CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZI DI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 11/6/2021 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c. in data 27 ottobre 2022, dal difensore del ricorrente, avv. Stefano Antonelli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3494 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado- articolando a motivo unico della impugnazione la violazione della legge penale (art. 120 cod. pen.) e la inosservanza della legge processuale (art. 337 cod. proc. pen.) posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale respinto la eccezione di nullità della querela, proposta con i motivi di gravame, in quanto la persona straniera alloglotta, già sentita in dibattimento per riferire i fatti oggetto di istruzione dibattimentale, aveva presentato denunzia-querela scritta in lingua italiana e ratificata innanzi ad ufficiale di polizia giudiziaria, pur non conoscendo la lingua italiana;
né aveva successivamente ratificato la volontà di punizione del soggetto denunziato allorquando era stata esaminata nel contraddittorio dibattimentale. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo processuale dedotto. 2.1. Nessuna violazione dell'art. 120 cod. pen. appare concretamente dedotta, giacché la persona straniera offesa dal reato è stata identificata come colei che ebbe a presentare alla polizia giudiziaria un atto di querela già dattiloscritto, assumendone così la paternità. La querela acquisita in atti contiene certamente l'enunciazione inequivoca della volontà della persona offesa che si proceda nei confronti della persona denunziata e la si punisca all'esito del giuidizio;
tanto basta a reputare concretizzata la condizione di procedibilità, a prescindere dalla lingua nella quale è stata dattiloscritto il testo dell'atto. Conduce a questa conclusione la circostanza che la norma che trova applicazione nel caso di specie — in cui è stata ratificata una querela presentata per iscritto dalla persona offesa e, quindi, un atto già perfetto e precostituito — è quella di cui all'art. 337, comma 4, cod. proc. pen., a mente della quale l'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico ministero (Sez. 5, n. 28061 del 24/5/2019, Rv. 276255). Questa Corte ha pure già affermato che, allo scopo di documentare la ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante, è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto dell'attività che egli ha svolto, in ordine alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte (Sez. 5, n. 16302 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 260558), donde l'irrilevanza dell'indicazione della lingua conosciuta dal querelante, che non solo non rientra tra i dati indicati nell'art. 337, comma 4, cod. proc. pen., ma che non inerisce al 2 compimento di alcuna attività svolta dal pubblico ufficiale ricevente. La differenza tra la lingua conosciuta dalla querelante e quella che si legge nel testo della presentata querela può al più riverberare effetti in ordine alla genuinità di quanto rappresentato in forma scritta, il che non corrisponde ai caratteri della regiudicanda, che ha visto la querelate esaminata nel contraddittorio in ordine alle circostanze già enunciate in querela. 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.1. La non particolare complessità dei motivi articolati e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano l'adozione di un modello motivazionale semplificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 novembre 2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c. in data 27 ottobre 2022, dal difensore del ricorrente, avv. Stefano Antonelli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3494 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado- articolando a motivo unico della impugnazione la violazione della legge penale (art. 120 cod. pen.) e la inosservanza della legge processuale (art. 337 cod. proc. pen.) posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale respinto la eccezione di nullità della querela, proposta con i motivi di gravame, in quanto la persona straniera alloglotta, già sentita in dibattimento per riferire i fatti oggetto di istruzione dibattimentale, aveva presentato denunzia-querela scritta in lingua italiana e ratificata innanzi ad ufficiale di polizia giudiziaria, pur non conoscendo la lingua italiana;
né aveva successivamente ratificato la volontà di punizione del soggetto denunziato allorquando era stata esaminata nel contraddittorio dibattimentale. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo processuale dedotto. 2.1. Nessuna violazione dell'art. 120 cod. pen. appare concretamente dedotta, giacché la persona straniera offesa dal reato è stata identificata come colei che ebbe a presentare alla polizia giudiziaria un atto di querela già dattiloscritto, assumendone così la paternità. La querela acquisita in atti contiene certamente l'enunciazione inequivoca della volontà della persona offesa che si proceda nei confronti della persona denunziata e la si punisca all'esito del giuidizio;
tanto basta a reputare concretizzata la condizione di procedibilità, a prescindere dalla lingua nella quale è stata dattiloscritto il testo dell'atto. Conduce a questa conclusione la circostanza che la norma che trova applicazione nel caso di specie — in cui è stata ratificata una querela presentata per iscritto dalla persona offesa e, quindi, un atto già perfetto e precostituito — è quella di cui all'art. 337, comma 4, cod. proc. pen., a mente della quale l'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico ministero (Sez. 5, n. 28061 del 24/5/2019, Rv. 276255). Questa Corte ha pure già affermato che, allo scopo di documentare la ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante, è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto dell'attività che egli ha svolto, in ordine alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte (Sez. 5, n. 16302 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 260558), donde l'irrilevanza dell'indicazione della lingua conosciuta dal querelante, che non solo non rientra tra i dati indicati nell'art. 337, comma 4, cod. proc. pen., ma che non inerisce al 2 compimento di alcuna attività svolta dal pubblico ufficiale ricevente. La differenza tra la lingua conosciuta dalla querelante e quella che si legge nel testo della presentata querela può al più riverberare effetti in ordine alla genuinità di quanto rappresentato in forma scritta, il che non corrisponde ai caratteri della regiudicanda, che ha visto la querelate esaminata nel contraddittorio in ordine alle circostanze già enunciate in querela. 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.1. La non particolare complessità dei motivi articolati e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano l'adozione di un modello motivazionale semplificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 novembre 2022.