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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13086 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RC SA, nata a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 31/03/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13086 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da RC SA per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 07/06/2012 al 06/07/2012, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagata per il reato di cui agli artt. 110, 81, 319, 321, 61 n. 2 cod. pen. Il procedimento a carico della ricorrente veniva definito con sentenza del 16 luglio 2019 del Tribunale di Roma che dichiarava l'intervenuta prescrizione di tutti i reati, perché concernenti fatti di corruzione commessi fino al luglio 2011 (prescritti a marzo 2019) "non essendo emersi elementi su cui fondare l'assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., alla luce della copiosa documentazione acquisita, degli atti irripetibili e dell'istruttoria documentale sin qui svolta (...)". Il Giudice della riparazione ha rigettato l'istanza richiamando il principio "non è configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione ... (Cass. 20.1.2015 n. 2451)", escludendo al contempo che nel caso di specie si prospettasse l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., "laddove i fatti in concreto ascrivibili all'istante (in ipotesi) il concorso sinergico all'adozione della misura, possono essere letti nella motivazione della misura." 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la RC, a mezzo del proprio difensore, con un unico articolato motivo, con cui lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione impugnata con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen. La difesa ripercorre sinteticamente lo sviluppo processuale della vicenda, caratterizzato da una serie di rinvii per la precaria composizione del collegio giudicante e 'indisponibilità dei testi, fino alla maturazione del termine di prescrizione dei reati. Evidenzia che il Giudice della riparazione, nel valutare la domanda dell'istante, non si è attenuto al principio di presunzione innocenza, che certamente trova piena esplicazione anche nel presente procedimento. Del resto, tale principio, nel caso di specie, non è stato intaccato, non avendo mai avuto inizio l'istruttoria e non essendo stati sottoposti al vaglio dibattimentale la produzione del p.m., sulla cui acquisizione la difesa non ha espresso il proprio consenso. Evidenzia altresì che il procedimento disciplinare nei confronti della funzionaria RC SA si è concluso con l'archiviazione, sancendo "l'inderogabile correttezza dell'operato" della stessa. 2 Di qui il vizio della motivazione addotta dalla Corte di appello, carente ed inadeguata in relazione alla assenza di atti istruttori valutabili a sostegno della colpevolezza dell'imputata. Deduce, sul tema, la irragionevolezza dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., laddove la norma implichi che una declaratoria di prescrizione del reato, senza che si sia proceduto al vaglio dibattimentale, precluda il diritto al ristoro per l'ingiusta detenzione subita dall'imputato. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. 4. Il Procuratore Generale con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, ripercorso sinteticamente l'iter processuale che fa da sfondo al presente procedimento, nei termini sopra richiamati, ha precisato che il processo a carico della RC, per fatti di corruzione e falso si è concluso in primo grado con una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione. I giudici della riparazione hanno disatteso le prospettazioni difensive ritenendo che la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato escluda il riconoscimento del diritto a una riparazione per una detenzione ingiusta (nel caso di specie, limitata ai soli fatti di corruzione, unico titolo legittimante l'emissione della misura cautelare), in applicazione del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396 - 01), secondo cui non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (in senso conforme, la più recente Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264 - 01). 3. E' manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sulla quale la Corte Costituzionale ha già dato implicita risposta. 3 3.1. Si rammenta che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è tuttavia pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla predetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto. Ed invero il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente affermato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto». La Consulta ha precisato al riguardo che «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente ai solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta;
anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale». L'interpretazione ermeneutica della norma prospettata dal ricorrente, secondo la quale sarebbe indennizzabile la detenzione subita in relazione ad un reato poi dichiarato prescritto, in assenza di considerazioni di merito in ordine alla sua colpevolezza, risulta implicitamente esclusa dalla Corte Costituzionale che, ove avesse avuto tale intendimento, avrebbe dichiarato l'incostituzionalità della norma senza porre le limitazioni sopra evidenziate (cfr. Sez. 4, n. 4071 dell'08/10/2013, Rv. 258214). Anche la Suprema Corte (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008 - dep. 2009 - Rv. 241855), ha affermato, in applicazione dei principi sopra enunciati, che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell'istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. 4. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto applicabili in subiecta materia, alla cui stregua il proscioglimento da un 4 reato per intervenuta prescrizione preclude il diritto alla riparazione qualora il periodo della misura cautelare sofferta, rilevante ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., sia di durata inferiore rispetto alla pena astrattamente irrogabile per tale delitto. La pronuncia si pone in linea di continuità con il richiamato orientamento giurisprudenziale che ha ulteriormente ribadito che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte. 4.1. La ratio legis che sovrintende al riconoscimento del diritto all'indennizzo, implica, dunque, che questo spetti solo al prosciolto con sentenza irrevocabile (ingiustizia sostanziale) o al prosciolto nei cui confronti si accerti, con decisione incidentale irrevocabile, l'illegittimità del titolo cautelare (ingiustizia formale), equiparandosi ad esso anche il soggetto nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di archiviazione o sentenza di proscioglimento. 