Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DE POPO TAL NO!61 05 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMAL C SSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENOFONTE Presidente R.G.N. 16250/99 Dott. Pellegrino 13361 Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere Cron. Rep. 2226 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere PLENTEDA - Consigliere Dott. Donato Ud. 21/12/00 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL-SOLE 24 ORE. per diritti L. 60es sul ricorso proposto da: il 27 APR. 2001 IL CANCELLIERE SATERIALE STANISLAO, SATERIALE SERGIO, SATERIALE ISABELLA MARIA ANTONIETTA, SATERIALE MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VILLA DI | CANCELLERIAS LUCINA 38, presso l'avvocato ROBERTA ORSINI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO FUSCO, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NARDONE CINZIA, NARDONE ANTONIO, NARDONE TULLIO, UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 123, NARDONE dal Sig. ANTONIO.. 2000 presso l'avvocato CIRO CENTURONE, rappresentati e per diritti 110.000+20 ilIl 1.9. LUG 2001 OTTAVIO LONARDO, giusta procura 2495 difesi dall'avvocato IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in calce al controricorso;
Richiesta copia studio dal sig. FF
- controricorrente -
per diritti L. 6000 2.4 LUG. 2001 avverso la sentenza n. 505/99 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE NAPOLI, depositata 1'01/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per i resistenti, l'Avvocato Lonardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 10000 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 2000 CANCELLI CANCELLERIA AS030011 BE139975 BE427866 ASO30012 BE427867 BE139974 BE139973 AS030013 BE427868 AS030014 BE427869 BE139971 BE427870 AS030015 €0,77 1.1500 CANCELLERIA BE139972 -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Benevento, accogliendo la domanda del creditore avvocato Angelo NA proposta ex art. 2901 c.c., dichiarava la inefficacia della donazione di un immobile compiuta nel 1986 dal debitore NI SA (unitamente alla moglie proprietaria della metà indivisa dello stesso bene) a favore dei tre figli. Nel corso del giudizio di primo grado l'attore era deceduto e si erano costituiti per proseguire il processO i figli di lui, quali eredi. La Corte - con la sentenza pubblicata il 1° d'appello di Napoli rigettava l'appello dei convenuti marzo 1999 soccombenti affidato a motivi ritenuti privi del carattere di specificità voluto dall'art. 342 c.p.c. (risolvendosi essi nel mero richiamo delle ragioni svolte in primo grado e disattest dal Tribunale) e infondati nel merito: a contrastare la prospettazione degli appellanti (secondo cui il bene immobile oggetto dell'apparente donazione non apparteneva al debitore da quando cioè il suo NI SA dal 1977, con un concordato che aveva fallimento si era concluso attributo all'assuntore la proprietà anche di quel bene, venduto poi dallo stesso assuntore ai tre figli del SA con scrittura privata perciò non potuto 3 trascrivere e la donazione era stata posta in essere al solo fine della voltura catastale e della trascrizione) la Corte di merito giudicava decisiva la prodotta sentenza di omologazione del concordato che dava atto della prestata garanzia personale di un terzo al quale escluso il ruolo di assuntore non erano stati per certo trasferiti i beni del fallito SA. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NI SA - debitore donante e i figli GI SA, BE AR ON SA e AR IA SA - donatari con il primo motivo di impugnazione eccependo il difetto di contraddittorio per non essere stata citata in giudizio la comproprietaria del bene oggetto dell'atto revocando moglie del debitore con il secondo motivo -; eccependo la nullità del processo che sarebbe derivato, per violazione del contraddittorio, dal non avere gli contumaceeredi dell'attore notificato al debitore l'atto di riassunzione;
con il terzo motivo criticando la valutazione della Corte di merito in ordine alla genericità dei motivi di appello;
