Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
In materia di termini di custodia cautelare, quando il giudice di legittimità dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, non si applicano le disposizioni previste per la singola fase, e rapportate alla pena in concreto irrogata, bensì quelle fissate per la durata massima dell'intera misura dall'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., per effetto di quanto stabilito dall'art. 303, comma primo, lett. d), ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto la statuizione decisoria sulla responsabilità dell'imputato ha acquistato autorità di giudicato. (Fattispecie in cui la sentenza di condanna all'esito di giudizio abbreviato era stata impugnata esclusivamente dal pubblico ministero con appello dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado e convertito in ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/07/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1209
Dott. DI STEFANO P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 23787/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 18/04/2013 dal Tribunale di Catania ex art. 310 c.p.p.;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Paoloni Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Cannata Salvatore, che si è riportato ai motivi di impugnazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di giudizio abbreviato il G.I.P. del Tribunale di Catania, con sentenza DE8.4.2010, dichiarava UR AN, detenuto in regime di custodia cautelare carceraria (arresto in flagranza del 18.6.2009) colpevole dei delitti di concorso in detenzione e trasporto illeciti per scopi commerciali di 30 chili di cocaina, quantità ingente di stupefacente, e in detenzione e trasporto illegali di quattro pistole di vario calibro, condannandolo - esclusa la continuazione criminosa tra i due reati - alle pene di quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per lo stupefacente e di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa per le armi da sparo.
2. Accogliendo i ricorsi del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Catania in punto di violazione di legge per erronea determinazione della pena concernente l'illecita detenzione della cocaina, computata dal g.i.p. senza tener conto della contestata aggravante della quantità ingente di droga ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 (cocaina idonea a formare 72.860 dosi medie giornaliere di sostanza drogante), questa S.C. (Cass. Sez. 6, 11.7.2011 n. 30441) ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, rinviando gli atti per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Catania.
3. Giudicando in sede di rinvio (art. 624 c.p.p.), il G.I.P. del Tribunale di Catania con sentenza resa il 2.3.2012 - sottolineata la già intervenuta definitività della decisione quanto alla colpevolezza DEUR per i due reati ascrittigli, quanto alla pena base individuata per il reato concernente la cocaina e quanto alla stessa sussistenza DEaggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 - ha condannato l'imputato per detto reato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed Euro 33.334,00 di multa.
La sentenza è stata appellata dall'UR.
4. In pendenza del giudizio di appello, il difensore DEimputato ha chiesto alla Corte di Appello di Catania la scarcerazione del prevenuto per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Decorrenza asseritamente verificatasi a norma DEart. 304 c.p.p., comma 6 (in relazione all'art. 303 c.p.p., commi 1 e 2), in misura del doppio del termine di fase processuale, sia per la fase delle indagini preliminari (più di due anni dall'ordinanza del g.i.p. disponente il giudizio abbreviato rispetto alla data della decisione del g.i.p. in sede di rinvio dalla S.C.), sia per la fase del giudizio di appello (decorsi oltre due anni dalla sentenza di condanna del g.i.p. senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello).
5. Con ordinanza del 9.3.2013 la Corte di Appello di Catania ha respinto l'istanza di scarcerazione DEimputato, ritenendo operante il principio della formazione progressiva del giudicato. La decisione afferente al reato di illecita detenzione di stupefacente (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2), benché non ancora eseguibile, ha acquistato autorità di giudicato in punto di affermazione della responsabilità DEUR (passaggio in giudicato in parte qua della sentenza del g.i.p. DE8.4.2010). Di conseguenza i termini di custodia cautelare cui avere riguardo, ai sensi DEart. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), seconda parte - (condanna in primo grado impugnata dal solo p.m.), sono quelli stabiliti, quanto a durata complessiva, dallo stesso art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b) (termine pari, secondo la Corte etnea, a quattro anni, non ancora decorso alla data della pronuncia).
6. Adito dall'impugnazione ex art. 310 c.p.p. del provvedimento reiettivo della Corte etnea proposta dall'imputato e replicante la tesi DEavvenuto superamento del doppio dei termini di fase ex art. 304 c.p.p., comma 6, il Tribunale distrettuale di Catania con l'ordinanza in data 10.4.2013 richiamata in epigrafe ha respinto il gravame.
