Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17824
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Sentenza 18 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Assenza e contraddittorietà della motivazione sulla gravità indiziaria

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. In particolare, la censura sulla violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha specificato le doglianze attinenti al merito cautelare dei fatti contestati. Il motivo relativo alla gravità indiziaria è stato considerato manifestamente infondato, poiché il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di associazione per delinquere. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il pericolo di fuga è stato correttamente desunto da elementi concreti e la gravità dei reati e l'allarme sociale sono stati ritenuti pertinenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17824
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17824
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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