4.2. Nel caso di specie, la parte ha prospettato la sussistenza del proprio diritto al riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 314, c.p.p., secondo una ricostruzione giuridica che si fonda su una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e, quindi, di una pronuncia che non ne ha riconosciuto l'innocenza. 5. Alla luce del descritto quadro ermeneutico dell'art. 314 cod, proc. pen. deve rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, anche con riferimento alle dedotte carenze del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali a giustificazione della decisione di diniego del diritto all'indennizzo, risolvendosi la censura in una critica non consentita alla sentenza di proscioglimento che avrebbe valutato, ai fini della esclusione della possibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p. un compendio probatorio non oggetto di vaglio dibattimentale e di acquisizione nel contraddittorio delle parti. 5.1. Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. 5.2. Del resto, avverso tale decisione la ricorrente aveva la possibilità, non coltivata, di proporre gravame, contestando nel giudizio di merito la non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito. 5.2.1. Giova sul tema richiamare il principio espresso da questa Corte secondo cui deve ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, EP Vincenzo, Rv. 283811 - 01, con riferimento ad una 5 pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato in fase predibattimentale e senza contraddittorio). 5.3. Inoltre, giova osservare che l'ordinamento giudico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607). 5.4. Non possono assumere a tal fine rilevanza le motivazioni personali che hanno indotto la ricorrente a non rinunciare alla prescrizione del reato, quali il dedotto grave nocumento dalla instaurazione del procedimento e conseguente inesigibilità di una condotta di impulso al prolungamento dello stesso con assoluta incertezza sull'esito e sull'aggravio economico. 5.5. Del pari, quanto all'incidenza dell'esito di archiviazione del procedimento disciplinare, per la riconosciuta autonomia dei due giudizi, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55-ter, ultimo comma d.lgs. n. 165 del 2001 e artt. 653 e 654 c.p.p.), il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Cass. civ., Sez. L, n. 33979 del 17/11/2022, Rv. 666026 - 01) Del resto, al giudizio disciplinare si applicano, in quanto compatibili, le norme processuali civili, di talchè la sentenza del giudice penale di esl:inzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, pur spiegando i propri effetti nel giudizio civile in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, consente in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 12973 del 30/06/2020, Rv. 658224 - 01). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Non si provvede alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili 6 Il P reWente Il Consigl re estensore alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13086 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da RC SA per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 07/06/2012 al 06/07/2012, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagata per il reato di cui agli artt. 110, 81, 319, 321, 61 n. 2 cod. pen. Il procedimento a carico della ricorrente veniva definito con sentenza del 16 luglio 2019 del Tribunale di Roma che dichiarava l'intervenuta prescrizione di tutti i reati, perché concernenti fatti di corruzione commessi fino al luglio 2011 (prescritti a marzo 2019) "non essendo emersi elementi su cui fondare l'assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., alla luce della copiosa documentazione acquisita, degli atti irripetibili e dell'istruttoria documentale sin qui svolta (...)". Il Giudice della riparazione ha rigettato l'istanza richiamando il principio "non è configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione ... (Cass. 20.1.2015 n. 2451)", escludendo al contempo che nel caso di specie si prospettasse l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., "laddove i fatti in concreto ascrivibili all'istante (in ipotesi) il concorso sinergico all'adozione della misura, possono essere letti nella motivazione della misura." 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la RC, a mezzo del proprio difensore, con un unico articolato motivo, con cui lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione impugnata con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen. La difesa ripercorre sinteticamente lo sviluppo processuale della vicenda, caratterizzato da una serie di rinvii per la precaria composizione del collegio giudicante e 'indisponibilità dei testi, fino alla maturazione del termine di prescrizione dei reati. Evidenzia che il Giudice della riparazione, nel valutare la domanda dell'istante, non si è attenuto al principio di presunzione innocenza, che certamente trova piena esplicazione anche nel presente procedimento. Del resto, tale principio, nel caso di specie, non è stato intaccato, non avendo mai avuto inizio l'istruttoria e non essendo stati sottoposti al vaglio dibattimentale la produzione del p.m., sulla cui acquisizione la difesa non ha espresso il proprio consenso. Evidenzia altresì che il procedimento disciplinare nei confronti della funzionaria RC SA si è concluso con l'archiviazione, sancendo "l'inderogabile correttezza dell'operato" della stessa. 2 Di qui il vizio della motivazione addotta dalla Corte di appello, carente ed inadeguata in relazione alla assenza di atti istruttori valutabili a sostegno della colpevolezza dell'imputata. Deduce, sul tema, la irragionevolezza dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., laddove la norma implichi che una declaratoria di prescrizione del reato, senza che si sia proceduto al vaglio dibattimentale, precluda il diritto al ristoro per l'ingiusta detenzione subita dall'imputato. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. 