Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO GIUSEPPE CAPUZZI, che lo difende unitamente all'avvocato MARZIO BONFIGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SCUDERIA FELSINEA AUTOSTORICHE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. GU RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A RIBOTY 22, presso lo studio dell'avvocato VALERIO MARTELLA, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO MANCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 434/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 10/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Valerio MARTELLA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Bologna, decidendo sullo appello proposto da OD AR avverso la sentenza con la quale il Tribunale del luogo, in accoglimento della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29 novembre 1990, dalla scuderia FE di Autostoriche, in persona di GU Riva, aveva condannato lo AR a risarcire, nella misura di L. 11.062.284, i danni che l'attrice assumeva di aver subito a causa di erroneo adempimento;
da parte del convenuto, di lavori di pulizia degli interni di un'autovettura " Jaguar ", con sentenza resa in data 10 aprile 2000 ha rigetto l'appello.
Osserva la Corte d'Appello che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in atti v'è la prova della conclusione del contratto d'opera tra le parti, avendo i testi NI e IN De Cò dichiarato di avere concluso telefonicamente il contratto in nome e per conto della "UD FE", che gliene aveva previamente conferito il potere, ed essendo pacifico che, dopo il contratto telefonico, lo AR inviò una persona per eseguire i lavori richiesti. Sicché, non potendosi prescindere da ciò, risultava irrilevante la circostanza che ad eseguire i lavori fosse stata persona diversa dallo AR, dovendosi ritenere che all'uopo lo AR avesse inviato un suo dipendente o, comunque, persona da lui incaricata, del cui operato egli doveva quindi rispondere, quantomeno, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo AR, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso la UD FE di Autostoriche, in persona del Riva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; 2) omessa, contraddittoria, illogica e comunque insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo della controversia. Adduce, all'uopo, che erroneamente, nonostante la mancanza di qualsiasi prova dell'esistenza di una procura e del suo contenuto nonché dell'avvenuta spendita del nome della "UD Fesinea" e nonostante che in primo grado l'attrice avesse sostenuto di avere, essa, concluso il contratto, il giudice d'appello ha ritenuto che i signori De Cò avessero agito in rappresentanza della " UD FE ".
Con i motivi terzo e quarto il ricorrente denuncia: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2049 cod. civ.; 2) omessa, contraddittoria, illogica e, comunque, insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che la Corte d'Appello gli ha imputata la responsabilità senza che vi fosse la prova dell'accettazione, da parte sua, della proposta contrattuale e della riconducibilità a lui dell'operato di colui che aveva materialmente eseguito i lavori;
non essendo sufficienti, al riguardo, le dichiarazioni dei testi De CÒ , detentori della vettura e forse responsabili della sua riparazione.
Lo stesso riferimento al disposto dell'art. 2049 cod. civ. - rileva il ricorrente - non convince, perché, a prescindere dal rilievo che la norma attiene alla responsabilità extracontrattuale, mentre il caso in esame prospetta un'ipotesi di responsabilità contrattuale, non v'era, comunque, la prova del rapporto d'interposizione tra esso ricorrente e l'esecutore dei lavori ne' della riconducibilità della condotto dell'esecutore allo ambito di tale rapporto. Da ultimo, il ricorrente rimarca l'irrilevanza del riferimento, operato dalla corte di merito, alla sua compagnia di assicurazione, perché egli non denunziò il danno alla compagnia, ma riferì che uno dei fratelli De Co aveva avanzato, richiesta di risarcimento alla compagnia, ^presso la quale s'era dichiarato disposto a (fare un favore)".
Il ricorso è infondato, poiché mentre non è dato ravvisare alcuno degli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, le censure che attengono alla motivazione risultano inammissibili. Quanto alla reiterata denuncia di violazione del principio dell'onere della prova, si osserva che la sentenza impugnata si fonda essenzialmente sulle deposizioni testimoniali dei fratelli De Co, indicati dall'attrice in adempimento a detto onere e che non sono certamente deducibili in sede di legittimità le ragioni che si adducono per adombrare la loro inattendibilità.
E, poiché i testi hanno riferito sia in ordine all'incarico, ricevuto dalla " UD FE ", di concludere il contratto d'opera con lo AR sia in ordine all'effettiva conclusione, per telefono, del contratto con lo AR , le rinnovate censure che il ricorrente muove alla parte della sentenza che ritiene conclusoci De Co, in nome e per conto dell'attrice, il contratto con il convenuto risultano chiaramente prive di fondamento.
Ugualmente dicasi con riferimento all'imputabilità allo AR della condotto, dell'esecutore materiale dei lavori, perché, anche se non risulta corretto il richiamo, fatto, comunque, in via subordinata dal giudice d'appello, alla responsabilità ex art. 2049 cod. civ., quivi vertendosi in tema di responsabilità contrattuale,
non può non convenirsi con lo stesso giudice d'appello quando osserva che, essendo dimostrata la conclusione del contratto con lo AR, poiché dopo il contatto telefonico tra le parti ripresentò una persona ad eseguire i lavori per conto dello AR, non v'è ragione per escludere la riferibilità allo AR dell'operato dell'esecutore materiale dei lavori.
Da ultimo, la ragione dell'inammissibilità dei rilievi svolti dal ricorrente in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie va individuata nella mancata dimostrazione dei prospettati vizi logici e/o giuridici della motivazione, sicché risulta evidente il non consentito tentativo di sostituire alla ricostruzione dei fatto operata dal giudice d'appello quella ritenuta più esatta dal ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.291,00, di cui euro 91,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004