CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 16918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16918 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4608/2021 R.G. proposto da: MAD srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Francesco Vago;
- ricorrente -
contro Banco BPM spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Dalpiaz, Ruggero RI e AN LO;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1835/2020 pubblicata il 29 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026 dal Consigliere IO AV;
Oggetto: risoluzione contratto Civile Sent. Sez. 2 Num. 16918 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 29/05/2026 2 lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Celentano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi l’Avv. Paolo Francesco Vago per la parte ricorrente e l’Avv. Ruggero RI, per parte controricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 80 del 2014 il Tribunale di Piacenza ha accolto l’opposizione proposta da Banca Italease spa, incorporante per fusione Mercantile Leasing spa, avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di MAD NE AG DE srl, con il quale era stato ingiunto alla medesima Mercantile Leasing spa il pagamento di € 69.778,32 a saldo del corrispettivo dovuto per la vendita in suo favore di cinque macchine agricole oggetto di locazione finanziaria a AS LI. Il 7 dicembre 2007 Mercantile Leasing spa aveva stipulato con SS LI un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto cinque macchine agricole fornite da MAD, con cui l’utilizzatore aveva concordato prezzo e modalità di consegna, pattuendo una condizione risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento da parte dell’utilizzatore. Nell’accordo è stato pure previsto che il contratto era da intendersi concluso al ricevimento da parte di Mercantile Leasing dell’accettazione dell’ordine e che questo poteva essere risolto in caso di mancata ricezione della documentazione richiesta dalla stessa Mercantile Leasing entro tre mesi da tale accettazione. Il 18 gennaio 2008 Mercantile Leasing ha comunicato a MAD che, attesa la non meritevolezza dell’utilizzatore AS LI di ricevere il finanziamento, aveva risolto il contratto di locazione finanziaria per fatto e colpa dell’utilizzatore. MAD ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1835/2020, ha rigettato. MAD srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. 3 Banco BPM spa, già Banca Italease spa, ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratore generale, nella persona del cons. Carmelo Celentano, ha depositato memoria con le sue conclusioni;
anche le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il controricorrente ha eccepito la tardività della notifica del ricorso per cassazione, in quanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la sentenza di appello sarebbe stata notificata ai difensori della ricorrente in data 30 giugno 2020, come risulta dalla documentazione allegata. Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 29 settembre 2020 e non, come avvenuto, il 29 gennaio successivo. 1.1. L’eccezione è fondata. La Suprema Corte ha precisato che, nelle ipotesi in cui il ricorrente nulla deduca circa la notifica della sentenza (come nella presente causa) ovvero neghi che essa sia avvenuta, l’affermazione del controricorrente che, al contrario, sostenga che la sentenza è stata notificata ha il significato di opporre, alla stregua di una vera e propria eccezione, la necessità che, nella fattispecie, trovi applicazione un diverso regime quanto al termine per impugnare. In quanto tale, come qualsiasi allegazione di un fatto idoneo in astratto a paralizzare la domanda di controparte, è il controricorrente che deve darne la prova, potendo siffatta prospettazione incidere, ove fondata, sul piano della ammissibilità del ricorso e non su quello della sua procedibilità (Cass. Sez. 3, n. 11319 del 29 aprile 2025). Nel caso in esame, la prova in questione è stata fornita, dovendosi confermare, in seguito allo scrutinio della copia della sentenza notificata agli atti, le date sopra riportate. Non rileva, ai nostri fini, come esattamente osservato dalla Procura generale, che il deposito della sentenza notificata contenga una copia 4 informatica, non recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, ossia numero cronologico e data (profilo, comunque, non contestato da parte ricorrente). Infatti, questa Suprema Corte ha chiarito che l’onere del deposito di copia può essere assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione (Cass. Sez. 3, n. 12971 del 13 maggio 2024). Siffatto principio appare applicabile anche in questo caso, tenuto conto della circostanza che il provvedimento emesso come documento informatico e sottoscritto con firma digitale, depositato nel fascicolo tramite l’applicativo informatico, ai sensi dell’art. 15 del d.m. n. 44 del 2011, è pubblicato non più attraverso la materiale apposizione del deposito e della relativa certificazione da parte del cancelliere, ma con l’accettazione del deposito telematico del provvedimento e l’attribuzione, mediante il sistema informatico, del numero identificativo e della data dell’adempimento, con inserimento nel fascicolo informatico e conseguente ostensibilità agli interessati e, dunque, ai difensori delle parti;
ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici (Cass. Sez. 3, n. 13198 del 18 maggio 2025). 2. Sostiene parte ricorrente che sarebbe stata omessa la produzione dei files di notifica del controricorso, della procura e delle successive PEC di accettazione e consegna in formato .eml o .msg. 5 A suo avviso, dal 31 marzo 2021 (data di deposito del controricorso), pur essendo ancora ammissibile il deposito cartaceo di ricorso o controricorso cartacei, non sarebbe più stato possibile depositare in cartaceo gli atti nativi digitali e le relative notifiche. Ciò perché dal 31 marzo 2021 sarebbe stata operativa la piattaforma PCT della Corte di cassazione, per cui sarebbe stato obbligatorio il deposito telematico degli atti .pdf-nativi, dei documenti elettronici e delle notifiche a mezzo PEC. Indica a sostegno della sua tesi delle sentenze di legittimità che avrebbero affermato il principio secondo cui l’atto notificato a mezzo di posta elettronica avrebbe dovuto essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg e all’inserimento dei dati identificativi nel file “datiAttoxlm”, atteso che solo tali forme avrebbero permesso di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Detto principio si spiegherebbe perché, mentre l’originale cartaceo, se scansionato, non perderebbe il suo intrinseco contenuto, essendo un insieme di parole, il documento informatico stampato su carta perderebbe completamente tutti gli intrinseci suoi contenuti telematici e, per l’effetto, ogni validità. Senza i files digitali, quindi, non si permetterebbe alla Suprema Corte, prima ancora d’entrare nel merito della questione di legittimità, di sindacare sulla regolarità della notifica effettuata telematicamente. Non vi sarebbero state, poi, attestazioni di conformità agli originali digitali delle stampe dei messaggi PEC di accettazione e di consegna, che sarebbero stati documenti distinti e successivi alla notifica, parificabili, nella notifica cartacea per posta, alla distinta postale di accettazione ed alla cartolina verde di consegna. Secondo la parte ricorrente, non vi sarebbero stati file pdf nativi firmati digitalmente, né file con estensione .elm o .msg, né i dati 6 identificativi file datiAtti.xml. Pertanto, anche ipotizzando che fosse ancora ammissibile all’epoca il deposito cartaceo di atti pdf-nativi digitali, si sarebbe imposto il rigoroso obbligo delle seguenti plurime attestazioni di conformità: a) delle copie cartacee di tutti gli atti digitali (.pdf nativi) allegati alla PEC di notifica, che nello specifico avrebbero dovuto essere il controricorso, la procura alle liti e la contestuale relata di notifica;
b) delle copie cartacee della PEC di invio e, soprattutto, delle successive PEC di accettazione e di consegna del messaggio di posta elettronica, che avrebbero rappresentato e comprovato le successive modalità di notifica. Infine, la comunicazione ex art. 377 c.p.c. di fissazione dell’udienza avrebbe invitato i difensori delle parti a depositare in via telematica sulla piattaforma PCT, entro dieci giorni, copie informatiche. Sarebbe stato onere dell’avv. Stefano Dalpiaz depositare in formato elettronico i file pdf-nativi e le PEC di accettazione e consegna. 2.1. La difesa è priva di pregio. Innanzitutto, si osserva che, agli atti, risulta esservi il controricorso, tempestivamente depositato, con allegati la procura speciale, la relata di notifica e le ricevute di accettazione e consegna, con tanto di attestazione di conformità all’originale del difensore di parte controricorrente. La produzione in esame è avvenuta in formato sia cartaceo sia telematico. Inoltre, si sottolinea che la nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato (Cass. Sez. 1, n. 3455 del 15 febbraio 2007). Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del controricorso proprio nella memoria;
