Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
La riparazione per ingiusta detenzione non è di per sé esclusa, ma soggetta alle limitazioni derivanti dall'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen. in relazione all'art. 657 stesso codice, ove si verta in ipotesi di processo cumulativo, in cui il proscioglimento con formula piena sia intervenuto soltanto per alcune imputazioni. (Fattispecie relativa a proscioglimento per prescrizione dal reato di associazione per delinquere - idoneo a giustificare la durata della detenzione sofferta - e ad assoluzione per non aver commesso il fatto da quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2013, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 08/10/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1373
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 48153/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA RL N. IL 21/04/1943;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 56/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TT AR veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 19/3/1999 al 26/3/1999 e degli arresti domiciliari da tale ultima data fino al 27/7/1999, perché indagato per associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta e bancarotta fraudolenta, nonché per specifici delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Con sentenza del 10/2/2010, passata in giudicato, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di associazione per delinquere perché estinto per sopravvenuta prescrizione e lo assolveva dai reati di bancarotta fraudolenta per non aver commesso il fatto.
Il TT proponeva, quindi, istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, chiedendo che gli venisse riconosciuta l'indennità nella misura dovuta.
2. La Corte di Appello di Milano rigettava la domanda. Osservava che il proscioglimento con formula non di merito da una imputazione idonea a legittimare la compressione della libertà personale impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, risultando irrilevante il pieno proscioglimento da altre imputazioni.
3. Il TT, a mezzo del difensore, avanza ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, deducendo erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che ai fini del riconoscimento del giusto indennizzo non può avere rilievo il tenore della formula assolutoria per il reato associativo, tanto più che la formula di proscioglimento per prescrizione non riguarda tutti i reati ascrittigli, ma solo uno di essi. Rileva che il fatto che il tempo di detenzione sia stato unico per tutte le imputazioni non può essere valutato come elemento ostativo al diritto alla riparazione, tanto più che l'imputazione più grave per la quale era stato emesso il provvedimento cautelare era da individuare nel reato di bancarotta fraudolenta, per il quale il TT era stato assolto con la più ampia formula di proscioglimento.
3.1. In subordine rilevava che il comportamento dell'istante poteva al più essere valutato in termini di colpa lieve e come tale era inidoneo a escludere l'indennizzo.
4. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione instava per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato propria memoria concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, in forza di un condivisibile orientamento espresso dalia giurisprudenza di legittimità, l'estinzione del reato per prescrizione, allo stesso modo dell'estinzione per remissione di querela o amnistia e della depenalizzazione del reato, sono preclusive della riparazione per l'ingiusta detenzione (al riguardo, da ultimo, Cass. 34661/2010, Rv248076). Molti sono gli argomenti che inducono a tale conclusione. In primo luogo il dato normativo, poiché l'art. 314 c.p.p., comma 1, che nel caso in esame viene in considerazione (non essendo stata allegata l'applicazione di custodia cautelare in mancanza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.) non menziona le indicate ipotesi di proscioglimento tra quelle che legittimano il ricorso per equa riparazione. In secondo luogo il rilievo in forza del quale in tutte le richiamate ipotesi non è possibile individuare un'ingiustizia sostanziale della detenzione, in mancanza dell'accertamento pieno dell'innocenza, richiedendosi, altresì, per la declaratoria di estinzione del reato una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica dell'inesistenza delle causa previste dall'art. 129 c.p.p., comma 2. Infine la considerazione che la prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato, il quale ha la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta a ottenere il proscioglimento nel merito e in tal modo accedere alla riparazione, secondo un meccanismo che evita di premiare chi non abbia scelto, accettando la causa di estinzione, che venisse accertata la sua innocenza piuttosto che la sua colpevolezza.
5.1. Le considerazioni enunciate non vengono meno nel caso in esame, nel quale il proscioglimento dal reato di associazione per delinquere si accompagna all'assoluzione dal reato di bancarotta. La Corte intende, infatti, riaffermare il principio in forza del quale "la riparazione per ingiusta detenzione non è di per sè esclusa, ma soggetta alle limitazioni derivanti dall'art. 314 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 657 c.p.p., ove si verta in ipotesi di processo cumulativo, in cui il proscioglimento con formula piena sia intervenuto soltanto per alcune imputazioni" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1824 del 22/11/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 200827).
5.2. Tale principio non risulta sminuito a seguito dell'intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 c.p.p. per violazione dell'art. 3 Cost. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni secondo quanto precisato in motivazione". Ed invero il giudice delle leggi ha affermato il principio della indennizzabilità della custodia cautelare anche in ipotesi di proscioglimento diverse da quelle enunciate dalla disposizione richiamata esclusivamente con riferimento all'ipotesi in cui la custodia abbia avuto una durata superiore alla pena inflitta o a quella che avrebbe potuto essere inflitta in relazione al reato per il quale è intervenuta la pronuncia di estinzione o di proscioglimento. Nè può essere attribuito alla pronuncia della Corte Costituzionale un significato più ampio, nel senso che sia sempre indennizzabile la detenzione subita per un reato dichiarato prescritto, poiché tale interpretazione è implicitamente esclusa dalla Corte, che, ove avesse avuto tale intendimento, si sarebbe limitata a dichiarare l'incostituzionalità della norma senza precisazioni. Tanto premesso, è agevole rilevare che il caso rappresentato non ricorre nella specie, posto che il titolo del reato dichiarato prescritto è idoneo a giustificare la durata della detenzione e la presenza di assoluzioni per altri reati con differente formula non consente di scindere il periodo di custodia, da considerare unitariamente non ingiusto.
Neppure assume rilevanza, infine, la prospettata subordinata, non ricorrendo un'ipotesi di colpa grave ostativa alla riparazione, ma piuttosto un caso di esclusione per mancanza dei presupposti della fattispecie costitutiva del diritto alla riparazione medesima. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va respinto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute dal Ministero, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia per questo giudizio di cassazione, spese liquidate in complessivi Euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014