Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 47508
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Sentenza 10 giugno 2016

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 476 cod. pen., l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, si riferisce all'ambito di competenza funzionale dello stesso; a tale ambito è , pertanto, estranea l'ipotesi in cui la falsificazione sia compiuta da un soggetto che, pur dipendente della P.A., non sia addetto allo specifico ufficio preposto alla formazione e al rilascio dell'atto medesimo, neppure nelle vesti di funzionario di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 47508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47508
    Data del deposito : 10 giugno 2016

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