pertanto, l’eccezione va rigettata. 7 Priva di rilievo diviene, quindi, la censura ai sensi dell’art. 377 c.p.c. 3. Parte ricorrente contesta, altresì, la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata. A monte, infatti, vi sarebbe stato sempre il vizio di una allegazione cartacea relativa alla asserita notifica a mezzo PEC, senza la produzione telematica delle ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml o .msg, con l’inserimento dei dati identificativi nel file datiAtto.xml., al fine di porre al vaglio della Suprema Corte l’esatto contenuto degli atti notificati, pena l’inesistenza della notifica. Sarebbe seguito, poi, nel merito, ma non meno rilevante, l’accertamento dell’idoneità di una siffatta notifica a comportare l’applicazione del termine breve per impugnare, al fine di valutare la tempestività del ricorso. La Suprema Corte, infatti, avrebbe statuito (Cass. n. 6130/2011; Cass., Sez. Un., n. 6298/2019 e Cass. Sez. 1, n. 18558/2025) che, per prodursi gli effetti legati all’applicazione del termine breve di impugnazione non avrebbe avuto rilievo la mera prova della conoscenza della sentenza in capo alla parte ricorrente, ma sarebbe servita la dimostrazione di un formale chiaro atto di notifica della sentenza ad opera della parte avversa, allo scopo processuale di dare luogo alla riduzione dei termini per impugnare. Sempre la Corte di cassazione avrebbe chiarito che tutte le volte che il vizio di notifica avesse compresso il pieno diritto di difesa, non avrebbe potuto esservi riduzione del termine ad impugnare perché, altrimenti, si sarebbe sanato un comportamento, errore o vizio, spesso cagionati dal notificante, ingiustamente gravandone gli effetti nefasti sul soggetto notificato. Contrariamente a quanto argomentato dal Procuratore Generale, per vagliare l’applicazione del termine breve ad impugnare, prima ancora di disquisire in merito alla mancanza di stampigliatura apposta dal cancelliere, atto similare alla pubblicazione della 8 sentenza (apposizione della data di deposito e numero di registrazione in apposito registro), sarebbe stato necessario, invece, esaminare la relata di notifica. Infatti, l’analisi della relata di notifica - nella notifica per PEC sempre disgiunta dall’effettivo atto notificato - avrebbe permesso di comprendere la portata e gravità della lesione del diritto di difesa, posto che era nella relata che si sarebbero racchiusi e avrebbero dovuto essere specificati gli elementi essenziali della notificazione. Non a caso nel controricorso non sarebbe mai stata menzionata la relata di notifica, sul punto limitandosi a dedurre che la sentenza della corte d’appello sarebbe stata notificata all’avv. Paolo Francesco Vago ed all’avv. Laura Veronesi, difensori in appello di MAD, a mezzo PEC, in data 30 giugno 2020. Sarebbe mancata, invece, nel controricorso, la doverosa indicazione del soggetto notificante, dell’avvocato e del mandato in forza dei quali, si sarebbe dato impulso alla notifica (controricorso inammissibile per difetto di autosufficienza). Non sarebbe stato riportato il testo della relata di notifica, perché in esso non sarebbe mai stato indicato il termine giuridico “SENTENZA”, termine necessario e doveroso per significare al destinatario la natura del disgiunto atto notificato e, soprattutto, essenziale per fare decorrere i termini brevi ad impugnare. Non sarebbe stato indicato il testo della relata di notifica, perché in esso sarebbe stata citata come parte notificante “BANCO BPM S.p.A. (C.F. 09722490969)” soggetto mai menzionato nell’impugnata sentenza;
con l’ulteriore precisazione che sia la relata di notifica, che la sentenza, non avrebbero fornito indicazioni del subentro del soggetto notificante nella posizione di una delle parti menzionate nella sentenza. Sarebbe stato richiamato, poi, il nome dell’avv. Stefano Dalpiaz in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c., ma nel presente giudizio l’unica procura alle liti rilasciata da Banco BPM S.p.A. a tale difensore 9 sarebbe stata quella del 4 marzo 2021, dunque in data successiva alla notifica del ricorso per cassazione. Il riferimento all’art. 83 c.p.c. sarebbe stato, comunque, del tutto generico, perché non sarebbe stata indicata una specifica procura in atti, in realtà all’epoca inesistente. In particolare, nel Fascicolo Informatico PCT della Corte di cassazione vi sarebbe stata la comparsa costitutiva in appello della convenuta Banca Italease SPA (c.f. 09722490969), ove si sarebbe affermato che la procura sarebbe stata rilasciata in calce all’atto d’appello: peraltro, nel fascicolo del controricorrente - gradi di merito del Fascicolo Informatico PCT non ci sarebbe stato tale atto d’appello con la procura in calce. Sarebbero mancati, dunque, nella relata di notifica, tre elementi essenziali, quali il termine sentenza, il riferimento della parte notificante ad una delle parti in sentenza, ed anche la procura alle liti, che legittimasse il legale a provvedere a detto incombente: ognuna di tali insanabili mancanze avrebbe leso gravemente il diritto di difesa ad impugnare. 