Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 476 cod. pen., l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, si riferisce all'ambito di competenza funzionale dello stesso; a tale ambito è , pertanto, estranea l'ipotesi in cui la falsificazione sia compiuta da un soggetto che, pur dipendente della P.A., non sia addetto allo specifico ufficio preposto alla formazione e al rilascio dell'atto medesimo, neppure nelle vesti di funzionario di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 47508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47508 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
10 475 0 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1788 Maurizio Fumo Grazia Lapalorcia PU 10/06/2016 Antonio Settembre R.G. N. 3746/2016 Paolo Micheli Relatore - Giuseppe De Marzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di ND ST, nato a [...] il [...] • AR VA, nato ad [...] il [...] ZA VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 21/04/2015 dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al capo A), per intervenuta prescrizione (con rinvio al giudice di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati di falso) ed il rigetto dei ricorsi nel resto;
udito altresì, per il ND e l'ZA, l'Avv. Giambattista Rizza, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Il 21/04/2015, la Corte di appello di Caltanissetta confermava (per quanto di odierno interesse) la sentenza emessa il 25/06/2013 dal Tribunale della stessa città nei confronti di una pluralità di soggetti, tra i quali ST ND, VA AR e VA ZA. Il processo costituiva l'esito di una ampia indagine afferente la ritenuta sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio: il sodalizio, secondo l'assunto accusatorio, aveva operato nel settore della destinazione di terreni agricoli alla coltivazione della vite, creando falsi presupposti per lo sfruttamento economico di diritti di reimpianto. Come evidenziato dai giudici di merito, la normativa europea vigente all'epoca dei fatti prevedeva la possibilità per ogni coltivatore interessato ad espandersi (perché già possessore di una determinata area destinata a vigneto); di acquistare il diritto di reimpianto da altri agricoltori, a condizione che questi avessero estirpato le proprie vigne pur mantenendo la titolarità della quota relativa alla superficie corrispondente: il presupposto di operatività di tali disposizioni si fondava sulla effettiva esistenza delle strutture e delle coltivazioni, sia pure pregresse. In sostanza, era vietato effettuare nuovi impianti viticoli non autorizzati, mentre era consentito il reimpianto sulla base di diritti regolarmente acquisiti tramite l'estirpazione notificata alle autorità preposte - alle necessarie verifiche di un vigneto preesistente. Nel caso di specie, come appurato a seguito di varie denunce e querele presentate dai competenti Ispettorati dell'agricoltura e da imprenditori agricoli che assumevano di essere stati raggirati, i diritti di reimpianto risultanti dalla documentazione falsamente formata non avevano reale fondamento, perché (senza che si fosse comunque mai dato corso all'estirpazione di impianti già allestiti) riferiti a terreni che non avevano destinazione agricola, ovvero intestati a soggetti inesistenti. Gli acquisti dei diritti de quibus, a titolo oneroso, avevano visto gli imputati quali alienanti o mediatori: posizione centrale, all'interno dell'ipotizzato sodalizio, doveva riconoscersi ad NO PI CH, dipendente dell'Ispettorato agrario di Caltanissetta e deceduto medio tempore, avendo egli predisposto la falsa documentazione da allegare ai contratti di cessione delle quote di reimpianto e le relative richieste di autorizzazione (nonché ulteriori atti falsi, tra cui planimetrie catastali e documenti di identità) La Corte territoriale, dichiarata l'estinzione degli addebiti quanto ad un ulteriore coimputato defunto, confermava le altre statuizioni della decisione di primo grado, in particolare relativamente alle condanne: 2 di ST ND, ad anni 6 di reclusione, con riferimento ai reati di associazione per delinquere [capo A), con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 416-bis, comma 5, cod. pen.] e ad alcune contestazioni di falso materiale [capi B1), B4), B6), C1), D1 e AA1), limitatamente ai casi qualificati ex art. 476, comma 2, dello stesso codice]; di VA AR, ad anni 5 di reclusione, ancora quanto al capo A), esclusa l'aggravante anzidetta, ed ai falsi sub B1), B4) e B6), sempre in relazione agli atti facenti fede sino a querela di falso;
di VA ZA, ad anni 4 e mesi 9 di reclusione, per gli stessi addebiti già indicati quanto alla posizione precedente, escluso il reato associativo (nei confronti del medesimo era stata rilevata la prescrizione del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. già dal giudice di primo grado, essendogli stata contestata la sola veste di partecipe, mentre il ND ed il AR erano stati ritenuti organizzatori e promotori del sodalizio). Agli imputati ora ricordati risultava contestata la recidiva nei seguenti termini: quanto al ND, ex art. 99, comma secondo, n. 2 cod. pen. (nel computo del trattamento sanzionatorio, ciò aveva determinato un aumento di mesi 6 di reclusione sulla pena base di anni 4, indicata con riguardo ad una delle ipotesi di falso); quanto al AR, ex art. 99, comma primo, cod. pen., senza alcuna incidenza in concreto nella determinazione della pena;
quanto all'ZA, ex art. 99, comma secondo, nn. 1 e 2, cod. pen., con aumento identico a quello già operato per la posizione del ND.
