Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL01 691 /02 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORT Oggetto Responesoble to de SEZIONE TERZA CIVILE eincolegious strolog Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 7146/99 Cron. 4270 Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere Rep. 482 PREDEN Consigliere Dott. Roberto - LO PIANO - Consigliere Dott. Michele Ud.20/11/01 - ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COP sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 095- SI EM, domiciliato in ROMA presso LA CORTE per diritti 1.55 h DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANGELONE RENATO il = "T IL CANCELLIERE con studio in 80128 NAPOLI VIA F. BLUNDO 54, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
TORO ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del DG728684 legale rappresentante pro tempore, Rag. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO 2001 BERCHICCI, che la difende, giusta delega in atti;
1981 HOME controricorrente -1- nonchè
contro
ER NZ;
- intimato avverso la sentenza n. 3757/98 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 21/04/98 e depositata il 24/04/98 (R.G. 298/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ernesto udienza del 20/11/01 dal LUPO;
udito l'Avvocato Renato ANGELONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 24 settembre e 24 ottobre 1992 IO RO conveniva davanti alla Pretura circondariale di Napoli-Sezione distaccata di OZ CE ER e la OR Assicurazione s.p.a. per sentire dichiarare la responsabilità civile del primo e condannare la seconda al risarcimento dei danni subiti nello scontro tra veicoli avvenuto il 19 maggio 1992. Costituitasi la società convenuta e rimasto contumace il ER, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 22 febbraio 1996, accoglieva la domanda dell'RO e pertanto condannava la OR Assicurazioni al pagamento di L.2.276.800, nonché delle spese processuali, liquidate in L.700.000 (delle quali L.450.000 quale 50% del compenso anticipato al consulente tecnico di ufficio), L.800.000 per diritti e L.900.000 per onorario. L'RO proponeva appello limitato alla liquidazione delle spese processuali. La società OR proponeva appello incidentale. Il ER restava contumace. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza depositata il 24 aprile 1998, accoglieva parzialmente l'appello incidentale della società OR, affermando "il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro quantificabile nella misura del 30 %"; pertanto riduceva l'importo del risarcimento a L.
1.593.760. In ordine all'appello dell'RO, il Tribunale liquidava le spese del giudizio di primo grado in L.
1.314.000 per spese vive, L.
1.000.000 per diritti e L.930.000 per onorari. Disponeva, però, la compensazione tra le parti delle spese di primo e di secondo grado nella misura di un terzo, condannando la società OR a pagare i restanti due terzi. 3 4 Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli IO RO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, a cui la società OR Assicurazioni ha risposto con controricorso. CE ER non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la "violazione dell'art.342 e falsa applicazione dell'art.343 c.p.c.", sostenendo che l'appello della società OR era inammissibile per due ragioni: a) perché detta parte non poteva impugnare in via incidentale un capo della 5 sentenza di primo grado diverso da quello investito dall'appello principale;
b) perché nell'appello mancavano "i punti di doglianza da sottoporre al Giudice del riesame". Il motivo di ricorso è infondato in ambedue le censure dedotte. L'impugnazione incidentale può indirizzarsi contro qualunque capo della sentenza. Solo per l'impugnazione incidentale tardiva (art.334 c.p.c.) si è posto il problema dei suoi limiti oggettivi. Ma su tale problema questa Corte (pacificamente dopo Sez. un. 7 novembre 1989 n.4640) ha affermato che essa può dirigersi contro qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo ed indipendente da quello contestato dall'impugnante principale. Non rileva, quindi, accertare se l'appello incidentale della OR fosse o meno tardivo. Per quanto attiene, poi, al contenuto di detto appello, esso va ritenuto ammissibile perché censura l'affermazione di colpa esclusiva del ER contenuta nella sentenza di primo grado, ritenendo la stessa non provata. 4 5 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la "falsa applicazione dell'art.2050. Violazione dell'art. 112 c.p.c.". Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato il proprio concorso di colpa (nella misura del 30 %), è incorsa in extrapetizione perché si è fondata su censure non formulate dalla società assicuratrice, “mai profilando un'argomentazione come quella adottata dal Tribunale". Censura, poi, gli argomenti sulla base dei quali tale concorso di colpa è stato affermato, deducendo la violazione dell'art.2050 (recte: 2054) c.c.. Il motivo di ricorso è infondato. کی Per quanto attiene al primo aspetto della censura, va rilevato che, una volta censurata dall'appellante l'affermazione di esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti e quindi l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di primo grado, il giudice di appello aveva potere di accertare i fatti senza essere vincolato al tipo di critiche mosse dall'appellante alle argomentazioni formulate dal pretore. In ordine al secondo aspetto, le critiche del ricorrente si indirizzano contro un accertamento dei fatti che rientra nei poteri del giudice del merito. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce la "violazione del secondo comma dell'art.92 c.p.c.. Art. 360 n.3 e 5 c.p.c.", osservando che: a) la società assicuratrice "non aveva chiesto la modifica del governo delle spese” e la compensazione delle spese non è stata motivata;
b) la sentenza impugnata “ha omesso di pronunciare sull'appello principale". Tutte le censure del motivo di ricorso sono infondate. 5 6 Per quanto attiene alle censure sub a), la società assicuratrice ha proposto appello incidentale con il quale ha chiesto anche la condanna della controparte al pagamento "delle spese del doppio grado di giudizio", come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata. La parziale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio è stata, poi, disposta dal giudice di appello in considerazione del fatto che, a seguito della modifica della sentenza di primo grado, la domanda dell'RO è stata accolta soltanto parzialmente. 5 In ordine alla censura sub b), il Tribunale ha pronunziato sull'appello principale relativo alla liquidazione delle spese effettuata dal کیا pretore a favore della parte attrice perché, come risulta dalla motivazione, ha aumentato l'entità delle spese vive (considerando l'intero importo del compenso del consulente di ufficio, come richiesto dall'appellante principale), nonché dei diritti e degli onorari. Sull'appello dell'RO, quindi, la sentenza impugnata ha deciso e lo ha anche accolto. Nessuna censura, infine, viene dal ricorrente proposta in ordine all'ammontare delle spese liquidate dal Tribunale. 4.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. Il ricorrente, soccombente, va condannato a pagare alla società OR Assicurazioni le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo. Nessuna pronunzia sulle spese va emanata a favore dell'altro intimato, CE ER, che non si è costituito. 6 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società OR Assicurazioni le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L.200.000 (Euro 123 29 ), delle quali L.1.000.000 (Euro 516,46) per onorari. Nulla per le spese a favore del ER. Così deciso a Roma il 20 novembre 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore Арифили Емић иро Depositata in Cancelleria Joggi, li F.T.02 IL CANCELLIERE 01 Gina Casoll IL CANCELLIERE C Gina Casoli 129,11 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2.2.1. 2002 Serie 4. ain 55704. versate €. 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 p. 11 Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria G DI FUPPO Il Responsabile zo Sudiziari (Dr. M. RACCICHINI