazione; sarebbe necessaria la consapevolezza, in capo all'agente, di una siffatta potenzialità ausiliatrice. In tal senso non vi sarebbero evidenze, in assenza di comprovati collegamenti dell'indagato con gli esponenti di vertice del clan di stampo mafioso e con le attività della centrale di Cutro, ove il clan concentrava i suoi illeciti interessi. 2.1.4. Lo scarto delle lavorazioni dell'impresa-segheria dei RR, ramo «Pallino», non potrebbe rientrare nella nozione giuridica di rifiuto, risultando piuttosto applicabile l'art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006 e dovendo tale materiale essere classificato come sottoprodotto, conferibile nella centrale a biomassa. La documentazione tecnica, a sostegno dell'assunto, sarebbe stata ignorata dal Tribunale del riesame. 2.2. Il secondo motivo, in punto di esigenze cautelari, deduce che il concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose mal si concilierebbe con la risalenza del crimini contestati e con l'avvenuta sottoposizione a sequestro preventivo delle quote sociali della s.r.l. Euromeridiana. L'affermazione di pervicacia nel delinquere, al ricorrente riferibile, sarebbe inoltre disancorata da risultanze investigative concrete e risulterebbe meramente congetturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 2. Il Tribunale del riesame, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto che l'incrocio fra le fonti dichiarative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni fosse idoneo a corroborare, allo stato, la complessiva ipotesi di accusa di cui ai capi 6) e 7). In particolare, la natura dei materiali conferiti in centrale nelle occasioni censite è stata valutata in guisa tale da confermare l'inquadramento dei medesimi quali rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, siccome si era trattato di chips da espianto di frutteto, potature di legno vergine, vinacce, chips di legno vergine da segheria, sansa esausta, materiali provenienti da coltivazioni, cippato da residui di segheria, come da relazioni tecniche richiamate nella richiesta cautelare. Sul piano generale, tali rifiuti sono stati ritenuti incompatibili con il ciclo di produzione delle biomasse: il conferimento era stato 4 abusivo, organizzato, abituale e realizzato in forma standardizzata, per ingenti quantità, con la violazione dei requisiti posti dalla disciplina regolatrice della materia, anche in relazione alla frequente falsificazione dei documenti di trasporti, finalizzata a ostacolare l'accertamento della reale provenienza del prodotto. In ordine al reato associativo, i giudici del riesame hanno parimenti ritenuto confermata la gravità indiziaria, considerando essere state individuate sia la struttura organizzata nel cartello di imprese Ferrazzo, RR, Spadafora, HE, sia le sue basi operative, in uno con la stabilità del vincolo e con l'indeterminatezza del programma criminoso. Quest'ultimo avrebbe visto la sua massima espressione nell'acquisto strategico della centrale di Cutro da parte della RR RG (facente però capo al ramo «Montezemolo» dei RR), e la sua genesi nel ruolo attivo di Ferrazzo, in posizione tale da controllare gli Spadafora, nonché legato ai RR, questi ultimi in stabile cointeressenza con la società Euromeridiana dagli imprenditori HE. La partecipazione di tutti costoro al sodalizio non sarebbe offuscata dalle frizioni tra i suoi membri, evidenziate dalle difese, in quanto la comune appartenenza ad una associazione per delinquere non escluderebbe possibili contrasti tra i sodali. Il riferito quadro indiziario è stato apprezzato dai giudici del riesame come idoneo a resistere alle obiezioni sviluppate con le allegazioni difensive. 2. Ciò posto, la disamina delle censure articolate nel primo motivo va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v., in argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; nonché Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 5 Per quanto concerne più specificamente il rapporto fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale omonimo è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, va ricordato che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza di riesame si riporti alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti;