3.1. Le critiche del controricorrente sono infondate. La materia è disciplinata ratione temporis dall’art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179 del 2012, nel testo successivo alle modifiche del d.l. 59 del 2016 ed anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 14 del 2019 (entrate in vigore solo nel 2022). L’art. 16 bis cit. fissava questa regola: “il difensore [può] estrarre con modalità telematiche (...) copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente [tra cui "gli atti processuali di parte"] ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche (...) estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale”. L’avvocato, dunque, ben avrebbe potuto estrarre copia cartacea o digitale delle relate della notifica effettuata a mezzo PEC e depositarle, attestandone la conformità all'originale. 10 Lo ha affermato, sia pure in diversa fattispecie, questa stessa Suprema Corte, laddove ha dichiarato che “nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all’originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch’essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l’improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec” (Cass. Sez. 3, n. 33443 del 14 novembre 2022). In conclusione, la prova dell’avvenuta notifica della sentenza, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., è validamente fornita mediante il deposito, in formato *.pdf, del file contenente il messaggio PEC di notifica della sentenza. Tale file deve ovviamente essere corredato dalla dichiarazione di conformità del suddetto file ad un documento originale informatico firmato digitalmente. Nel caso di specie, la parte controricorrente ha documentato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, depositando copia informatica in formato *.pdf, corredata dell’attestazione di conformità agli originali informatici, da cui sono stati tratti dei file contenenti la sentenza d’appello, e della prova dell’avvenuta notificazione di essa, a mezzo PEC. Al riguardo, trova applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che 11 la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore (Cass. Sez. 3, n. 25686 del 4 settembre 2023). La notifica in esame presenta tutti i requisiti considerati sufficienti dalla giurisprudenza per rendere possibile la decorrenza del termine c.d. breve di impugnazione. Nessuna compromissione del diritto di difesa di parte ricorrente è, poi, dato ravvisare, considerato che la sentenza è stata notificata nella sua interezza con, al suo interno, l’indicazione dei nomi delle parti e dei loro difensori e del relativo numero e r.g. Quanto alle doglianze riguardanti la relata di notifica, non si comprende come queste possano rilevare, atteso che la sentenza de qua è menzionata e che il nome del soggetto per conto del quale la detta notifica avviene non può incidere sul menzionato termine c.d. breve. Nessun problema di autosufficienza del ricorso, poi, vi è, atteso che è sufficiente il rinvio alla sentenza notificata. Per quel che concerne la procura del difensore di parte controricorrente, si sottolinea che la sentenza di appello ne attesta l’esistenza e che la giurisprudenza di legittimità afferma che con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 5, n. 29779 del 19 novembre 2024). In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia, infine, che alcun rilievo potrebbe avere l’emergenza sanitaria ricollegata alla diffusione del c.d. Covid-19, poiché la sola disciplina emergenziale per il processo 12 civile (racchiusa nell’art. 83 legge n. 271 del 2020) era articolata in due fasi: a) una prima, dal 9 marzo all’11 maggio 2020; b) una seconda, dal 12 maggio al 31 luglio, l’una e l’altra oggetto di misure ad hoc dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Dal 9 marzo all’11 maggio 2020 il legislatore ha previsto il rinvio ex lege delle udienze e la sospensione dei termini. Ne sono stati esclusi taluni procedimenti civili in vario modo contraddistinti dal requisito della urgenza (per scelta normativa o per provvedimento discrezionale del magistrato). Dal 12 maggio al 31 luglio è stato, poi, in particolare previsto che i capi degli uffici potessero adottare, insieme ad altri provvedimenti organizzativi, delle misure tipiche relative alla fissazione e trattazione degli affari giudiziari allo scopo di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Nessuna delle richiamate prescrizioni ha avuto una qualche incidenza nella presente vicenda, come si può ricavare dall’esame delle date rilevanti riportate in motivazione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore». 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IO AV EN AS
