Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2018, n. 435
CASS
Sentenza 10 luglio 2018

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Massime1

L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto.

Commentario1

  • 1Condotta imprudente del pedone non evita condanna, anche per non aver aspettato ambulanza (Cass. 14444/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2025

    In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2018, n. 435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 435
Data del deposito : 10 luglio 2018

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