Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2022, n. 16140
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Sentenza 22 dicembre 2022

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La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo tale norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale ed essendo, pertanto, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con cui si era ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti dell'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2022, n. 16140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16140
    Data del deposito : 22 dicembre 2022

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