- ricorrente -
contro Banco BPM spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Dalpiaz, Ruggero RI e AN LO;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1835/2020 pubblicata il 29 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026 dal Consigliere IO AV;
Oggetto: risoluzione contratto Civile Sent. Sez. 2 Num. 16918 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 29/05/2026 2 lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Celentano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi l’Avv. Paolo Francesco Vago per la parte ricorrente e l’Avv. Ruggero RI, per parte controricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 80 del 2014 il Tribunale di Piacenza ha accolto l’opposizione proposta da Banca Italease spa, incorporante per fusione Mercantile Leasing spa, avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di MAD NE AG DE srl, con il quale era stato ingiunto alla medesima Mercantile Leasing spa il pagamento di € 69.778,32 a saldo del corrispettivo dovuto per la vendita in suo favore di cinque macchine agricole oggetto di locazione finanziaria a AS LI. Il 7 dicembre 2007 Mercantile Leasing spa aveva stipulato con SS LI un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto cinque macchine agricole fornite da MAD, con cui l’utilizzatore aveva concordato prezzo e modalità di consegna, pattuendo una condizione risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento da parte dell’utilizzatore. Nell’accordo è stato pure previsto che il contratto era da intendersi concluso al ricevimento da parte di Mercantile Leasing dell’accettazione dell’ordine e che questo poteva essere risolto in caso di mancata ricezione della documentazione richiesta dalla stessa Mercantile Leasing entro tre mesi da tale accettazione. Il 18 gennaio 2008 Mercantile Leasing ha comunicato a MAD che, attesa la non meritevolezza dell’utilizzatore AS LI di ricevere il finanziamento, aveva risolto il contratto di locazione finanziaria per fatto e colpa dell’utilizzatore. MAD ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1835/2020, ha rigettato. MAD srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. 3 Banco BPM spa, già Banca Italease spa, ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratore generale, nella persona del cons. Carmelo Celentano, ha depositato memoria con le sue conclusioni;
anche le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il controricorrente ha eccepito la tardività della notifica del ricorso per cassazione, in quanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la sentenza di appello sarebbe stata notificata ai difensori della ricorrente in data 30 giugno 2020, come risulta dalla documentazione allegata. Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 29 settembre 2020 e non, come avvenuto, il 29 gennaio successivo. 1.1. L’eccezione è fondata. La Suprema Corte ha precisato che, nelle ipotesi in cui il ricorrente nulla deduca circa la notifica della sentenza (come nella presente causa) ovvero neghi che essa sia avvenuta, l’affermazione del controricorrente che, al contrario, sostenga che la sentenza è stata notificata ha il significato di opporre, alla stregua di una vera e propria eccezione, la necessità che, nella fattispecie, trovi applicazione un diverso regime quanto al termine per impugnare. In quanto tale, come qualsiasi allegazione di un fatto idoneo in astratto a paralizzare la domanda di controparte, è il controricorrente che deve darne la prova, potendo siffatta prospettazione incidere, ove fondata, sul piano della ammissibilità del ricorso e non su quello della sua procedibilità (Cass. Sez. 3, n. 11319 del 29 aprile 2025). Nel caso in esame, la prova in questione è stata fornita, dovendosi confermare, in seguito allo scrutinio della copia della sentenza notificata agli atti, le date sopra riportate. Non rileva, ai nostri fini, come esattamente osservato dalla Procura generale, che il deposito della sentenza notificata contenga una copia 4 informatica, non recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, ossia numero cronologico e data (profilo, comunque, non contestato da parte ricorrente). Infatti, questa Suprema Corte ha chiarito che l’onere del deposito di copia può essere assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione (Cass. Sez. 3, n. 12971 del 13 maggio 2024). Siffatto principio appare applicabile anche in questo caso, tenuto conto della circostanza che il provvedimento emesso come documento informatico e sottoscritto con firma digitale, depositato nel fascicolo tramite l’applicativo informatico, ai sensi dell’art. 15 del d.m. n. 44 del 2011, è pubblicato non più attraverso la materiale apposizione del deposito e della relativa certificazione da parte del cancelliere, ma con l’accettazione del deposito telematico del provvedimento e l’attribuzione, mediante il sistema informatico, del numero identificativo e della data dell’adempimento, con inserimento nel fascicolo informatico e conseguente ostensibilità agli interessati e, dunque, ai difensori delle parti;
ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici (Cass. Sez. 3, n. 13198 del 18 maggio 2025). 2. Sostiene parte ricorrente che sarebbe stata omessa la produzione dei files di notifica del controricorso, della procura e delle successive PEC di accettazione e consegna in formato .eml o .msg. 5 A suo avviso, dal 31 marzo 2021 (data di deposito del controricorso), pur essendo ancora ammissibile il deposito cartaceo di ricorso o controricorso cartacei, non sarebbe più stato possibile depositare in cartaceo gli atti nativi digitali e le relative notifiche. Ciò perché dal 31 marzo 2021 sarebbe stata operativa la piattaforma PCT della Corte di cassazione, per cui sarebbe stato obbligatorio il deposito telematico degli atti .pdf-nativi, dei documenti elettronici e delle notifiche a mezzo PEC. Indica a sostegno della sua tesi delle sentenze di legittimità che avrebbero affermato il principio secondo cui l’atto notificato a mezzo di posta elettronica avrebbe dovuto essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg e all’inserimento dei dati identificativi nel file “datiAttoxlm”, atteso che solo tali forme avrebbero permesso di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Detto principio si spiegherebbe perché, mentre l’originale cartaceo, se scansionato, non perderebbe il suo intrinseco contenuto, essendo un insieme di parole, il documento informatico stampato su carta perderebbe completamente tutti gli intrinseci suoi contenuti telematici e, per l’effetto, ogni validità. Senza i files digitali, quindi, non si permetterebbe alla Suprema Corte, prima ancora d’entrare nel merito della questione di legittimità, di sindacare sulla regolarità della notifica effettuata telematicamente. Non vi sarebbero state, poi, attestazioni di conformità agli originali digitali delle stampe dei messaggi PEC di accettazione e di consegna, che sarebbero stati documenti distinti e successivi alla notifica, parificabili, nella notifica cartacea per posta, alla distinta postale di accettazione ed alla cartolina verde di consegna. Secondo la parte ricorrente, non vi sarebbero stati file pdf nativi firmati digitalmente, né file con estensione .elm o .msg, né i dati 6 identificativi file datiAtti.xml. Pertanto, anche ipotizzando che fosse ancora ammissibile all’epoca il deposito cartaceo di atti pdf-nativi digitali, si sarebbe imposto il rigoroso obbligo delle seguenti plurime attestazioni di conformità: a) delle copie cartacee di tutti gli atti digitali (.pdf nativi) allegati alla PEC di notifica, che nello specifico avrebbero dovuto essere il controricorso, la procura alle liti e la contestuale relata di notifica;
b) delle copie cartacee della PEC di invio e, soprattutto, delle successive PEC di accettazione e di consegna del messaggio di posta elettronica, che avrebbero rappresentato e comprovato le successive modalità di notifica. Infine, la comunicazione ex art. 377 c.p.c. di fissazione dell’udienza avrebbe invitato i difensori delle parti a depositare in via telematica sulla piattaforma PCT, entro dieci giorni, copie informatiche. Sarebbe stato onere dell’avv. Stefano Dalpiaz depositare in formato elettronico i file pdf-nativi e le PEC di accettazione e consegna. 2.1. La difesa è priva di pregio. Innanzitutto, si osserva che, agli atti, risulta esservi il controricorso, tempestivamente depositato, con allegati la procura speciale, la relata di notifica e le ricevute di accettazione e consegna, con tanto di attestazione di conformità all’originale del difensore di parte controricorrente. La produzione in esame è avvenuta in formato sia cartaceo sia telematico. Inoltre, si sottolinea che la nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato (Cass. Sez. 1, n. 3455 del 15 febbraio 2007). Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del controricorso proprio nella memoria;
