Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 6144
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Sentenza 11 luglio 2013

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In materia di termini di custodia cautelare, quando il giudice di legittimità dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, non si applicano le disposizioni previste per la singola fase, e rapportate alla pena in concreto irrogata, bensì quelle fissate per la durata massima dell'intera misura dall'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., per effetto di quanto stabilito dall'art. 303, comma primo, lett. d), ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto la statuizione decisoria sulla responsabilità dell'imputato ha acquistato autorità di giudicato. (Fattispecie in cui la sentenza di condanna all'esito di giudizio abbreviato era stata impugnata esclusivamente dal pubblico ministero con appello dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado e convertito in ricorso per cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 6144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6144
    Data del deposito : 11 luglio 2013

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