CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17824 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LE IR nato a (ALBANIA) il 27/01/1979 avverso l'ordinanza del 24/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di Bologna visti gli atti, letto il provvedimento impugnato, esaminato il ricorso dell’Avv. Alessandro IS udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. Vincenzo Senatore, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare RITENUTO IN FATTO 1. LE EV, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza in data 24/12/2025 del Tribunale di Bologna che, in parziale riforma di quella del Gip del Tribunale di Modena, ha annullato nei confronti del ricorrente il titolo primigenio limitatamente ai capi di imputazione 15), 19), 21), 22), 30), 41), 43), 44), 47) e 49), confermando nel resto la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Gip in relazione ai restanti reati di associazione per delinquere e di concorso in plurime ipotesi di furto aggravato per come meglio specificate nella contestazione provvisoria. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17824 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 21/04/2026 2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l’assenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla fattispecie associativa. Si censura preliminarmente l’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame nella parte in cui si era limitata genericamente ad eccepire il difetto di gravità indiziaria dei delitti fine, non avendo potuto il Tribunale, in forza del principio dell’effetto devolutivo di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., esimersi da un’autonoma valutazione sul merito del provvedimento cautelare impugnato. La difesa, inoltre, contesta la sussistenza della fattispecie associativa, evidenziando l’assenza di un’organizzazione stabile, il tutto anche in mancanza dell’individuazione di ruoli e connotazioni specifiche del contributo di carattere permanente che gli indagati avrebbero reso, a fronte, peraltro, di una motivazione che, riguardo le vetture che venivano utilizzate per avvicinarsi ai luoghi ove erano presenti i macchinari agricoli presi di mira, faceva piuttosto riferimento ad una pluralità di condotte realizzate “di volta in volta”, con strumenti reperiti all’occorrenza e, dunque, riconducibile, semmai, al concorso di reati. Quanto alle esigenze cautelari, si lamenta che sia stato affermato il pericolo di fuga nonostante gli indagati risiedano con le loro famiglia sul territorio nazionale e con argomenti che non erano spendibili per la posizione del ricorrente;
inoltre, si denuncia come apodittica la motivazione resa riguardo alla prognosi sfavorevole espressa rispetto all’applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente osserva il Collegio che del tutto generica è la denuncia di violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nella parte in cui il ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame cui è pervenuto il Tribunale di Bologna sul rilievo che non si sarebbe confrontato con il dettagliato resoconto delle indagini riportato dal Gip in riferimento ad ogni singola contestazione provvisoria dei furti aggravati, quali reati fine del reato associativo contestato al capo 1) della rubrica. Invero, il ricorrente, in questa sede, ha omesso di specificare le doglianze attinenti al merito cautelare dei fatti contestati su cui aveva fondato l’istanza di riesame, precludendo alla Corte di legittimità, nell’ipotesi in cui avesse ritenuto il giudice del riesame tenuto a pronunciarsi, di saggiarne la non manifesta infondatezza ai fini dell’accoglimento dell’incidente cautelare. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], 2 Rv. 278716 – 01; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704 - 01). E tanto a prescindere dalla correttezza del principio al proposito richiamato dall’ordinanza impugnata secondo cui «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, [...], Rv. 272982 – 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [...], Rv. 279505 - 03).
3. Manifestamente infondato e generico è il motivo con cui si censura la gravità indiziaria a proposito del reato associativo, avendo il Tribunale del riesame, al pari del giudice della cautela, fatto corretta applicazione dei seguenti principi affermati dalla Corte di legittimità secondo cui: - in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, [...], Rv. 285126 – 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, [...], Rv. 266670 – 01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254233 - 01; più recenti, v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, [...], non mass.; Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, [...], non mass.; Sez. 2, n. 32543 del 26/09/2025, [...], non mass.); - la stabilità del vincolo associativo e l'indeterminatezza del programma criminoso possono essere anche tratte dal susseguirsi ininterrotto delle condotte integranti i reati oggetto del programma ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 4, n. 29239 del 10/07/2025, [...], non mass.); - una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, [...], Rv 268317 – 01; Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, [...], Rv. 248171 – 01, Sez. 6, n. 8914 del 14/11/2024, dep. 2025, 3 De Rosa, non mass.). D'altronde, al cospetto di un iter logico-argomentativo congruo ed immune da deficit logici, contrassegnato dall’indicazione di plurimi elementi di carattere modale e strumentale evocativi di stabilità del vincolo e dell’esistenza di un permanente substrato organizzativo, le doglianze difensive sono inidonee ad indebolire la gravità del quadro indiziario ex art. 273 cod. proc. pen., basandosi ora su una lettura frammentaria degli elementi indiziari, ora su affermazioni deficitarie di un reale confronto con il decisum del Tribunale.
4. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotto in ordine alle esigenze cautelari. Non affatto manifestamente illogico è, infatti, l’aver ricavato il pericolo di fuga dall’accertato collegamento estero di alcuni degli associati e dalla possibilità di disporre di documenti contraffatti, tenuto conto che, al cospetto di un reato associativo e dei vincoli di congiunzione e solidarietà che caratterizzano gli associati, non possono parcellizzarsi le posizioni di ciascuno dei concorrenti necessari al fine di svalutarne la pregnanza contenutistica in punto di disvalore cautelare. E tanto, comunque, a prescindere dal rilievo, non affatto secondario al fine di supportare la congruità della motivazione in punto di persistenza del presidio di maggior rigore, del richiamo alla specchiata gravità dei reati e all’allarme sociale dagli stessi conseguenti, del tutto continente con le altre esigenze cautelari su cui il provvedimento genetico si fonda – e unitariamente ritenute dal Tribunale del riesame (v. pag. 46) – neppure specificamente contestate nel motivo di ricorso.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
inoltre, si denuncia come apodittica la motivazione resa riguardo alla prognosi sfavorevole espressa rispetto all’applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente osserva il Collegio che del tutto generica è la denuncia di violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nella parte in cui il ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame cui è pervenuto il Tribunale di Bologna sul rilievo che non si sarebbe confrontato con il dettagliato resoconto delle indagini riportato dal Gip in riferimento ad ogni singola contestazione provvisoria dei furti aggravati, quali reati fine del reato associativo contestato al capo 1) della rubrica. Invero, il ricorrente, in questa sede, ha omesso di specificare le doglianze attinenti al merito cautelare dei fatti contestati su cui aveva fondato l’istanza di riesame, precludendo alla Corte di legittimità, nell’ipotesi in cui avesse ritenuto il giudice del riesame tenuto a pronunciarsi, di saggiarne la non manifesta infondatezza ai fini dell’accoglimento dell’incidente cautelare. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], 2 Rv. 278716 – 01; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704 - 01). E tanto a prescindere dalla correttezza del principio al proposito richiamato dall’ordinanza impugnata secondo cui «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, [...], Rv. 272982 – 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [...], Rv. 279505 - 03).
3. Manifestamente infondato e generico è il motivo con cui si censura la gravità indiziaria a proposito del reato associativo, avendo il Tribunale del riesame, al pari del giudice della cautela, fatto corretta applicazione dei seguenti principi affermati dalla Corte di legittimità secondo cui: - in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, [...], Rv. 285126 – 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, [...], Rv. 266670 – 01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254233 - 01; più recenti, v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, [...], non mass.; Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, [...], non mass.; Sez. 2, n. 32543 del 26/09/2025, [...], non mass.); - la stabilità del vincolo associativo e l'indeterminatezza del programma criminoso possono essere anche tratte dal susseguirsi ininterrotto delle condotte integranti i reati oggetto del programma ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 4, n. 29239 del 10/07/2025, [...], non mass.); - una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, [...], Rv 268317 – 01; Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, [...], Rv. 248171 – 01, Sez. 6, n. 8914 del 14/11/2024, dep. 2025, 3 De Rosa, non mass.). D'altronde, al cospetto di un iter logico-argomentativo congruo ed immune da deficit logici, contrassegnato dall’indicazione di plurimi elementi di carattere modale e strumentale evocativi di stabilità del vincolo e dell’esistenza di un permanente substrato organizzativo, le doglianze difensive sono inidonee ad indebolire la gravità del quadro indiziario ex art. 273 cod. proc. pen., basandosi ora su una lettura frammentaria degli elementi indiziari, ora su affermazioni deficitarie di un reale confronto con il decisum del Tribunale.
4. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotto in ordine alle esigenze cautelari. Non affatto manifestamente illogico è, infatti, l’aver ricavato il pericolo di fuga dall’accertato collegamento estero di alcuni degli associati e dalla possibilità di disporre di documenti contraffatti, tenuto conto che, al cospetto di un reato associativo e dei vincoli di congiunzione e solidarietà che caratterizzano gli associati, non possono parcellizzarsi le posizioni di ciascuno dei concorrenti necessari al fine di svalutarne la pregnanza contenutistica in punto di disvalore cautelare. E tanto, comunque, a prescindere dal rilievo, non affatto secondario al fine di supportare la congruità della motivazione in punto di persistenza del presidio di maggior rigore, del richiamo alla specchiata gravità dei reati e all’allarme sociale dagli stessi conseguenti, del tutto continente con le altre esigenze cautelari su cui il provvedimento genetico si fonda – e unitariamente ritenute dal Tribunale del riesame (v. pag. 46) – neppure specificamente contestate nel motivo di ricorso.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4