pertanto, l’eccezione va rigettata. 7 Priva di rilievo diviene, quindi, la censura ai sensi dell’art. 377 c.p.c. 3. Parte ricorrente contesta, altresì, la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata. A monte, infatti, vi sarebbe stato sempre il vizio di una allegazione cartacea relativa alla asserita notifica a mezzo PEC, senza la produzione telematica delle ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml o .msg, con l’inserimento dei dati identificativi nel file datiAtto.xml., al fine di porre al vaglio della Suprema Corte l’esatto contenuto degli atti notificati, pena l’inesistenza della notifica. Sarebbe seguito, poi, nel merito, ma non meno rilevante, l’accertamento dell’idoneità di una siffatta notifica a comportare l’applicazione del termine breve per impugnare, al fine di valutare la tempestività del ricorso. La Suprema Corte, infatti, avrebbe statuito (Cass. n. 6130/2011; Cass., Sez. Un., n. 6298/2019 e Cass. Sez. 1, n. 18558/2025) che, per prodursi gli effetti legati all’applicazione del termine breve di impugnazione non avrebbe avuto rilievo la mera prova della conoscenza della sentenza in capo alla parte ricorrente, ma sarebbe servita la dimostrazione di un formale chiaro atto di notifica della sentenza ad opera della parte avversa, allo scopo processuale di dare luogo alla riduzione dei termini per impugnare. Sempre la Corte di cassazione avrebbe chiarito che tutte le volte che il vizio di notifica avesse compresso il pieno diritto di difesa, non avrebbe potuto esservi riduzione del termine ad impugnare perché, altrimenti, si sarebbe sanato un comportamento, errore o vizio, spesso cagionati dal notificante, ingiustamente gravandone gli effetti nefasti sul soggetto notificato. Contrariamente a quanto argomentato dal Procuratore Generale, per vagliare l’applicazione del termine breve ad impugnare, prima ancora di disquisire in merito alla mancanza di stampigliatura apposta dal cancelliere, atto similare alla pubblicazione della 8 sentenza (apposizione della data di deposito e numero di registrazione in apposito registro), sarebbe stato necessario, invece, esaminare la relata di notifica. Infatti, l’analisi della relata di notifica - nella notifica per PEC sempre disgiunta dall’effettivo atto notificato - avrebbe permesso di comprendere la portata e gravità della lesione del diritto di difesa, posto che era nella relata che si sarebbero racchiusi e avrebbero dovuto essere specificati gli elementi essenziali della notificazione. Non a caso nel controricorso non sarebbe mai stata menzionata la relata di notifica, sul punto limitandosi a dedurre che la sentenza della corte d’appello sarebbe stata notificata all’avv. Paolo Francesco Vago ed all’avv. Laura Veronesi, difensori in appello di MAD, a mezzo PEC, in data 30 giugno 2020. Sarebbe mancata, invece, nel controricorso, la doverosa indicazione del soggetto notificante, dell’avvocato e del mandato in forza dei quali, si sarebbe dato impulso alla notifica (controricorso inammissibile per difetto di autosufficienza). Non sarebbe stato riportato il testo della relata di notifica, perché in esso non sarebbe mai stato indicato il termine giuridico “SENTENZA”, termine necessario e doveroso per significare al destinatario la natura del disgiunto atto notificato e, soprattutto, essenziale per fare decorrere i termini brevi ad impugnare. Non sarebbe stato indicato il testo della relata di notifica, perché in esso sarebbe stata citata come parte notificante “BANCO BPM S.p.A. (C.F. 09722490969)” soggetto mai menzionato nell’impugnata sentenza;
con l’ulteriore precisazione che sia la relata di notifica, che la sentenza, non avrebbero fornito indicazioni del subentro del soggetto notificante nella posizione di una delle parti menzionate nella sentenza. Sarebbe stato richiamato, poi, il nome dell’avv. Stefano Dalpiaz in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c., ma nel presente giudizio l’unica procura alle liti rilasciata da Banco BPM S.p.A. a tale difensore 9 sarebbe stata quella del 4 marzo 2021, dunque in data successiva alla notifica del ricorso per cassazione. Il riferimento all’art. 83 c.p.c. sarebbe stato, comunque, del tutto generico, perché non sarebbe stata indicata una specifica procura in atti, in realtà all’epoca inesistente. In particolare, nel Fascicolo Informatico PCT della Corte di cassazione vi sarebbe stata la comparsa costitutiva in appello della convenuta Banca Italease SPA (c.f. 09722490969), ove si sarebbe affermato che la procura sarebbe stata rilasciata in calce all’atto d’appello: peraltro, nel fascicolo del controricorrente - gradi di merito del Fascicolo Informatico PCT non ci sarebbe stato tale atto d’appello con la procura in calce. Sarebbero mancati, dunque, nella relata di notifica, tre elementi essenziali, quali il termine sentenza, il riferimento della parte notificante ad una delle parti in sentenza, ed anche la procura alle liti, che legittimasse il legale a provvedere a detto incombente: ognuna di tali insanabili mancanze avrebbe leso gravemente il diritto di difesa ad impugnare. 