Sentenza 10 luglio 2018
Massime • 1
L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto.
Commentario • 1
- 1. Condotta imprudente del pedone non evita condanna, anche per non aver aspettato ambulanza (Cass. 14444/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2025
In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2018, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2018 |
Testo completo
0 0435-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Presidente Sent. n. sez. 939/2018 -UP 10/07/2018 FILIPPO CASA -Relatore - R.G.N. 53470/2017 ROBERTO BINENTI FRANCESCO CENTOFANTI ON MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generate conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore جاس RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 19.9.2012, il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, sulla base di consulenze tecniche espletate, testimonianze assunte in dibattimento e intercettazioni ambientali e telefoniche, condannava HO TO alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per i delitti di porto e detenzione illegali di un quantitativo di esplosivo di tipo "dinamite-gelatina" del peso variabile tra 260 e 420 grammi (capo A), nonché alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di incendio colposo (atteso che, nel corso del trasporto dell'esplosivo, aveva preso fuoco l'autovettura Fiat 600 a bordo della quale viaggiava: capo B) e di due mesi di reclusione per il delitto di lesioni colpose in danno di NI VI (capo C), colpito dai frammenti della vettura citata per effetto dell'esplosione (fatti accaduti a Forlì l'11.4.2007). Con la stessa pronuncia il HO veniva condannato anche alla pena di sei anni di reclusione e 26.000,00 euro di multa per concorso nel delitto di cessione a LL IC di un quantitativo di circa 100 grammi di cocaina di scadente qualità, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 in considerazione della scarsa qualità della sostanza e dell'impossibilità di accertarne il principio attivo (fatto commesso in Ferrara nel gennaio 2007 in concorso con DE AE US, separatamente giudicato).
2. Con sentenza dell'11.5.2017, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante per il reato di cui al capo C) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e determinava la pena per il reato di cui al capo D) in tre anni di reclusione e 5.000,00 euro di multa, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
2.1. Quanto al più grave delitto sub capo A), la Corte di Appello, dopo aver escluso, in base a una serie di argomenti, l'ipotesi di un trasporto inconsapevole del materiale esplosivo da parte del HO, il quale, a detta della difesa, avrebbe potuto essere la vittima designata di un attentato ad opera di un ex complice di una rapina finita male o della malavita napoletana, metteva a fuoco gli elementi che, viceversa, deponevano per l'ipotesi alternativa che aveva portato alla condanna dell'imputato. La Corte felsinea dava, anzitutto, per certo che l'esplosivo non si trovasse riposto sul pianale posteriore della Fiat 600 guidata dal HO, ma, piuttosto, dal lato del conducente, nella parte posteriore, probabilmente tra il sedile e la fiancata. Altrettanto certo, per i Giudici del gravame, era che il borsone contenente l'esplosivo fosse altro da quello che l'imputato aveva portato nella sua cella, dove, in esito a perquisizione, venne poi rinvenuto. Realisticamente, la dinamite venne collocata all'interno del veicolo quando l'imputato si fermò prima di rientrare in cella al rientro da un permesso premio;
doveva, infatti, escludersi, a giudizio della Corte di merito, che il HO avesse portato l'esplosivo dalla cella del carcere e che esso fosse stato 2 aç collocato nel veicolo mentre l'imputato faceva colazione: ciò sia perché nessuno aveva riferito di altri soggetti che si fossero avvicinati all'autovettura, sia perché il HO aveva dichiarato di aver sempre tenuto la macchina sotto controllo;
inoltre, nessun segno di scasso era stato rilevato sugli sportelli del veicolo. E della presenza della dinamite all'interno del proprio veicolo e della imminenza della deflagrazione prosegue la Corte di Bologna - l'imputato ebbe contezza, non trovando una ragionevole spiegazione la sua fuga dal veicolo, dopo aver tirato il freno a mano, che gli aveva consentito di salvarsi la vita. Gli accertamenti medico-legali avevano permesso di accertare che il HO si trovava già fuori dall'autovettura quando avvenne l'esplosione, come dal medesimo imputato confermato nel corso di una conversazione intercettata, ma ancora assai vicino, tanto da essere attinto dalle fiamme. La teste dott.ssa MARINELLI aveva precisato che il ferito venne investito dall'onda d'urto quando già si trovava a qualche metro di distanza dalla zona dell'esplosione, dal che si deduceva che egli si fosse reso conto dell'imminenza della deflagrazione, fosse uscito dal veicolo, dopo aver tirato il freno a mano - assumendo una posizione rannicchiata, come dimostrato dalle ferite ai glutei e alle gambe e fosse, poi, stato raggiunto dalle fiamme - sprigionatesi anche per l'esplosione del serbatoio del veicolo. Ad avviso dei Giudici del gravame, ove si fosse trattato di un trasporto inconsapevole, la cui finalità era di attentare alla vita dell'imputato o di intimorirlo, non avrebbe avuto