4. Il Procuratore Generale con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, ripercorso sinteticamente l'iter processuale che fa da sfondo al presente procedimento, nei termini sopra richiamati, ha precisato che il processo a carico della RC, per fatti di corruzione e falso si è concluso in primo grado con una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione. I giudici della riparazione hanno disatteso le prospettazioni difensive ritenendo che la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato escluda il riconoscimento del diritto a una riparazione per una detenzione ingiusta (nel caso di specie, limitata ai soli fatti di corruzione, unico titolo legittimante l'emissione della misura cautelare), in applicazione del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396 - 01), secondo cui non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (in senso conforme, la più recente Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264 - 01). 3. E' manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sulla quale la Corte Costituzionale ha già dato implicita risposta. 3 3.1. Si rammenta che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è tuttavia pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla predetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto. Ed invero il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente affermato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto». La Consulta ha precisato al riguardo che «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente ai solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta;
anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale». L'interpretazione ermeneutica della norma prospettata dal ricorrente, secondo la quale sarebbe indennizzabile la detenzione subita in relazione ad un reato poi dichiarato prescritto, in assenza di considerazioni di merito in ordine alla sua colpevolezza, risulta implicitamente esclusa dalla Corte Costituzionale che, ove avesse avuto tale intendimento, avrebbe dichiarato l'incostituzionalità della norma senza porre le limitazioni sopra evidenziate (cfr. Sez. 4, n. 4071 dell'08/10/2013, Rv. 258214). Anche la Suprema Corte (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008 - dep. 2009 - Rv. 241855), ha affermato, in applicazione dei principi sopra enunciati, che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell'istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. 4. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto applicabili in subiecta materia, alla cui stregua il proscioglimento da un 4 reato per intervenuta prescrizione preclude il diritto alla riparazione qualora il periodo della misura cautelare sofferta, rilevante ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., sia di durata inferiore rispetto alla pena astrattamente irrogabile per tale delitto. La pronuncia si pone in linea di continuità con il richiamato orientamento giurisprudenziale che ha ulteriormente ribadito che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte. 4.1. La ratio legis che sovrintende al riconoscimento del diritto all'indennizzo, implica, dunque, che questo spetti solo al prosciolto con sentenza irrevocabile (ingiustizia sostanziale) o al prosciolto nei cui confronti si accerti, con decisione incidentale irrevocabile, l'illegittimità del titolo cautelare (ingiustizia formale), equiparandosi ad esso anche il soggetto nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di archiviazione o sentenza di proscioglimento. 4.2. Nel caso di specie, la parte ha prospettato la sussistenza del proprio diritto al riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 314, c.p.p., secondo una ricostruzione giuridica che si fonda su una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e, quindi, di una pronuncia che non ne ha riconosciuto l'innocenza. 5. Alla luce del descritto quadro ermeneutico dell'art. 314 cod, proc. pen. deve rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, anche con riferimento alle dedotte carenze del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali a giustificazione della decisione di diniego del diritto all'indennizzo, risolvendosi la censura in una critica non consentita alla sentenza di proscioglimento che avrebbe valutato, ai fini della esclusione della possibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p. un compendio probatorio non oggetto di vaglio dibattimentale e di acquisizione nel contraddittorio delle parti. 5.1. Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. 5.2. Del resto, avverso tale decisione la ricorrente aveva la possibilità, non coltivata, di proporre gravame, contestando nel giudizio di merito la non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito. 5.2.1. Giova sul tema richiamare il principio espresso da questa Corte secondo cui deve ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, EP Vincenzo, Rv. 283811 - 01, con riferimento ad una 5 pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato in fase predibattimentale e senza contraddittorio). 5.3. Inoltre, giova osservare che l'ordinamento giudico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607). 5.4. Non possono assumere a tal fine rilevanza le motivazioni personali che hanno indotto la ricorrente a non rinunciare alla prescrizione del reato, quali il dedotto grave nocumento dalla instaurazione del procedimento e conseguente inesigibilità di una condotta di impulso al prolungamento dello stesso con assoluta incertezza sull'esito e sull'aggravio economico. 5.5. Del pari, quanto all'incidenza dell'esito di archiviazione del procedimento disciplinare, per la riconosciuta autonomia dei due giudizi, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55-ter, ultimo comma d.lgs. n. 165 del 2001 e artt. 653 e 654 c.p.p.), il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Cass. civ., Sez. L, n. 33979 del 17/11/2022, Rv. 666026 - 01) Del resto, al giudizio disciplinare si applicano, in quanto compatibili, le norme processuali civili, di talchè la sentenza del giudice penale di esl:inzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, pur spiegando i propri effetti nel giudizio civile in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, consente in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 12973 del 30/06/2020, Rv. 658224 - 01). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Non si provvede alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili 6 Il P reWente Il Consigl re estensore alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023