3.1. Le critiche del controricorrente sono infondate. La materia è disciplinata ratione temporis dall’art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179 del 2012, nel testo successivo alle modifiche del d.l. 59 del 2016 ed anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 14 del 2019 (entrate in vigore solo nel 2022). L’art. 16 bis cit. fissava questa regola: “il difensore [può] estrarre con modalità telematiche (...) copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente [tra cui "gli atti processuali di parte"] ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche (...) estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale”. L’avvocato, dunque, ben avrebbe potuto estrarre copia cartacea o digitale delle relate della notifica effettuata a mezzo PEC e depositarle, attestandone la conformità all'originale. 10 Lo ha affermato, sia pure in diversa fattispecie, questa stessa Suprema Corte, laddove ha dichiarato che “nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all’originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch’essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l’improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec” (Cass. Sez. 3, n. 33443 del 14 novembre 2022). In conclusione, la prova dell’avvenuta notifica della sentenza, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., è validamente fornita mediante il deposito, in formato *.pdf, del file contenente il messaggio PEC di notifica della sentenza. Tale file deve ovviamente essere corredato dalla dichiarazione di conformità del suddetto file ad un documento originale informatico firmato digitalmente. Nel caso di specie, la parte controricorrente ha documentato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, depositando copia informatica in formato *.pdf, corredata dell’attestazione di conformità agli originali informatici, da cui sono stati tratti dei file contenenti la sentenza d’appello, e della prova dell’avvenuta notificazione di essa, a mezzo PEC. Al riguardo, trova applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che 11 la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore (Cass. Sez. 3, n. 25686 del 4 settembre 2023). La notifica in esame presenta tutti i requisiti considerati sufficienti dalla giurisprudenza per rendere possibile la decorrenza del termine c.d. breve di impugnazione. Nessuna compromissione del diritto di difesa di parte ricorrente è, poi, dato ravvisare, considerato che la sentenza è stata notificata nella sua interezza con, al suo interno, l’indicazione dei nomi delle parti e dei loro difensori e del relativo numero e r.g. Quanto alle doglianze riguardanti la relata di notifica, non si comprende come queste possano rilevare, atteso che la sentenza de qua è menzionata e che il nome del soggetto per conto del quale la detta notifica avviene non può incidere sul menzionato termine c.d. breve. Nessun problema di autosufficienza del ricorso, poi, vi è, atteso che è sufficiente il rinvio alla sentenza notificata. Per quel che concerne la procura del difensore di parte controricorrente, si sottolinea che la sentenza di appello ne attesta l’esistenza e che la giurisprudenza di legittimità afferma che con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 5, n. 29779 del 19 novembre 2024). In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia, infine, che alcun rilievo potrebbe avere l’emergenza sanitaria ricollegata alla diffusione del c.d. Covid-19, poiché la sola disciplina emergenziale per il processo 12 civile (racchiusa nell’art. 83 legge n. 271 del 2020) era articolata in due fasi: a) una prima, dal 9 marzo all’11 maggio 2020; b) una seconda, dal 12 maggio al 31 luglio, l’una e l’altra oggetto di misure ad hoc dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Dal 9 marzo all’11 maggio 2020 il legislatore ha previsto il rinvio ex lege delle udienze e la sospensione dei termini. Ne sono stati esclusi taluni procedimenti civili in vario modo contraddistinti dal requisito della urgenza (per scelta normativa o per provvedimento discrezionale del magistrato). Dal 12 maggio al 31 luglio è stato, poi, in particolare previsto che i capi degli uffici potessero adottare, insieme ad altri provvedimenti organizzativi, delle misure tipiche relative alla fissazione e trattazione degli affari giudiziari allo scopo di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Nessuna delle richiamate prescrizioni ha avuto una qualche incidenza nella presente vicenda, come si può ricavare dall’esame delle date rilevanti riportate in motivazione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore». 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IO AV EN AS