Sentenza 15 dicembre 2006
Massime • 1
L'esercizio di giochi d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici come i videopoker, vietati dall'art. 110, comma quinto, R.D. n. 773 del 1931, e successive modificazioni, configura il reato di cui all'art. 718 cod. pen. e non anche quello di cui all'art. 4 L. n. 401 del 1989, che regolamenta l'uso degli apparecchi elettronici finalizzato all'esercizio abusivo del gioco del lotto e di raccolta delle scommesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2006, n. 8043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8043 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/12/2006
Dott. SQUASSONI Caludia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2097
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 031012/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IF CE, N. IL 25/04/1964;
2) ON RI, N. IL 06/10/1942;
avverso SENTENZA del 24/04/2006 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZO IC e AN MA CA hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno il 24 aprile 2006 (e depositata il 18 maggio 2006) che aveva confermato la sentenza pronunciata il 3 giugno 2004 (e depositata il 31 luglio 2004) dal Tribunale di Salerno, con la quale i ricorrenti, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal giudice delle indagini preliminari il 15 aprile 2003, erano stati dichiarati responsabili a) del reato di cui agli artt. 710, 718 e 719 c.p. perché, in concorso fra loro, il IC in qualità di gestore di fatto dell'esercizio commerciale "Bar Baretto" sito in Salerno, la CA in qualità di titolare di detto esercizio, avevano tenuto, in luogo aperto al pubblico, e specificatamente all'interno del predetto esercizio commerciale, un gioco d'azzardo mediante quattro apparecchiature elettroniche del genere proibito ( video poker), con l'aggravante di aver istituito o tenuto una casa da gioco;
b) del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4, in relazione al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110
(T.U.L.P.S.) per aver abusivamente esercitato il giuoco d'azzardo a mezzo degli apparecchi indicati sub a) (per fatti accertati in Salerno il 24 novembre 2001) e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse ad entrambi le attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante, erano stati condannati, considerato il reato più grave quello di cui alle lettere b) della rubrica, alla pena di quattro mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, confisca degli apparecchi in giudiziale sequestro e condanna alla pubblicazione, a loro spese, della sentenza su un quotidiano cittadino.
Con la stessa sentenza erano stati concessi ad entrambi gli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
I ricorrenti chiedevano alla Corte, per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati, di annullare, senza rinvio, la sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione della legge penale da parte dei giudici di merito.
Deducono i ricorrenti che la condotta loro imputata, come risultava dalla contestazione elevata con il decreto penale di condanna, era stata quella di tenere un gioco d'azzardo mediante quattro apparecchiature del genere proibito (videopoker) art. 718 e 719 c.p. capo A), nonché di aver abusivamente esercitato il gioco d'azzardo a mezzo dei medesimi apparecchi (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4, in relazione al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, capo
B).
La Corte di Appello di Salerno, così come il Tribunale della stessa città, aveva applicato in maniera errata la norma incriminatrice di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4, in relazione a fatti che non potevano ritenersi disciplinati dalle norme di cui al detto capo di imputazione, in quanto, nel caso in esame, le unione norme incriminatrici applicabili erano quelle di cui all'art. 718 c.p., e segg., ovvero quella speciale di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, entrambe ipotesi contravvenzionali per le quali il termine massimo di prescrizione, anche in considerazione degli intervenuti atti di interruzione, era di anni quattro e mesi sei. In ordine al motivo la Corte rileva che secondo quanto ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità, (v. per tutte Cass. sez. 1^, sent. 11 luglio 2003, n. 33033) la condotta consistente nell'esercizio di giuochi d'azzardo svolto mediante apparecchi automatici ed elettronici denominati "videopoker", il cui utilizzo è vietato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.) configura la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p., e non il reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 che riguarda l'uso di apparecchi elettronici finalizzato all'esercizio abusivo del giuoco del lotto, di scommesse o di concorsi prognostici.
Considerato che nel caso in esame era stato accertato soltanto l'esercizio di giochi d'azzardo esercitato attraverso l'uso dei videopoker devono assolversi gli imputati dall'imputazione di cui al capo a) perché il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 non sussiste, mentre per quel che attiene all'imputazione di cui al capo b), l'addebito va qualificato esclusivamente come violazione di cui al Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 art. 110, lettera C) e successive modifiche, secondo cui "chiunque, sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00 per ciascun apparecchio".
Il reato deve peraltro dichiararsi estinto per prescrizione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 157 c.p. e art. 160 c.p., come formulati prima della L. n. 251 del 2005 ancora applicabili al processo in questione ai sensi del regime transitorio sancito dall'art. 10 di quest'ultima legge.
Rilevato infatti che gli episodi contestati risalgono al 24 novembre 2001, che la violazione di cui al approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, prevede soltanto la pena pecuniaria dell'ammenda,
sicché il termine massimo di prescrizione risulta di tre anni e si è quindi maturato il 24 novembre 2004, considerato che tale termine è stato prorogato ex lege di sette mesi e dieci giorni per effetto della sospensione verificatasi per effetto del rinvio del procedimento di primo grado dal 26 giugno 2003 al 5 febbraio 2004, deve concludersi che la prescrizione del reato di cui al capo b) si è definitivamente maturata il 4 luglio 2005.
Deve quindi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo a) perché il fatto non sussiste e quanto al capo b), qualificato l'addebito ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.110 (T.U.L.P.S.), perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo a), perché il fatto non sussiste e quanto al capo b), qualificato l'addebito ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.) per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007