Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14703 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 1 4 7 0 3 0 2 LA CORTE SUPREMA DICASS IONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Presidente- R.G.N. 6044/00 Dott. Ettore BATTIMIELLO - Consiglierewil Cron..34223 Dott. Bruno ConsigliereDott. Federico ROSELLI Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Ud.27/06/02 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OL RA, OL IT, OL GI, OL PA, (quali eredi di FATTORI elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. 2002 GIULIA), 3124 BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GENTILE, -1- rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO MEREU, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistenti con mandato avverso la sentenza n. 562/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 12/01/00 R.G.N. 334/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di NZ, RA, IT, IO e RA RT, premesso di essere eredi di IU Fattori, titolare di pensione diretta integrata al minimo, dal 1968, e poi, dal 1983, anche di pensione di reversibilità SO, entrambe a carico dell'INPS, e che l'Istituto dal gennaio 1991 aveva integrato al minimo la pensione di reversibilità, riportando a calcolo l'altra, in violazione dell'art. 6 legge n. 638 del 1983, in quanto la pensione diretta era la più remota e quella di reversibilità, derivante da trattamento liquidato all'originario con un numero di contributi settimanali superiore a 780, avrebbe dovuto essere concessa in misura superiore al minimo, in base alla legge 140/85, chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire l'integrazione al minimo di sentenza sulla pensione diretta liquidata alla loro dante causa, con decorrenza da 1° gennaio 1991 e per la parte non coperta da decadenza triennale, nonché la condanna dell'Istituto al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dal 121° giorni dalla domanda amministrativa. Il Pretore accoglieva la domanda con sentenza dell'11 maggio 1999, che, appellata dall'INPS, era confermata dal Tribunale con pronuncia depositata il 12 gennaio 2000. Il giudice del gravame ha argomentato che: si trattava di due pensioni erogate dall'ente previdenziale nella medesima gestione;
la ragione giustificatrice della regola stabilita dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre per l'attribuzione dell'integrazione al minimo nel caso di due 1983 n. 638 - pensioni, delle quali una con contribuzioni settimanali superiori a 780, era venuta meno con l'abolizione delle maggiorazioni liquidate ai sensi dell'art. 4 legge n. 140 del 1985; la pensione di reversibilità in questione, in quanto liquidata con 3 decorrenza 1° gennaio 1990 non beneficiava di alcun aumento e l'elemento della contribuzioni settimanali superiori a 780 aveva il significato di una circostanza fattuale, privo di rilevanza ai fini in questione. Di questa pronuncia l'INPS ha richiesto la cassazione, con ricorso fondato su un motivo. L'altra parte ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638 e deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata t per avere esaminato la fattispecie sottoposta al suo esame, ritenendo che si trattasse di due pensioni erogate dal medesimo Istituto nella stessa gestione. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione (cfr. sentenza 2 di affermare febbraio 1999 n. 871) il principio in base al quale, “nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni INPS, secondo la regola di cui all'art. 6 legge 11 novembre 1983 n. 638 (prima parte del terzo comma), la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota;
mentre, in forza della seconda parte della stessa disposizione, la diversa regola per cui l'integrazione al minimo si applica F sulla pensione diretta ovvero su quella costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali si applica solo al caso in cui entrambe le pensioni facciano carico alla stessa gestione INPS. Resta irrilevante il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 legge 15 aprile 1985 n. 140, siano stati parificati i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti, poiché non sono state apportate modifiche alle regole sopra citate per l'individuazione della pensione da integrare al minimo". La sentenza impugnata ha erroneamente inquadrato nella medesima gestione le due pensioni a carico dell'INPS di cui era titolare la dante causa degli odierni resistenti, mentre in atti è incontroversa la diversità delle gestioni (quella diretta IR nella gestione coltivatori diretti, mentre quella di reversibilità SO nella gestione lavoratori dipendenti) e quindi ha applicato alla fattispecie in esame una regola, quella dettata dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 6 citato, prevista per una fattispecie diversa, così discostandosi dal principio di diritto innanzi esposto e pervenendo a conseguenze diverse da quelle previste dalla prima parte del terzo comma del medesimo art.
6. rinviata La sentenza impugnata va perciò cassata e la causa deve essere ad altro giudice di appello, che riesaminerà la controversia attenendosi al principio di diritto sopra riportato. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002. Autours CamoyenМи сиз Il Presidente Il Consigliere est. IL CANCELLEDE for Depositato in Cancelleria 5 6 OIL. 2002 બ R E lle O C