2. L'Avv. Giambattista Rizza propone ricorso nell'interesse del ND, articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo, la difesa lamenta la violazione degli artt. 157 e segg., nonché 416 cod. pen., facendo presente che il reato di associazione per delinquere avrebbe dovuto intendersi estinto già alla data della pronuncia di secondo grado. Infatti, il Tribunale di Caltanissetta aveva precisato che la permanenza del delitto de quo era cessata il 07/01/2004 (statuizione coperta dal giudicato), indicando in 14 mesi e 24 giorni i periodi di sospensione dei termini di prescrizione: ne deriva che la causa estintiva, pur tenendo conto delle sospensioni appena ricordate, risultava maturata il 31/12/2013. 2.3 Con il secondo ed il terzo motivo, il difensore del ND deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 476, comma 2, cod. pen., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata. 3 La tesi difensiva è che nessuno degli atti falsificati di cui alla rubrica, ed intesi quali aventi forza fidefaciente, «era mai stato effettivamente formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni»: l'assunto non sarebbe stato oggetto di compiuta disamina da parte della Corte di appello, limitatasi a rilevare che gli atti in questione dovrebbero individuarsi (peraltro in via astratta) in quelli ove era consacrata l'avvenuta estirpazione degli impianti per mano dei venditori, come pure l'autorizzazione al reimpianto. Quegli atti, però, non provenivano affatto dalla pubblica amministrazione, visto che era stata falsificata la sottoscrizione del pubblico ufficiale incaricato di redigerli: e, se anche ciò fosse stato il risultato della condotta di un altro soggetto investito di funzioni pubbliche diverse (come il CH), il fatto non avrebbe potuto qualificarsi ai sensi dell'art. 476 cod. pen., norma che sanziona attività compiute da un pubblico ufficiale,ma nell'esercizio delle funzioni sue proprie.
3. Lo stesso Avv. Rizza propone un distinto ricorso anche per l'ZA, deducendo doglianze identiche a quelle di cui al secondo ed al terzo motivo dell'atto di impugnazione appena esaminato.
4. Il difensore del AR, Avv. Paolo Germano, avanza a sua volta ricorso, basato su motivi sovrapponibili a quelli proposti dalla difesa del ND. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In tema di dedotta prescrizione del reato associativo, il ricorso del ND appare inammissibile per manifesta infondatezza;
è invece fondata la doglianza proposta nell'interesse del AR.
1.1 Come sopra ricordato, entrambi gli imputati erano stati considerati promotori ed organizzatori della consorteria criminale, il che comporta una pena massima irrogabile pari ad anni 7 di reclusione;
inoltre, a pag. 81 della motivazione della sentenza di primo grado si indica la data del 07/01/2004 come cessazione della permanenza, e la conclusione appare ragionevole (oltre che non contestata) giacché si tratta del giorno in cui vennero eseguite le perquisizioni che portarono alla scoperta del sodalizio. Ne deriva che, muovendo da quella data, i termini massimi di prescrizione di 8 anni e 9 mesi per il AR, gravato da una recidiva ex art. 99, comma 1, - cod. pen. sarebbero maturati il 07/10/2012: pur tenendo conto dei periodi di sospensione, pari ad 1 anno, 2 mesi e 24 giorni, si perviene al 01/01/2015, data anteriore rispetto alla sentenza di appello. Va peraltro ricordato che, come già affermato a suo tempo dal Tribunale, occorre applicare il regime di cui alla legge n. 251/2005, sia considerando la data della decisione di primo grado (posteriore all'entrata in vigore della novella) sia perché da ritenere complessivamente più favorevole: ove si richiamassero le previsioni abrogate, infatti, già il termine ordinario di prescrizione sarebbe pari a 10 anni.