con il quarto ed ultimo motivo deducendo vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento delle prove documentali, univoche nel senso che, con l'omologazione e l'adempimento del 4 concordato con cui si era concluso il fallimento di SA, la proprietà dell'immobile inNI questione era stata trasferita all'assuntore NO RI e, successivamente, da lui ai figli dello stesso SA, proprietari perciò a tale titolo e non in ragione della simulata donazione. Hanno resistito con controricorso TO NA, IO NA e TU NA (eredi del creditore attore in revocatoria), eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura stesa a margine dell'atto, e recante una data di alcuni giorni precedente quella dello stesso ricorso, indicata a conclusione di esso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1. La eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti - per asserita nullità reca una data (6 agosto 1999) di della procura che alcuni giorni precedente quella indicata a conclusione dello stesso atto (17 agosto 1999) - è infondata. Già questa Corte (con la sentenza n. 11533 del 1998) ha avuto occasione di considerare una analoga fattispecie e ha rilevato che nessuna norma positiva dispone che la procura speciale apposta in calce о a margine del ricorso (con il quale fa corpo) debba 5 recare una propria data e che la redazione dell'atto debba precedere il conferimento del mandato, valendo semmai un criterio logico nel senso (opposto) che il difensore sia previamente investito del potere di redigere il ricorso e quindi proceda alla sua materiale stesura. Basti perciò qui ribadire che la procura speciale a proporre ricorso per cassazione, conforme al modello di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., deve rispondere al duplice requisito che sia conferita in tempo successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata e che sia stata materialmente opposta in calce о a margine dell'atto prima che l'atto stesso esca dalla materiale disponibilità del difensore con la richiesta di notificazione. E ai due requisiti per certo risponde la procura nel caso di specie, che indica analiticamente gli estremi di identificazione della sentenza impugnata e risulta apposta a margine dell'atto nell'originale e riprodotta nelle copie dal difensore, consegnate l'uno e le altre dall'ufficiale giudiziario per la notificazione.
2. Il primo motivo del ricorso con il quale i consorti SA eccepiscono la radicale nullità dell'intero giudizio per l'asserito difetto originario del contraddittorio (non essendo stata citata in giudizio IN RI, pretesa litisconsorte 6 necessaria, comproprietaria dell'immobile oggetto della revoca e partecipe, con il marito, dell'atto di donazione a favore dei figli), è infondato. Il creditore avvocato Angelo NA ha agito per la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti - a norma dell'art. 2901 sub. 1, C.C. - della donazione compiuta dal suo debitore NI SA alla quota a favore dei figli e quindi limitatamente dell'immobile di cui egli era indivisa della metà titolare, rimanendo estranea alla iniziativa giudiziaria del creditore la pari quota ideale dello IN RI stesso bene che la comproprietaria moglie del SA - aveva con lo stesso atto donato ai figli, e incontestata la efficacia della donazione in ordine a tale quota.|L'accoglimento della domanda sard non può dunque che comportare la dichiarazione di inefficacia della donazione in ordine a tale quota. L'accoglimento della domanda non potè dunque che comportare la dichiarazione di inefficacia della donazione relativa alla quota dell'immobile pari alla metà - di cui era titolare il debitore SA. A ragione non fu perciò citata nel presente giudizio IN RI che non aveva titolo per parteciparvi minore - ex art. 105, (neppure con la legittimazione - essendo al rapporto With comma 2, c.p.c.), estranea 7 controverso, giacchè il distinto (per l'oggetto), pur se contestuale, atto di disposizione della quota che ad essa apparteneva sarebbe rimasto indifferente alla revoca della donazione della quota già spettante al marito.
3. Infondato è pure il secondo motivo del ricorso che ripropone la eccezione di nullità del processo di primo grado per la asserita ragione che l'atto di riassunzione del processo da parte degli eredi dell'attore TO NA (deceduto nel corso del giudizio di primo grado) non era stato notificato a NI SA, rimasto contumace in primo grado. Come è agevole constatare attraverso il diretto esame degli atti del processo (doveroso pur in sede di legittimità quando sia denunciato un vizio invalidante del procedimente), il giudizio non fu dichiarato interrotto per la morte dell'attore, essendosi i suoi eredi costituiti per perseguire il processo a norma dell'art. 302 c.p.c., con il deposito in cancelleria della comparsa d cui all'art. 166 c.p.c., nell'intervallo tra la udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e quella di discussione davanti al collegio;
e poiché la comparsa di costituzione confermava integralmente le conclusioni come già precisate dall'attore non conteneva cioè domande 8 nuove essa non doveva essere notificata alla parte contumace (così, in identica fattispecie, Cass. 4524/1992).
4. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti criticano il punto della decisione impugnata là dove la Corte di merito ha argomentato il convincimento che i motivi dell'appello fossero privi del carattere di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c. (giacchè gli appellanti avevano riproposto le difese come già discusse in primo grado, ma non avevano confutato le ragioni che avevano indotto il Tribunale а disattenderle), è inammissibile. Al tema della carenza di specificità dei motivi dell'appello la Corte di merito dedica il capo A (le intere pagine 14, 15 e 16) del punto 2. della sentenza, ma è agevole rilevare che gli argomenti così svolti non costituiscono la ragione della decisione, già enunciata in apertura dello stesso punto 2. con la proposizione: "Nel merito l'appello deve essere respinto perché infondato". Sicchè la trattazione del capo A della sentenza rimane priva di alcun riflesso sulla decisione e le considerazioni conclusive a pagina 16 (là dove è richiamato quell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità non condiviso in una recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte che dalla 9 inosservanza dell'onere di specificità dei motivi di appello fa discendere la nullità e non l'inammissibilità dell'atto di appello) sono svolte in linea astratta e non sono rapportate alla concreta fattispecie processuale, indagata invece nel merito nell'immediatamente consecutivo punto B. della sentenza.
5. Nel quarto ed ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano "insufficiente motivazione" "nel punto 2 C" della sentenza, là dove cioè la Corte di merito ha condiviso il giudizio del Tribunale sulla infondatezza della eccezione opposta dai convenuti, secondo cui il concordato che aveva concluso il fallimento di NI SA aveva comportato il trasferimento dell'immobile all'assuntore NO RI e appunto da lui, non dai loro genitori, i fratelli SA con più atti collegati avevano acquistato 10 stesso immobile. Ebbene i ricorrenti sviluppano la analisi dei documenti prodotti in appello, su di essi fondando e argomentando il convincimento che NO RI avesse acquisito il ruolo di "assuntore" del concordato e per ciò stesso a lui fosse stato trasferito, per effetto automatico della omologazione, l'intero patrimonio del fallito già appreso dalla procedura. Così formulato, il motivo è inammissibile, perché 10 contrappone un diverso convincimento a quello motivato dalla Corte di merito, senza neppure considerare l'argomento su cui si fonda la decisione sul punto e cioè che la sentenza di omologazione (da intendersi come “unica fonte e causa" della attribuzione al terzo della qualità di "garante" ovvero di "assuntore" del concordato) aveva nella specie valutato la serietà delle "garanzie" offerte con la proposta di concordato e non conteneva "nessuna statuizione circa l'attribuzione dei beni dei falliti a RI NO", sicchè la interpretazione del "giudicato esterno" costituito dalla sentenza di omologazione induceva ad escludere con certezza che 1'immobile in questione, facente parte dell'attivo fallimentare, fosse stato _ con l'omologazione e l'adempimento del concordato trasferito al RI. Questo ordine di considerazioni, che costituiscono il nucleo della decisione, ricorrenti neppure mettono in discussione e dunque a ben vedere il quarto motivo, benchè formulato nel sommario come censura di "insufficiente motivazione", non prospetta alcun vizio della sentenza impugnata configurabile a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ed è perciò palesemente inammissibile.
6. Il ricorso, affidato a motivi in parte inammissibili e in parte infondati, deve dunque essere lesale 11 rigettato. I ricorrenti soccombenti - sono tenuti al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, liquidate, a favore della parte resistente, in complessive lire 261000 delle quali lire 2.500.000 per onorari di avvocato. Roma, 21 dicembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente 60000 Pellegrino Senofonte Giovanni Losavio Jenog 310000 боти лоский, св ONE Stanchi M to 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA S 2.8 GIU. 2001 Serie / Registrato 36076 trecentodiecimila aan. p. Il Dirigente Area Barzt (lire (Dott.csa Mana Gala D Responsal servo Giudiziari (OR RACCICHINI) 12