Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di edilizia, si ha difformità totale della concessione quando la diversità concerna l'intera opera e sia accompagnata da trasformazioni tipologiche e planovolumetriche di tale entità da costituire uno stravolgimento complessivo dell'originario progetto, non più riferibile all'immobile realizzato (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva definito come totalmente difforme la costruzione di un muro divergente dalla concessione solo per altezza) .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2002, n. 25159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25159 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 30/10/2002
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - N. 1210
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARZANO SC - Consigliere - N. 000989/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA AN N. IL 11/07/1937;
2) OL NO N. IL 10/05/1938;
3) OS CE N. IL 18/10/1947;
avverso SENTENZA del 06/11/2001 CORTE APPELLO di TONO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento,
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento s. r. per archiviazione del reato per prescrizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - A GI TI. NO OL, SC OS, proprietario e committente dei lavori, il primo, esecutore dei lavori, il secondo, e direttore degli stessi, il terzo, veniva contestato il reato di cui all'art. 20, lett. b), l. 47/85, per avere realizzato un muro di contenimento di determinate dimensioni, in Asti nel mese di agosto 1997, in assenza di concessione edilizia essendo scaduta, quella rilasciata, il 14 maggio 1997.
Al TI, inoltre, veniva contestato altro reato, di cui all'art.20, lett. b), l. 47/85, per avere realizzato una tettoia di determinate dimensioni in assenza di concessione edilizia, per essere stati eseguiti i lavori, anche in questo caso, oltre un anno dal rilascio della concessione.
Al OL e allo stesso TI veniva contestato pure il reato di cui all'art. 13 L. 1086/1971, per avere realizzato il muro in cemento armato in assenza del progetto esecutivo e al OL il reato di cui all'art. 14 della predetta legge per avere omesso di presentare la denuncia dei lavori al Genio Civile.
2 - Il tribunale di Asti, con sentenza del 26 maggio 2000, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati ad essi ascritti ai capi c) e d), condannandoli alle pene di legge;
dichiarava, poi, n.d.p. nei confronti degli stessi, in ordine all'unico reato di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47 del 1985, così unificate le due ipotesi di cui ai capi a) e b), per essere il reato estinto per intervenuto rilascio di concessione edilizia in sanatoria.
Il tribunale, invero, dopo avere premesso di non incorrere nella violazione dell'art. 521 c.p.p., vertendosi, non in una ipotesi di modificazione, ma in una ipotesi di diversa qualificazione del fatto contestato, riteneva che, alla stregua degli atti, non poteva ragionevolmente affermarsi che la concessione fosse scaduta nel momento in cui erano stati, iniziati, che questi ultimi erano iniziati nell'aprile del 1997, nell'anno, quindi, dal rilascio della concessione.
Il tribunale, poi, prendeva atto che era stata rilasciata la concessione in sanatoria, accompagnata dalla prescrizione del parziale abbattimento del muro, prescrizione che risultava essere stata rispettata, e concludeva, come si è già detto, per la declaratoria di estinzione dei reati unificati di cui alla lett. a) e b) della rubrica.
3 - Il procuratore della Repubblica proponeva ricorso per Cassazione e, denunciando "inosservanza o erronea applicazione della legge penale", rilevava che "la concessione in sanatoria prevedeva la demolizione del muro costruito in difformità in relazione alla sua altezza" e deduceva che "la concessione in sanatoria è illegittima - e, quindi, va disapplicata - se essa contempli la modifica parziale di quanto edificato, giacché in tal modo non risulta realizzata la condizione del mancato contrasto dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune".
4 - La Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 agosto 2001, annullava con rinvio la sentenza impugnata affermando che, "ai sensi degli artt. 13 22 della legge urbanistica, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria quando l'opera eseguita è conforme - e nella specie non lo era - agli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda".
5 - La corte di appello di Torino, in sede di rinvio, con sentenza del 6 novembre 2001, rigettava, anzitutto, la richiesta - ex art. 604 c.p.p. in relazione all'art. 521 dello stesso codice - che gli atti fossero rimessi al p.m. di Asti per mancata correlazione tra il fatto contestato e quello giudicato.
La corte, sul punto, dopo avere sottolineato che i difensori avevano ravvisato il difetto di correlazione nell'essere stato contestato agli imputati di avere iniziato i lavori dopo la scadenza dell'anno dalla concessione, e nell'essere stato, invece, ritenuto in sentenza che i lavori erano stati eseguiti entro l'anno con le difformità, rispetto alla concessione, rilevate dalla pubblica amministrazione e contestate agli imputati, poneva in risalto che ostava, in ogni caso, all'accoglimento della richiesta la norma dell'art. 627 c.p.p., secondo la quale "non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizio o nel corso delle indagini preliminari". La corte, poi, affermato che il reato di cui alla lett. a) dell'art.20 della L. n. 47 del 1985, postula la realizzazione di opere in parziale difformità dalla concessione, osservava che, nel caso di specie, essendo emerso che l'altezza del muro di contenimento non era conforme agli strumenti urbanistici, tanto che ne era stata ordinata la demolizione, non poteva non ravvisarsi il reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge citata, trattandosi di opera in totale difformità dalla concessione, sicché doveva essere disattesa la richiesta di declaratoria di n.d.p. per estinzione del rato per prescrizione fondata sul presupposto che dovesse ravvisarsi nei fatti contestati il reato di cui alla lett. a) dell'anzidetto art. 20. La corte, infine, condannava gli imputati alle pene di legge.
