Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio del contraddittorio se al giudizio in cui si controverte per il subentro degli eredi di un conduttore di un fondo rustico, ai sensi dell' art. 49 legge 3 maggio 1982 n. 203, nel contratto di affitto, non partecipano coloro che non hanno la qualifica di coltivatore diretto, o di imprenditore agricolo a titolo principale, perché, per essi, manca il requisito per la prosecuzione "ex lege" del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN MA EU, IS NA, IS SS, elettivamente domiciliati in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato CARELLA FEDERICO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G SERAFINO 8, presso lo studio dell'avvocato FERIOZZI ANTONIO, difesa dagli avvocati STOLZI CARLO, ROSSI FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3296/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Specializzata Agraria emessa il 6/11/98, depositata il 26/01/99; RG.2554/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato FRANCO ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto del 1°.
3.1989 OT ES concedeva in affitto al figlio HI OL, coltivatore diretto, un tenimento rustico di ha 86.00.40 in agro di Acquapendente.
Il HI decedeva il 13.9.1995, lasciando eredi la moglie ET MA GE e le figlie legittime HI NN e SS, nonché il figlio naturale HI US. Con raccomandata del 20.10.1995 la OT comunicava a tutti gli eredi lo scioglimento del contratto per la fine dell'annata agraria 1994/1995 ai sensi dell'art. 49 ult. comma della legge n. 203/1982. Le eredi ET e HI NN e SS comunicavano, in risposta, la loro intenzione di subentrare nel rapporto, mentre, per quanto concerne l'altro erede HI US, la madre di questi, attraverso il proprio legale, dichiarava di non associarsi alla pretesa degli altri eredi in merito alla prosecuzione del contratto, non rivestendo il detto erede la qualifica di coltivatore diretto e, tanto meno, quello di agricoltore a titolo principale. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ex art. 46 l.n. 203/82, la OT con ricorso del 1°.
4.1996 instaurava giudizio davanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Viterbo per sentir accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto per la fine dell'annata agraria 1994/95, in mancanza di eredi dell'affittuario che avessero esercitato o esercitassero attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.
Le convenute ET e HI NN e SS restavano contumaci.
Svolta l'istruttoria del caso, l'adita Sezione con sentenza emessa il 10.10.1997 accoglieva la domanda e dichiarava cessato il contratto al 10.11.1995, condannando le convenute all'immediato rilascio dei fondi nonché al risarcimento dei danni (in L. 69.500.000 per anno) per il ritardo nel rilascio dall'11.11.95. La decisione, appellata dalle soccombenti, veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma - Sezione specializzata agraria con sentenza depositata il 26.1.1999. Per la cassazione di tale sentenza le stesse ET MA GE, HI NN e HI SS hanno proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito OT ES con controricorso. Le parti hanno inoltre depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, impostato sulla violazione degli artt. 48 e 49 l.n.203/1982 e dell'art. 102 c.p.c. nonché su vizi della motivazione, le ricorrenti denunciano la inadeguatezza del contraddittorio, atteso che soltanto dalla verifica estesa simultaneamente alle posizioni di tutti gli eredi - in questo caso anche di HI US - poteva scaturire l'utile connesso al tipo di pronuncia da emanare.
Con il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 102, 161 c.p.c. e 519 c.c., si deduce la nullità della sentenza per la mancata citazione in giudizio del minore HI US, litisconsorte necessario. Assumono, inoltre, le ricorrenti che nessuna rilevanza poteva essere data alla lettera di rinuncia 3.11.1995 del legale della madre del predetto HI US, non potendo costei rinunciare ai diritti del figlio minore. I due mezzi, da esaminare unitariamente attesa la connessione, non possono ricevere accoglimento.
Le stesse ricorrenti adducono nella parte espositiva del ricorso che la madre del minore HI US - del quale si deduce la necessità della presenza nel giudizio - "attraverso il proprio legale, dichiarò di non associarsi alla pretesa degli altri eredi in merito alla prosecuzione del contratto, non rivestendo il detto erede la qualifica di coltivatore diretto e, tanto meno, quella di agricoltore a titolo principale".
Orbene, ancorché la Corte di merito sia pervenuta alla non condivisibile affermazione circa la scindibilità del rapporto per via della natura obbligatoria dello stesso, con correlativi riflessi negativi sulla configurabilità del litisconsorzio necessario, è di chiara evidenza - ciò che conduce alla medesima conclusione attinta dai giudici d'appello, con conformità, quindi, del dispositivo al diritto - che in realtà il figlio (cioè HI US) dell'affittuario (cioè HI OL) non aveva esercitato o esercitava attività agricola in qualità di coltivatore o di imprenditore a titolo principale e, quindi, più non assumeva la veste di litisconsorte necessario di una controversia che non lo riguardava.
In tanto, invero, è consentito, ai sensi dell'art. 49 l.n. 203/1982, l'eventuale effetto utile della prosecuzione ex lege del rapporto, in quanto l'erede presenti il requisito della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero si trovi in determinate condizioni volute da tale norma stessa, così che deve ritenersi logicamente inutile la citazione in giudizio per il rilascio del fondo di quegli eredi dell'originario conduttore che risultino privi dei detti requisiti, poiché essi non hanno titolo per conseguire la detenzione del bene.
Non può, viceversa, sussumersi nell'ambito della "rinuncia" di un diritto di natura ereditaria - come tale soggetta all'autorizzazione del giudice - la posizione assunta dal figlio dell'affittuario per bocca della madre esercente la potestà, giacché non si tratta, qui, di una rinuncia a far valere un diritto ereditario, quanto invece di una dichiarazione relativa ad un fatto, vale a dire alla inesistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale in capo al minore HI US. Nulla, del resto, hanno a che vedere con l'oggetto della causa i rapporti fra i coeredi relativi alla contitolarità dei beni ereditari e all'eventuale scioglimento della comunione e all'esecuzione dell'inventario, in quanto nella presente causa è in discussione il rilascio del fondo per il venir meno del rapporto obbligatorio, e non la titolarità delle scorte e in generale il contenuto economico dell'impresa agraria svolta sul fondo medesimo. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Spese del giudizio di Cassazione compensate tra le parti per giusti motivi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso, il 19 giugno 2001.
Depositato in cancelleria l'11 gennaio 2002