I giudici DEappello cautelare hanno rilevato che, diversamente dall'assunto DEimputato, la dichiarazione di inammissibilità DEappello (quale quella intervenuta per l'iniziale appello del p.m. avverso la sentenza del giudizio abbreviato DE8.4.2010) va equiparata ad una sentenza di condanna in grado di appello, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità proprio nell'esame delle posizioni di un coimputato dello stesso UR (Cass. Sez. 3, 15.3.2012 n. 14023, CA, rv. 252516). Per l'effetto la vicenda processuale interessante l'imputato va ricondotta nell'ambito della fattispecie della decisione c.d. doppia conforme, disciplinata -quanto ai termini complessivi della custodia cautelare - dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b).
D'altro canto, come ancora chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna disposto dalla S.C. ai fini della sola entità della pena implica l'avvenuto passaggio in giudicato (c.d. giudicato progressivo) della decisione sul tema della ormai già accertata responsabilità DEimputato. Evenienza che razionalmente giustifica l'affievolirsi del principio del favor libertatis in conformità alla ratio DEultimo inciso DEart. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) - (disciplina della c.d. doppia conforme a fini cautelari: alta probabilità di una definitiva decisione di condanna a fronte di due conformi sentenze di condanna già pronunciate).
7. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UR AN, rinnovando la prospettazione del decorso dei termini massimi della custodia cautelare applicata al prevenuto in base al combinato disposto DEart. 303 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 304 c.p.p., comma 6 e deducendo i vizi di violazione della legge processuale e di difetto e illogicità della motivazione appresso riassunti.
7.1. Avendo la S.C. più volte precisato che la pendenza del giudizio di rinvio a seguito di annullamento della stessa S.C. in relazione "all'accertamento" di una specifica circostanza aggravante impedisce la formazione di un titolo esecutivo, che interviene soltanto a seguito DEirrevocabilità della decisione, lo stato di detenzione cui è sottoposto il ricorrente deve essere qualificato in termini di custodia cautelare e non già di esecuzione della pena. Ne discende che il principio del giudicato progressivo richiamato dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Catania non può incidere sulla durata dei termini massimi di custodia cautelare stabiliti dall'art. 304 c.p.p., comma 6. Termini che nel caso di UR sono stati largamente superati sia per la fase delle indagini preliminari (oltre diciotto mesi dall'ammissione DEimputato al giudizio abbreviato fino, dopo la regressione del procedimento indotta dall'annullamento della S.C., alla nuova sentenza di primo grado del 2.3.2012), sia per la fase DEappello (decorsi oltre due anni dalla prima, annullata, decisione di condanna DE8.4.2010 senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello).
7.2. L'ordinanza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla delineata questione di illegittimità costituzionale DEart. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui non prevede che in qualsiasi caso di regressione del procedimento, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, siano applicabili i termini di custodia cautelare previsti dall'art. 304 c.p.p., comma 6 in luogo dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4. Come ha precisato, infatti, il giudice delle leggi (Corte
Cost. sentenze nn. 292/1998 e 299/2005), l'art. 304 c.p.p., comma 6 pone - come si desume dall'uso DEavverbio "comunque" - un limite estremo di durata della custodia cautelare (doppio del termine previsto per la singola fase processuale) destinato ad operare oggettivamente e decorso il quale il permanere dello stato custodiale diverrebbe sproporzionato e intollerabile dal sistema processuale. Tale limite opera, quindi, anche nei casi di regressione del procedimento previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 2. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di UR AN è inammissibile per genericità e palese infondatezza degli illustrati motivi di impugnazione. Motivi che si traducono nella acritica replica di argomenti censori già diffusamente vagliati e disattesi con corrette motivazioni giuridiche dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Catania.
