Sentenza 22 dicembre 2022
Massime • 1
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo tale norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale ed essendo, pertanto, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con cui si era ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2022, n. 16140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16140 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
Testo completo
16 140 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE CAMERA di CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 22 dicembre 2022 Dott. Giovanni LIBERATI Presidente SENTENZA N. 1863 Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Giuseppe NOVIELLO Consigliere Dott.ssa Ubalda MACRI' Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Fabio ZUNICA Consigliere n. 33708 del 2022 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BA DE, nato in [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 175/2019 RGGIP del Gip del Tribunale di Potenza del 5 agosto 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette, altresì, le note scritte datate 16 dicembre 2022, a firma dell'avv. Damiano Cosimo PANTALEO, del foro di Matera, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con ordinanza dettata in data 5 agosto 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza dell'imputato AH HA, collegata alla misura cautelare emessa a carico dello stesso in data 2 maggio 2018 e non potuta eseguire. La istanza in questione era stata presentata dall'avv. Damiano Cosimo Pantaleo, del foro di Matera, il quale aveva espressamente dichiarato di agire quali difensore del AH HA, sebbene avesse ricevuto la nomina fiduciaria da parte del fratello di questo, AH DE, Il detto difensore, quanto alla legittimità della sua nomina, invocava una applicazione analogica dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale è possibile per i prossimi congiunti del soggetto in vinculis nominare un difensore fiduciario nell'interesse di quest'ultimo. Sul punto il Gip del Tribunale potentino ha, invece, segnalato come la giurisprudenza di legittimità avesse più volte negato l'applicabilità analogica dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi ritenere eccezionale la AV facoltà imi prevista in favore dei soggetti dianzi citati, che, pertanto, non poteva considerarsi estesa anche ai prossimi congiunti dell'individuo irreperibile ovvero latitante. Con il medesimo provvedimento di rigetto il Gip ribadiva la dichiarazione di latitanza di AH HA, rilevando, fra l'altro, come proprio il contenuto dell'atto a firma dell'avv. Pantaleo induceva a ritenere che il AH fosse allo stato consapevole della esistenza del provvedimento cautelare emesso a suo carico e che avesse scientemente deciso di sottrarsi alla sua esecuzione. Avverso il provvedimento del Gip ha presentato ricorso per cassazione, sempre a ministero dell'avv. Pantaleo, ancora nella dichiarata qualità di difensore di AH HA, ancorchè il detto professionista confermi di agire in forza di nomina conferitagli dal fratello germano di quello, AH DE, deducendo, con il primo motivo di doglianza, la violazione dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della Costituzione, ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Gip per avere negato l'applicazione analogica all'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., in caso di nomina del difensore di soggetto in istato di latitanza. 2 Osserva, infatti, la ricorrente difesa che la disposizione in questione avrebbe lo scopo di consentire la difesa fiduciaria tutte le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non possa procedere personalmente alla nomina di un difensore, condizione che riguarderebbe anche il latitante. Nel caso in esame la nomina del difensore fiduciario da parte del prossimo congiunto era dettata dalla circostanza che l'indagato si trovava sin dal 18 dicembre 2017 presso la madrepatria, il Marocco, per motivi di lavoro e di salute. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta l'errata applicazione dell'art. 296 cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione della ordinanza impugnata in quanto il Gip di Potenza avrebbe immotivatamente affermato la consapevolezza da parte del AH HA dell'esistenza del provvedimento cautelare;