ciò, però, a condizione che le deduzioni difensive siano chiaramente inidonee a disarticolare il ragionamento giudiziale, essendo in caso contrario richiesta una risposta espressa alle censure formulate. Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non è lecita la motivazione che richiami, o riproduca, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato pur in presenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628-01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 2657650- 01). In questa prospettiva, la sostanziale riproposizione degli argomenti del primo giudice è ammessa solo ove tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi di quelle deduzioni e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento della loro infondatezza (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127-01). La mancata valutazione di argomentazioni difensive integra elemento che inficia la congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, ogni qualvolta tali argomentazioni non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di temi già conclusivamente affrontati, né abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01), ma abbiano sviluppato autonome e inedite censure, ossia introdotto temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972- 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220- 01). 3. Applicando al caso concreto i principi esposti, il Collegio rileva che fondatamente la difesa di AL HE ha evidenziato la determinante obliterazione, nella decisione di riesame, di svariati argomenti di merito, aventi seria incidenza nella valutazione delle condizioni legittimanti la misura cautelare in atto. Dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive, e la documentazione addotta a loro sostegno, obiettando che esse, tendenti a dimostrare la regolarità dell'attività 6 svolta dalla società Euromeridiana, nonché la regolarità contabile del rapporto commerciale instaurato con i RR (ramo «Pallino»), non erano idonee ad inficiare le risultanze investigative, non ponendosi affatto in contrasto con gli esiti dell'attività intercettativa e con le rilevate attività di falsificazione documentale, finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali. È tuttavia incontestabile che le deduzioni difensive, suffragate da specifica documentazione, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio, tale da non poter essere disattese con la -omnicomprensiva e assertiva- risposta surrichiamata. Non irrilevante, invero, sarebbe stato analizzare le obiezioni circa il carattere lecito, o illecito, della cessione a terzi, da parte dell'impresa IV RR, del legname tagliato, onde verificare gli effetti di tale verifica anche sull'imputazione delle falsificazioni inerenti la documentazione accompagnatoria, pur nel quadro dei restanti elementi emersi. Né superfluo sarebbe stato confrontarsi con la deduzione difensiva, sostenuta da ampia documentazione, secondo cui il materiale conferito da Euromeridiana alle centrali a biomassa, derivante dalla lavorazione di espianto di frutteto, fosse in realtà conforme all'oggetto del contratto di concessione, e delle relative autorizzazioni, e non potesse essere ricondotto alla nozione di rifiuto. Sottolineava, peraltro, la difesa come i conferimenti contestati al ricorrente riguardassero esclusivamente siti diversi da Cutro, rispetto ai quali mancava un adeguato approfondimento tecnico sulla reale natura del materiale conferito. Anche questa deduzione è rimasta priva di specifica confutazione. Si trattava di questioni che - essendo state prospettate in modo specifico dalla difesa dell'indagato per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., sia sulla configurabilità della partecipazione associativa - avrebbero richiesto un'analisi la quale, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. Infine, per quanto particolarmente concerne la posizione del ricorrente, non può ritenersi neppure adeguata la replica al rilievo difensivo circa la plausibilità logica di un legame associativo instaurato, rispetto ad uno dei sodali, in epoca che si assume successiva ad esistenti contrasti non di natura puramente criminale, ma formalizzati in sede formale e processuale. 4. L'accoglimento delle superiori censure comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, previo assorbimento dei temi ulteriori, svolti nel primo 7 motivo, e dei subordinati profili in tema di esigenze cautelari, oggetto del secondo motivo. Al giudice di rinvio è demandato il compito di istituire un adeguato confronto argomentativo sulle questioni proposte dalla difesa del ricorrente, impregiudicato l'esito finale del giudizio di riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 21/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di LE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi i difensori dell'indagato, avvocati Pierluigi Pugliese e Franco Carlo Coppi, che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con o senza rinvio;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27001 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di AL HE, avverso l'ordinanza emessa il 26 settembre 2022 dal locale G.i.p., con cui era stata applicata al suddetto indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui ai capi 6) (art. 416, primo e secondo comma, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen.) e 7) (art. 452-quaterdecies, aggravato ex art. 416- bis.1, cod. pen.) dell'imputazione provvisoria - ha confermato il provvedimento impugnato. 1.1. In particolare: - al capo 6), è contestato a AL HE il ruolo di organizzatore, assieme ad altri, dell'associazione per delinquere, promossa da AR TO Ferrazzo, diretta alla commissione di delitti relativi al traffico illecito di rifiuti e alla realizzazione di truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale;