senso che sussistesse un meccanismo capace di far percepire il pericolo imminente. Il HO, viceversa, era in allarme, in quanto consapevole della pericolosità del trasporto ed avendo percepito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Posto che, sulla base degli esperimenti e degli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini, verosimilmente l'innesco doveva ritenersi costituito da una miccia a lenta combustione di cui non era rimasta traccia dopo l'esplosione e che, secondo il teste M.llo OF, la presenza di una miccia per l'esplosivo avrebbe dato un crepitio di cui una persona si sarebbe resa conto, era altamente probabile, ad avviso della Corte territoriale, che il HO, udito il crepitio e capito cosa stesse accadendo, si fosse messo in salvo uscendo dal veicolo. Falsa, secondo i Giudici dell'appello, doveva considerarsi la versione dei fatti che l'imputato aveva tentato di accreditare con amici e conoscenti circa la sua presenza all'interno dell'autovettura al momento dello scoppio, versione che lasciava perplessi i suoi interlocutori e risultava smentita dagli accertamenti tecnici, alla stregua dei quali ben altre sarebbero state le conseguenze per l'imputato se fosse rimasto nell'abitacolo al momento dell'esplosione della dinamite. D'altro canto, i testi che nell'immediatezza avevano soccorso il HO avevano escluso che il predetto fosse ancora attaccato al sedile dell'autovettura e in particolare il Vigile del fuoco BONAZZI, che seguiva con il proprio veicolo l'auto del HO, aveva affermato di aver dapprima 3 هما sentito il botto, e, subito dopo, di aver visto la nuvola di fumo e la vampata che aveva accompagnato il fumo;
nel frattempo, i pezzi della vettura dell'imputato, saltando in aria, avevano raggiunto il suo furgone. Dato per certo, in base alla testimonianza del OF, che la dinamite era già stata innescata e che l'esplosione sarebbe dovuta avvenire, solo colui che ne fosse stato a conoscenza avrebbe potuto porre in essere quella condotta prudente dell'abbandono del veicolo. D'altra parte, le incongruenti dichiarazioni del HO, che era persino giunto a negare di aver sentito lo scoppio, riferendo di aver solo visto la fiammata, non avevano consentito una diversa ricostruzione dell'accaduto. Da tanto conseguiva la conferma della condanna dell'imputato per i reati di cui ai capi A) e B).
2.2. Quanto al delitto di cui al capo D), la prova della responsabilità del HO emergeva, essenzialmente, dalle dichiarazioni rese dal cessionario della cocaina LL IC e dalle intercettazione dei colloqui intrattenuti in ospedale, dopo il fatto sub A), dal HO con cognato DE AE US, concorrente nel reato, nel corso dei quali era lo stesso imputato che forniva all'interlocutore il numero di telefono del LL. Che si trattasse di accordi prodromici alla consegna di stupefacenti lo si evinceva dal successivo incontro tra il DE AE e il LL, a seguito del quale l'acquirente venne arrestato perché trovato in possesso di 116 grammi di cocaina. Le operazioni bancarie e i prelievi effettuati presso Poste Italiane confermavano la stabilità dei rapporti tra il LL e il DE AE, rapporti che ebbero origine proprio dopo l'incidente capitato al HO, costretto a delegare il cognato a mantenere il contatto con il tossicodipendente. Non erano, pertanto, solo le dichiarazioni di costui a dimostrare la responsabilità dell'imputato per il reato sub D), per il trattamento sanzionatorio del quale doveva tenersi conto della innovazione normativa che aveva configurato il fatto di lieve entità come autonoma ipotesi di reato.
3. Ha proposto ricorso per cassazione HO TO, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermata responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A) e B). I Giudici del merito avevano ben individuato l'alternativa tra il trasporto consapevole del materiale esplodente e la contraria ipotesi della collocazione dello stesso nell'auto all'insaputa dell'imputato, fatto riconducibile ad un intento omicidiario o comunque lesivo nei suoi confronti ad opera di terzi. 4 е 8 Le argomentazioni utilizzate per escludere l'ipotesi dell'attentato dovevano considerarsi del tutto congetturali. Le risultanze dibattimentali avevano, invero, condotto a due fondamentali certezze: la collocazione dell'ordigno "in un'area compressa e intasata tra il pianale posteriore e il sedile posteriore", come accertato dal RIS, e l'esistenza di un meccanismo di attivazione percepibile dello stesso. Tali elementi non conducevano ad escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, l'ipotesi della collocazione dell'ordigno ad opera di terzi, intenzionati a eliminare fisicamente o a colpire in qualche modo il HO. La motivazione della Corte di Appello sul punto si rivelava meramente apparente, non essendo sorretta da un percorso logico atto ad escludere, in modo appagante, le prospettate soluzioni alternative. La Corte di Bologna, con motivazione illogica: - aveva escluso la compatibilità dell'occultamento dell'esplosivo in modo invisibile al HO - con l'ipotesi dell'attentato; - non aveva tenuto conto della non incompatibilità del meccanismo d'innesco percepibile con l'ipotesi dell'attentato, non considerando che l'intento omicidiario potesse essere stato perseguito in modo maldestro ovvero fosse stato solo quello di intimidirlo, facendo esplodere l'auto nel parcheggio;