8.1. Segnalandosi che (come si desume dal certificato del casellario giudiziale) nelle more DEodierno ricorso è intervenuta la decisione della Corte di Appello di Catania (sentenza 19.3.2013) che ha confermato la sentenza di condanna emessa il 2.3.2012 dal g.i.p. in sede di rinvio, è agevole osservare che la decisione con cui i giudici del gravame cautelare hanno disatteso la tesi DEimputato è ineccepibile e conforme al consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice in tema di giudicato progressivo, atteso che l'art. 624 c.p.p., disciplinante l'annullamento parziale di una decisione di merito deliberato dalla S.C. (disposizione da cui è fatto appunto discendere il principio della formazione dinamica del giudicato, realizzantesi con modalità e in tempi non simultanei) è riferibile a qualsiasi statuizione decisoria dotata di autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che definiscono un determinato capo di accusa, ma anche a quelle che nell'ambito di una medesima contestazione o accusa individuano e definiscono (in modo irrevocabile) profili o aspetti della regiudicanda non più suscettibili di essere riesaminati o posti in discussione.
Con l'effetto che, quando - come nel caso di specie con la cassazione della prima sentenza del g.i.p. catanese (8.4.2010) - l'annullamento della S.C. non riguardi l'affermata responsabilità DEimputato ne' interferisca su di essa, la relativa statuizione decisoria non annullata acquista autorità di giudicato. Con l'ulteriore e ovvia conseguenza che in simili casi processuali i termini di custodia cautelare dei quali tenere conto sono, ai sensi DEart. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), u.p., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal medesimo art. 303 c.p.p., comma 4 e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata. Conclusione cui questo giudice di legittimità è già pervenuto esaminando gli omologhi ricorsi per cassazione dei coimputati DEodierno ricorrente, CA NT e EP RI (concorrenti nella detenzione dei 30 chili di cocaina ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2) con decisione richiamata dalla stessa impugnata ordinanza del Tribunale di Catania e condivisa dal presente collegio (Cass. Sez. 3, 15.3.2012 n. 14023, CA, rv. 252516). Palese è l'errore di diritto in cui scivola il ricorrente, allorché sostiene essere ancora sub indice -in pendenza del giudizio di appello- la sussistenza o meno gl'accertamento") della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. Così non è, perché tale aggravante è stata già inequivocamente ritenuta configurabile e sussistente nell'illecita condotta DEimputato dalla sentenza di annullamento con rinvio DE11.7.2011 di questa S.C. (e, per vero, dalla stessa "prima" sentenza 8.4.2010 del g.i.p. catanese, che ha unicamente omesso di computarne il correlativo incremento sanzionatorio). Donde la definitività della decisione in punto di "accertamento" (sussistenza) DEaggravante della quantità ingente dello stupefacente oggetto del reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di cui è stato giudicato colpevole l'UR. L'annullamento con rinvio di questa S.C. è avvenuto con riguardo al solo calcolo DEaumento di pena dovuto alla sussistente aggravante de qua.
8.2. Non risponde al vero che l'ordinanza impugnata non abbia preso in esame la questione di incostituzionalità DEart. 303 c.p.p., comma 2, lett. d) sollevata dal difensore DEimputato. Il Tribunale
l'ha valutata infondata e non rilevante alla luce della disciplina della decisione doppia conforme e del giudicato progressivo posta a fondamento DEadottata decisione reiettiva DEappello cautelare. Esito valutativo corretto, almeno in termini di irrilevanza decisoria della delineata questione. Questione che il ricorrente alimenta con una fuorviante lettura delle decisioni della Corte Costituzionale e in particolare della sentenza n. 259/2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 303 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304 c.p.p., comma 6 i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi dalla fase o grado in cui il procedimento è regredito. Il pensiero della Corte Costituzionale è chiaro e, come precisa la sentenza n. 259/2005, scaturisce dalla "natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva" rispetto alle finalità del processo e alle esigenze di tutela della collettività, sì da giustificare, entro criteri di ragionevolezza imposti dall'art. 13 Cost., comma 5, un temporaneo sacrificio della libertà personale di "chi non è ancora stato giudicato colpevole ma definitiva". Nel caso di specie, per quanto prima esposto, la "regressione" del procedimento in virtù DEannullamento con rinvio di questa Corte non ha prodotto alcuna espansione della custodia cautelare DEUR in rapporto al titolo del reato contestatogli e ritenuto dal primo giudice di merito (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e DEequa somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
La cancelleria curerà gli incombenti informativi connessi allo stato detentivo del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014