con l'aggravante del fine di agevolazione del sodalizio di ‘ndrangheta denominato locale di Mesoraca e delle contermini articolazioni 'ndranghetiste crotonesi, monopoliste del settore;
- al capo 7), è contestata, quale reato-fine, l'organizzazione di attività di traffico illecito di rifiuti, per avere l'indagato, quale amministratore unico e gestore (assieme ai fratelli AN e LU) della società a r.l. Euromeridiana, sistematicamente effettuato, per conto dell'impresa IV RR (ramo «Pallino»), trasporti di materiale legnoso misto a scarti di segheria, e di altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi, intensivi e pericolosi per l'ambiente, onde conferire alle centrali elettriche a biomassa ubicate in territorio calabrese detto materiale non conforme, per oltre 500 tonnellate nel periodo dall'agosto all'ottobre 2018, dissimulandone la reale qualità e provenienza anche tramite falsificazione di bolle di accompagnamento e altra documentazione. 1.2. Il procedimento è scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro in ordine alle attività illecite della menzionata consorteria di ‘ndrangheta, attiva nel territorio crotonese. La consorteria di Mesoraca sarebbe impegnata, tra l'altro, nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cippato alle centrali a biomassa in violazione della normativa sul trattamento dei rifiuti e, in ordine a questa attività, il compendio indiziario riflette l'esito degli accertamenti tecnico- documentali compiuti, le risultanze delle intercettazioni e il contributo narrativo dei collaboratori di giustizia. 1.3. Dopo aver ricavato da tali fonti elementi adeguati a sostegno della materialità delle condotte, ed aver escluso che le risultanze investigative fossero 2 inficiate dalle produzioni documentali difensive, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'indagato pienamente consapevole delle modalità operative illecite sopra descritte, in virtù della carica sociale ricoperta e degli stretti rapporti con EN RR (classe '73). 2. Ricorre AL HE per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Il ricorso è sviluppato in due motivi, con i quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sui rispettivi profili della gravità indiziaria e delle esigenze cautela ri. 2.1. Il primo motivo, in punto di gravità indiziaria, si articola in quattro sottopunti. 2.1.1. Ricorda il ricorrente che l'associazione per delinquere di cui al capo 6) sarebbe legata all'operatività di un cartello di imprese (Ferrazzo, RR ramo «Montezemolo», Spadafora), che avrebbe operato illeciti conferimenti di cippato nella centrale a biomassa di Cutro;
cartello con il quale egli e la sua azienda non avrebbero, purtuttavia, intrattenuto alcun rapporto. Le risultanze investigative rispecchierebbero, infatti, l'esistenza di rapporti, di natura puramente commerciale, tra la società Euromeridiana e il solo EN RR, titolare del ramo d'impresa «Pallino», in funzione di conferimenti effettuati presso le sole centrali a biomassa di Strongoli e Laino Borgo;
rispetto ad essi non emergerebbero difformità penalmente rilevanti, giacché gli accertamenti tecnici si sarebbero concentrati sul materiale legnoso depositato a Cutro. A quest'ultimo riguardo, sarebbe stata offerta al Tribunale del riesame ampia produzione documentale, superficialmente valutata e ingiustamente considerata irrilevante. A AL Spadafora, punto di riferimento dell'associazione per delinquere, sarebbero oltretutto riconducibili condotte minacciose e azioni intimidatorie ai danni dell'indagato, risalenti al 2015, già denunciate nel 2018 all'Autorità giudiziaria e vagliate nel procedimento Stige. In tale procedimento AL HE avrebbe deposto
contro