si sottolinea come le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. debbano essere complete e tali da consentire al giudice di valutare sia l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura cautelare data la assenza di altri elementi che consentano di pervenire al rintraccio dell'indagato, sia la volontarietà da parte di questo di AV sottrarsi alla misura cautelare. Errando il Gip avrebbe dichiarato la latitanza dell'indagato sulla base di ricerche non esaurienti in quanto svolte solo presso il domicilio di questo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Deve, infatti, osservarsi che, non diversamente da quanto occorso in occasione della presentazione della istanza da cui è scaturita la ordinanza impugnata, l'avv. Pantaleo, il quale agisce incontestatamente nell'interesse di BA HA, del quale si professa difensore fiduciario, altrettanto incontestatamente risulta essere stato nominato in tale veste non dal soggetto nel cui interesse egli dichiara di operare ma da un prossimo congiunto di questo, cioè il fratello germano DE. Si tratta, pertanto, di verificare preliminarmente se una siffatta investitura fiduciaria, non promanante dal diretto interessato ma da un soggetto che, sia pure legato da stretti vincoli di solidarietà familiare, sia distinto da quello, possa considerarsi valida ed efficace. Shibanai 3 Per come sarà di seguito dimostrato, la verifica di cui sopra conduce ad la pienezza dei poteri spiegati dalescludere dichiarato difensore dell'interessato. Invero, come segnalato dalla stessa ricorrente difesa, la soluzione del quesito dianzi evidenziato riposa nella interpretazione, in assenza di altre disposizioni che possano essere considerate applicabili alla fattispecie, dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. Tale norma prevede che la nomina del difensore fiduciario di persona che sia stata fermata, arrestata o comunque sottoposta a custodia cautelare può essere fatta, finchè non vi abbia provveduto il soggetto direttamente interessato, anche da un suo prossimo congiunto. Ora, quale che sia la ratio di tale disposizione, ciò che è indubbio è che essa si pone in termini derogatori rispetto alla disciplina ordinaria prevista dai commi 1 e 2 del medesimo art. 96 cod. proc. pen., a tenore dei quali la nomina è atto di competenza dell'imputato (ovvero dell'indagato) ed è fatta con dichiarazione dallo stesso rilasciata;
trattandosi di previsione in deroga, essa, in quanto costituente un'eccezione rispetto ad una regola generale, deve intendersi, considerato quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla AV legge in generale, non suscettibile di applicazione analogica (sulla inammissibilità della interpretazione analogica di una disposizione avente contenuto derogatorio di una regola generale, anche in materia penale, per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 giugno 2019, n. 25387), né di interpretazione estensiva (cfr., anche in questo caso per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 gennaio 2014, n. 1456). Fatta questa premessa, non può non rilevarsi, peraltro con il conforto della giurisprudenza di questa Corte (si vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 febbraio 2017, n. 9209; idem Sezione I penale, 9 marzo 2015, n. 35955; idem Sezione VI penale, 13 aprile 2006, n. 13501 essendo rimasta isolata la decisione con la quale era stata propugnata la estensione del principio stante la ratio della norma la quale intenderebbe agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, quando l'interessato si trova in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente, così: Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 maggio 2014, n. 19619) che la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto 4 rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. Né una tale, ampiamente prevalente, posizione giurisprudenziale, in base alla quale la facoltà per i terzi di nominare il difensore di fiducia è riservata solamente agli stretti congiunti di chi si trovi privato della sua libertà personale, appare in contrasto con la finalità della disposizione quale ritenuta nella sentenza espressiva dell'isolato ed opposto orientamento richiamato ora dal ricorrente cioè agevolare la nomina di un difensore fiduciario anche a chi - si trovi nella difficoltà di compiere una tale operazione - atteso che costituisce una mera petizione di principio il ritenere che soggetto latitante il quale, - per definizione (si veda, infatti, il combinato disposto degli artt. 576, comma secondo, e 61, n. 6, cod. pen), si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un provvedimento privativo della libertà personale e che, pertanto, non è necessariamente ignaro della esistenza del procedimento a suo carico si debba trovare sicuramente in seria difficoltà nella nomina di un proprio difensore fiduciario. Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminarne il restante contenuto, può essere rigettato ed il ricorrente visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) (Giovanni LIBERATI) Аниба кита DEPOSITATA IN CANCELLERIA FL 17 APR 2023 IL FUNZIONARIO CITU MARIO Luana Mafani 5