non aveva evidenziato elementi univoci in grado di discriminare l'ipotesi dell'arresto della marcia in conseguenza della percezione dell'imminenza di un'esplosione, limitandosi ad evidenziare una condotta semplicemente indicativa della percezione di un'anomalia, risultando impossibile individuare quale anomalia fosse. Inoltre, la Corte di merito aveva rimarcato che HO avesse reso dichiarazioni non attendibili ad amici e conoscenti, tentando di far credere di essere rimasto all'interno dell'auto al momento dell'esplosione con motivazione che aveva travisato il contenuto di due conversazioni intercettate il 12.4.2007, l'una intercorsa con DE AE US l'altra con l'amica TA AE. Ancora, i Giudici del gravame avevano escluso che l'ordigno potesse essere stato collocato da terzi a bordo del veicolo, in quanto lo stesso era parcheggiato all'interno del carcere, mentre tutti gli appartenenti alla Polizia penitenziaria che avevano reso testimonianza (MARCOLIN e DARCONTE, udienza del 30.11.2011) consentivano di collocare la vettura del HO non all'interno del carcere, ma nel parcheggio aperto al pubblico, ovvero in un luogo che non si trovava sotto la costante sorveglianza del personale addetto all'ingresso dell'istituto di pena. Infine, in modo contraddittorio la Corte di Appello aveva superato il rilievo concernente il mancato rinvenimento di tracce di esplosivo sugli abiti e sugli oggetti che il HO aveva con sé o 5 le deteneva in cella. La Corte aveva affermato che l'imputato doveva essere consapevole che la dinamite non si maneggia come un capo di biancheria, al contempo ipotizzando che il HO avesse collocato l'ordigno nell'auto al ritorno dalla licenza, la sera prima dei fatti. Il profilo di contraddittorietà risiedeva nel fatto che se l'imputato aveva maneggiato la dinamite la sera prima dei fatti, tracce di tale maneggio avrebbero dovuto essere rinvenute sugli abiti che indossava o sulla sua persona. Per i vizi di motivazione e i travisamenti rilevati, la sentenza doveva essere annullata.
3.2. Violazione della legge penale in riferimento al diniego della continuazione fra il delitto doloso sub A) e il delitto colposo sub B). Nonostante la diversa natura dei rispettivi elementi soggettivi dei due reati non poteva escludersi o affermarsi in modo aprioristico l'unitarietà del profilo volitivo, da accertarsi in concreto. Poteva ipotizzarsi che la colpa, richiesta per la responsabilità del reato di cui al capo B) consistesse nella stessa condotta di trasporto illegale dell'esplosivo, di tal che doveva ritenersi che i fatti fossero avvinti da un unico disegno criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va giudicato inammissibile per le ragioni che seguono.
2. Occorre ricordare e ribadire che nel giudizio di legittimità resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La Corte di Cassazione, dunque, non può essere chiamata ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli elementi probatori, a fortiori attraverso una sollecitazione "frammentata", spettando ad essa unicamente il controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 9/10/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774; Sez. 2, n. 7380 dell'11/1/2007, Messina e altri, Rv. 235716).
2.1. Esaminata in quest'ottica, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, in quanto, scevra da evidenti incongruenze o interne contraddizioni, ha illustrato in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto di valorizzare gli elementi probatori siccome riportati compiutamente nella superiore esposizione in fatto, - cui qui si fa richiamo (v. paragrafo 2.1.) - atti a suffragare la sussistenza dei reati di cui ai capi A) e B) ascritti al HO nelle loro componenti oggettiva e, soprattutto, soggettiva, quest'ultima in termini di consapevolezza volontaria del trasporto del pericoloso esplosivo. 6 2.2. Il ricorrente, dal canto suo, si è limitato a sviluppare, oltretutto con approccio parcellizzato ed essenzialmente assertivo-confutativo, rilievi di mero fatto in ordine alla ricostruzione e valutazione delle emergenze processuali, che non sono proponibili in questa sede, atteso che il logico argomentare del Giudice del merito non può essere alterato da una integrale "rilettura" delle evidenze probatorie, magari di equivalente logicità, ma che non vale, tuttavia, a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, richiesta dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per l'annullamento del provvedimento impugnato su tale punto, e ciò anche dopo la riforma introdotta con la legge 20.2.2006 n. 46 (Sez. 2, n. 19584 del 5.6.2006, Capri ed altri, Rv. 233774).
3. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, atteso che l'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicità del disegno criminoso pertiene al momento psicologico (dolo) che non può, evidentemente, sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto (Sez. 6, n. 6579 dell'1/2/2012, P.G. in proc. Mancini, Rv. 252041 · 01; Sez. 4, n. 35665 del 19/6/2007, Di Toro, Rv. 237454; Sez. 4, n. 8164 del 17/1/2001, Mariani L., Rv. 218970).
4. Alla declaratoria conclusiva d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Alian forillo Filippo Casa Adriano Iasillo A DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania EL