Spadafora, contribuendo alla sua condanna, a riprova dell'impossibile configurazione della presunta comune affectio societatis. 2.1.2. Il reato di associazione per delinquere, e quello di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen. (già art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), potrebbero concorrere, a patto che la componente organizzativa a fondamento del primo non si risolva nel mero allestimento di mezzi e attività continuative per il compimento di operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, ma si caratterizzi per un quid pluris, in termini di costituzione e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale dedito alla realizzazione di un indeterminato programma delinquenziale. 3 L'ordinanza impugnata sarebbe carente nell'individuazione del profilo aggiuntivo differenziale. 2.1.3. L'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa avrebbe carattere soggettivo. A ritenerla, non basterebbe l'obiettiva concreta utilità che la condotta criminosa possa apportare all'associazione; sarebbe necessaria la consapevolezza, in capo all'agente, di una siffatta potenzialità ausiliatrice. In tal senso non vi sarebbero evidenze, in assenza di comprovati collegamenti dell'indagato con gli esponenti di vertice del clan di stampo mafioso e con le attività della centrale di Cutro, ove il clan concentrava i suoi illeciti interessi. 2.1.4. Lo scarto delle lavorazioni dell'impresa-segheria dei RR, ramo «Pallino», non potrebbe rientrare nella nozione giuridica di rifiuto, risultando piuttosto applicabile l'art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006 e dovendo tale materiale essere classificato come sottoprodotto, conferibile nella centrale a biomassa. La documentazione tecnica, a sostegno dell'assunto, sarebbe stata ignorata dal Tribunale del riesame. 2.2. Il secondo motivo, in punto di esigenze cautelari, deduce che il concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose mal si concilierebbe con la risalenza del crimini contestati e con l'avvenuta sottoposizione a sequestro preventivo delle quote sociali della s.r.l. Euromeridiana. L'affermazione di pervicacia nel delinquere, al ricorrente riferibile, sarebbe inoltre disancorata da risultanze investigative concrete e risulterebbe meramente congetturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 2. Il Tribunale del riesame, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto che l'incrocio fra le fonti dichiarative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni fosse idoneo a corroborare, allo stato, la complessiva ipotesi di accusa di cui ai capi 6) e 7). In particolare, la natura dei materiali conferiti in centrale nelle occasioni censite è stata valutata in guisa tale da confermare l'inquadramento dei medesimi quali rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, siccome si era trattato di chips da espianto di frutteto, potature di legno vergine, vinacce, chips di legno vergine da segheria, sansa esausta, materiali provenienti da coltivazioni, cippato da residui di segheria, come da relazioni tecniche richiamate nella richiesta cautelare. Sul piano generale, tali rifiuti sono stati ritenuti incompatibili con il ciclo di produzione delle biomasse: il conferimento era stato 4 abusivo, organizzato, abituale e realizzato in forma standardizzata, per ingenti quantità, con la violazione dei requisiti posti dalla disciplina regolatrice della materia, anche in relazione alla frequente falsificazione dei documenti di trasporti, finalizzata a ostacolare l'accertamento della reale provenienza del prodotto. In ordine al reato associativo, i giudici del riesame hanno parimenti ritenuto confermata la gravità indiziaria, considerando essere state individuate sia la struttura organizzata nel cartello di imprese Ferrazzo, RR, Spadafora, HE, sia le sue basi operative, in uno con la stabilità del vincolo e con l'indeterminatezza del programma criminoso. Quest'ultimo avrebbe visto la sua massima espressione nell'acquisto strategico della centrale di Cutro da parte della RR RG (facente però capo al ramo «Montezemolo» dei RR), e la sua genesi nel ruolo attivo di Ferrazzo, in posizione tale da controllare gli Spadafora, nonché legato ai RR, questi ultimi in stabile cointeressenza con la società Euromeridiana dagli imprenditori HE. La partecipazione di tutti costoro al sodalizio non sarebbe offuscata dalle frizioni tra i suoi membri, evidenziate dalle difese, in quanto la comune appartenenza ad una associazione per delinquere non escluderebbe possibili contrasti tra i sodali. Il riferito quadro indiziario è stato apprezzato dai giudici del riesame come idoneo a resistere alle obiezioni sviluppate con le allegazioni difensive. 2. Ciò posto, la disamina delle censure articolate nel primo motivo va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v., in argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; nonché Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 5 Per quanto concerne più specificamente il rapporto fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale omonimo è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, va ricordato che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza di riesame si riporti alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti;