6 - I difensori ricorrono per Cassazione denunciando tutti:
a - "violazione dell'art.. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 178, lett. b), c.p.p., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità", deducendo che "l'interesse a proporre l'eccezione di difetto di correlazione tra accusa e sentenza è sorto solo a seguito dell'impugnazione proposta dal p.m., sicché non si era verificata la decadenza contemplata dal comma 4 dell'art. 627 c.p.p.";
b - "illogicità della motivazione", deducendo che l'ipotesi di cui alla lett. b), dell'art. 20 della L. n. 47 del 1985, risulta integrata soltanto dall'esecuzione di opere in difformità totale dalla concessione, cioè di opere totalmente difformi da quelle per le quali la stessa sia intervenuta e che danno luogo ad un'opera completamente diversa, sicché, se nel manufatto non ricorrono, come non ricorrono nel caso di specie, tali caratteristiche, si rientra nell'ipotesi, di cui alla lettera a), di parziale difformità, a nulla rilevando che la parte difforme non sia conforme agli strumenti urbanistici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
a - La norma dell'art. 627 c.p.p. non lascia spazio a interpretazioni diverse da quella che ne ha dato la corte di merito richiamandosi anche alla giurisprudenza di questa Suprema Corte.
"Nel giudizio di rinvio - così Cass., 9 luglio 1992, Frattini;
conformi, Cass., 9 aprile 1999, Pelliccio;
12 luglio 1996, Scali - non possono proporsi nullità - anche assolute - o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari;
ne' tali nullità o inammissibilità possono essere dedotte quale motivo di un nuovo ricorso per Cassazione, ossia come mezzo di. annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della suprema corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese quelle eventuali nullità".
b - È vero che l'interesse ad impugnare sul punto è sorto, per gli imputati, solo a seguito della impugnazione del p.m.. Ma, sta di fatto che quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione sul presupposto che il fatto fosse quello definito dal tribunale, il quale, come si è visto, ha escluso che, come contestato, i lavori fossero stati eseguiti oltre l'anno dalla concessione e, quindi, in assenza di concessione e ha, invece, ritenuto che i lavori fossero stati eseguiti nell'anno dalla concessione e, dunque, in costanza della concessione, anche se in difformità.
La Corte di Cassazione, quindi, ha deciso una fattispecie in cui il fatto era quello accertato con la sentenza dal giudice di merito e l'inoppugnabilità della sentenza della Corte di Cassazione fa sì, per l'appunto, che, allorché venga ritenuto in sentenza un fatto diverso, la nullità di ordine intermedio di cui all'art. 522, - qualora la sentenza pronunci, invece, anche per un fatto nuovo la nullità ravvisabile è la nullità assoluta di cui all'art. 179, comma 1, c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. b), stesso codice
(Cass., 9 novembre 1992, Barrago) - non possa essere più eccepita, nè rilevata nel giudizio di rinvio.
c - È, infine, da mettere in evidenza che, a ben vedere, gli imputati non hanno alcun interesse a eccepire la nullità di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. per la decisiva ragione che, mentre era stato loro contestato di avere eseguito i lavori oltre l'anno dal rilascio della concessione e, quindi, in. assenza della concessione - con tutte le conseguenze quanto alla sicura applicabilità dell'art. 20, lett. b), il quale prevede testualmente anche l'ipotesi della costruzione in assenza della concessione - il tribunale ha, invece, affermato che le opere erano state eseguite entro l'anno dal rilascio della concessione, anche se in difformità da quest'ultima, ed è proprio questa puntualizzazione in fatto del tribunale che consente agli imputati di sostenere, con il secondo motivo, la tesi della difformità parziale rispetto alla concessione e, dunque, la tesi della prescrizione.
2 - Il secondo motivo è fondato.
Risulta dalla sentenza del tribunale che i lavori, eseguiti nell'anno dal rilascio della concessione, sono stati eseguiti, non in totale difformità, ma in difformità dalla concessione e la stessa corte di appello, nonostante parli di totale difformità, finisce poi per affermare che il muro di contenimento era difforme rispetto a quanto oggetto di concessione solo per l'altezza, con la conseguenza che buona parte del muro lunghezza, per esempio - era conforme alla concessione, sicché deve ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 20, lett. a), della legge n. 47 del 1985 sulla base delle stesse sentenze di merito.
D'altro canto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non lascia adito a dubbi allorché si interessa della difformità totale, avendo affermato che la difformità totale è configurabile soltanto quando la diversità concerne l'intera opera e sia accompagnata da trasformazioni tipologiche e planovolumetriche di tale entità da costituire stravolgimento complessivo dell'originario progetto, non più riferibile all'immobile realizzato (Cass., 3 marzo 1992, p.m. in proc. Rapis ed altro;
rv. 190478) e di tale entità da stravolgere l'originario progetto non più riferibile all'immobile realizzato nelle sentenze di merito non v'è traccia alcuna.
3 - Ciò premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2003