1.2 Il difensore del ND, invece, non tiene conto della peculiare recidiva contestata all'imputato, idonea a determinare una interruzione dei termini (rispetto a quelli ordinari, corrispondenti al massimo edittale di 7 anni) non già di un quarto, bensì della metà: stante il dies a quo del 07/01/2004, si perviene dunque al 07/07/2014 e, in ragione delle cause di sospensione già ricordate (espressamente non contestate ed anzi richiamate dalla difesa), al 01/10/2015, vale a dire prima della data odierna ma ben oltre la sentenza di appello. Tanto precisato, appare evidente come un motivo di ricorso che punti a far rilevare la prescrizione di un reato e che tuttavia si fondi su un calcolo erroneo dei relativi termini non possa che intendersi manifestamente infondato;
e l'inammissibilità del motivo risulta a fortiori dalla necessità di rilevare una obiettiva carenza di interesse, in capo al ricorrente, ai fini della proposizione della doglianza in esame. Infatti, a carico del ND non risulta disposto alcun trattamento sanzionatorio per il reato di associazione per delinquere, a dispetto della declaratoria di penale responsabilità: come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, a pag. 124, il computo muove da una pena base per il reato sub B1), ritenuto il più grave, poi dopo essersi tenuto conto della recidiva si registrano sei aumenti dovuti al cumulo giuridico, stante la ritenuta - identità di disegno criminoso con riguardo allo stesso reato di cui al capo B1) per continuazione interna, atteso che i fatti ivi contestati recano già un espresso riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen. - ed agli altri cinque addebiti di falso sub B4), B6), C1), D1 e AA1). A questo punto, è doveroso qui ribadire che un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. IV, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi). Il motivo appena esaminato, con riguardo alla posizione del ND, è peraltro l'unico afferente il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (che, come appena rilevato, sarebbe oggi prescritto ma non lo era nel momento della decisione di secondo grado, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa), mentre le doglianze ulteriori, 5 ammissibili e financo fondate, riguardano le contestazioni di falso materiale: ed il collegio ritiene perciò di richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato con esso contestato, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti» (Cass., Sez. V, n. 15599/2015 del 19/11/2014, Zagarella, Rv 263119).
2. I motivi di ricorso che riguardano la presunta, erronea applicazione dell'art. 476, comma 2, cod. pen. (e, in particolare, le correlate carenze motivazionali della pronuncia in epigrafe) meritano invece accoglimento. La tesi difensiva, comune alle posizioni di tutti gli imputati, è che le condotte di falso furono commesse in concreto con il loro concorso materiale e/o morale - dal CH o da altri soggetti intranei alla pubblica amministrazione perché in servizio presso l'I.P.A. di Caltanissetta: tuttavia, non risulterebbe che lo stesso CH o gli altri soggetti qualificati fossero addetti allo specifico ufficio preposto alla formazione ed al rilascio degli atti de quibus, neppure nella ipotetica veste di funzionari di fatto. In tal caso, costoro si sarebbero limitati ad approfittare (ed a consentire che i loro complici ne traessero utilità e profitto) della frequentazione dei locali dove gli atti in questione venivano predisposti, acquisendo modelli, documenti e firme - di terzi da duplicare: nel contesto - descritto, essi sarebbero pur sempre rimasti, partecipando alle condotte contestate in rubrica, soggetti che agirono come privati. In vero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che «in tema di falsità materiale, l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all'ambito di competenza funzionale dello stesso» (Cass., Sez. V, n. 4679 dell'11/01/2000, Tomassini, Rv 215981): la censura delle difese è perciò, in linea di principio, fondata. Né la Corte territoriale, né il Tribunale, hanno infatti inteso precisare quali fossero le funzioni del CH, costantemente indicato come "dipendente" (od altra espressione generica) dell'ente sopra ricordato;
si rende così necessario un nuovo esame della regiudicanda per chiarire tale, decisivo aspetto.
3. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. 6
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR VA, con riferimento al reato di cui al capo A), perché estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di tutti i ricorrenti, con riferimento ai reati di falso loro rispettivamente ascritti, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso di ND VA con riferimento al reato di cui al capo A). Così deciso il 10/06/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli Maurizio Fumo END esciziny DIPORTATA IN CANCELLERIA adel 10 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDISATIO Carmela Lancies une 7