ciò, però, a condizione che le deduzioni difensive siano chiaramente inidonee a disarticolare il ragionamento giudiziale, essendo in caso contrario richiesta una risposta espressa alle censure formulate. Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non è lecita la motivazione che richiami, o riproduca, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato pur in presenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628-01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 2657650- 01). In questa prospettiva, la sostanziale riproposizione degli argomenti del primo giudice è ammessa solo ove tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi di quelle deduzioni e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento della loro infondatezza (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127-01). La mancata valutazione di argomentazioni difensive integra elemento che inficia la congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, ogni qualvolta tali argomentazioni non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di temi già conclusivamente affrontati, né abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01), ma abbiano sviluppato autonome e inedite censure, ossia introdotto temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972- 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220- 01). 3. Applicando al caso concreto i principi esposti, il Collegio rileva che fondatamente la difesa di AL HE ha evidenziato la determinante obliterazione, nella decisione di riesame, di svariati argomenti di merito, aventi seria incidenza nella valutazione delle condizioni legittimanti la misura cautelare in atto. Dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive, e la documentazione addotta a loro sostegno, obiettando che esse, tendenti a dimostrare la regolarità dell'attività 6 svolta dalla società Euromeridiana, nonché la regolarità contabile del rapporto commerciale instaurato con i RR (ramo «Pallino»), non erano idonee ad inficiare le risultanze investigative, non ponendosi affatto in contrasto con gli esiti dell'attività intercettativa e con le rilevate attività di falsificazione documentale, finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali. È tuttavia incontestabile che le deduzioni difensive, suffragate da specifica documentazione, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio, tale da non poter essere disattese con la -omnicomprensiva e assertiva- risposta surrichiamata. Non irrilevante, invero, sarebbe stato analizzare le obiezioni circa il carattere lecito, o illecito, della cessione a terzi, da parte dell'impresa IV RR, del legname tagliato, onde verificare gli effetti di tale verifica anche sull'imputazione delle falsificazioni inerenti la documentazione accompagnatoria, pur nel quadro dei restanti elementi emersi. Né superfluo sarebbe stato confrontarsi con la deduzione difensiva, sostenuta da ampia documentazione, secondo cui il materiale conferito da Euromeridiana alle centrali a biomassa, derivante dalla lavorazione di espianto di frutteto, fosse in realtà conforme all'oggetto del contratto di concessione, e delle relative autorizzazioni, e non potesse essere ricondotto alla nozione di rifiuto. Sottolineava, peraltro, la difesa come i conferimenti contestati al ricorrente riguardassero esclusivamente siti diversi da Cutro, rispetto ai quali mancava un adeguato approfondimento tecnico sulla reale natura del materiale conferito. Anche questa deduzione è rimasta priva di specifica confutazione. Si trattava di questioni che - essendo state prospettate in modo specifico dalla difesa dell'indagato per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., sia sulla configurabilità della partecipazione associativa - avrebbero richiesto un'analisi la quale, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. Infine, per quanto particolarmente concerne la posizione del ricorrente, non può ritenersi neppure adeguata la replica al rilievo difensivo circa la plausibilità logica di un legame associativo instaurato, rispetto ad uno dei sodali, in epoca che si assume successiva ad esistenti contrasti non di natura puramente criminale, ma formalizzati in sede formale e processuale. 4. L'accoglimento delle superiori censure comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, previo assorbimento dei temi ulteriori, svolti nel primo 7 motivo, e dei subordinati profili in tema di esigenze cautelari, oggetto del secondo motivo. Al giudice di rinvio è demandato il compito di istituire un adeguato confronto argomentativo sulle questioni proposte dalla difesa del ricorrente, impregiudicato l'esito finale del giudizio di riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 21/04/2023