Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 1
Dalla disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. civ. - che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza - non deriva l'obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2001, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN OLLA - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO TESTA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL OR, che agisce nell'interesse dei minori LL NT e LL AN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato AN DI GIOIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Minori, depositata il 21/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Di Gioia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 269 c.c., depositato il 28 ottobre 1997, EL CA, in nome e per conto dei figli AN e OV CA, nati il 20 gennaio 1993, dopo essere stata ammessa ad esercitare azione di paternità naturale, chiedeva che il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarasse che TO CA era padre dei minori e determinasse l'assegno di mantenimento da corrispondersi da parte del medesimo dalla data di proposizione del ricorso.
Il CA chiedeva il rigetto delle domande.
Con sentenza del 19 maggio - 25 giugno 1999, il Tribunale per i minorenni dichiarava TO CA padre dei minori e lo condannava a versare un assegno di mantenimento mensile di lire tre milioni, da rivalutarsi annualmente, a decorrere dal 28 ottobre 1997. La Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con sentenza dell'11-21 febbraio 2000, rigettava l'impugnazione del CA osservando, per quanto rileva in questa sede:
a) che non era stata accolta l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa del CA per poter esaminare la comparsa di risposta ed eventualmente replicare, in quanto detta brevissima memoria, che si leggeva in pochi minuti, non apportava nulla di nuovo rispetto a quanto già evidenziato in primo grado ed inoltre, trattandosi di procedimento camerale, andava privilegiata l'oralità, per cui non era comunque ammissibile una replica scritta che avrebbe inutilmente dilatato i tempi processuali;
b) che, mentre i parenti della CA avevano riferito solo fatti de relato, altri testi aveva riferito fatti conosciuti per cognizione diretta;
c) che, quanto alle prove chieste dall'appellante, il principio di unitarietà della prova non ammette che i nuovi testi siano sentiti sulle stesse circostanze, o a prova contraria di circostanze già formanti oggetto di capitoli di prova in primo grado, e che, d'altra parte, i capitoli di prova, come formulati dal CA, non erano ammissibili perché irrilevanti oppure generici;
d) che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale dal CA - il quale dapprima aveva dichiarato con sicurezza di aver avuto gli ultimi rapporti sessuali con la CA nei primi due o tre mesi del 1990 e poi aveva riconosciuto che poteva darsi che dopo i primi mesi del 1990 egli avesse avuto altri rapporti sessuali con la CA - l'ingiustificato rifiuto del CA di sottoporsi ad esame ematologico costituiva comportamento rilevante per giungere alla convinzione della sua paternità;
e) che non era necessario procedere a c.t.u. per accertare la paternità, essendo esauriente il quadro probatorio formatosi in primo grado, non avendo il CA fornito il minimo elemento che potesse contraddire i contestare i risultati delle prove fornite dalla CA.
Avverso la sentenza d'appello TO CA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
EL CA, nell'interesse dei minori AN e OV CA, ha resistito con controricorso.
Il difensore del ricorrente presentava brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
--) Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., nonché degli artt. 127 e 180, comma 2, cod. proc. civ.
Le parti avevano convenuto un rinvio dell'udienza atteso che la CA si era costituita solo il giorno della medesima udienza;
il rinvio mirava ad ottenere una completa contezza della linea difensiva della resistente al fine di poter replicare e controdedurre alle argomentazioni contenute nello scritto difensivo di costituzione. La decisione della Corte d'appello di trattenere la causa in decisione si poneva, secondo il ricorrente, in contrasto con il potere che le parti hanno sul processo. Inoltre la valutazione del giudice sulla presunta irrilevanza della memoria di controparte non può essere compiuta ex post, ma deve essere frutto di un giudizio ex ante, che tenga conto della circostanza che la costituzione di controparte era avvenuta nella medesima udienza, nonostante il termine che deve decorrere tra la notificazione del decreto ed il giorno di svolgimento dell'udienza, e che l'appellante era stato privato del diritto di conoscere quanto dedotto dal proprio avversario. La trattazione del procedimento in forma camerale, il principio dell'oralità del processo - valido anche per la trattazione della causa davanti al giudice istruttore nel giudizio ordinario (art. 180, comma 2, c.p.c.) - e le esigenze di celerità per la natura della controversia non potevano giustificare violazioni del diritto di difesa.
---)Il motivo non è fondato.
Come già affermato da questa Corte, nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (come il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale) deve essere assicurato il diritto di difesa e deve quindi essere realizzato il principio del contraddittorio;
tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. (Cass. 7 febbraio 1996 n. 00 986). Dagli atti processuali, esaminabili in questa sede data la natura del vizio denunciato, risulta che la CA aveva depositato in cancelleria una comparsa di costituzione e risposta il 10 febbraio 2000 e cioè il giorno precedente a quello dell'udienza, tenutasi l'11 febbraio. Per il CA partecipò a tale udienza, in sostituzione dell'avv. Testa, l'avv. Pacifici.
Il rinvio dell'udienza, non concesso dal collegio, venne richiesto per dar modo all'avvocato del CA di poter studiare la memoria di controparte.
Ora, dovendosi prescindere dalle forme in cui la difesa del CA ha effettuato la sua partecipazione all'udienza, non può dubitarsi che il difensore del CA ebbe modo in quella sede, non solo di esaminare la detta comparsa, ma di formulare dinanzi al collegio le sue controdeduzioni, sicché deve ritenersi che fu assicurato nella specie il diritto di difesa.
In particolare, non si è verificata alcuna violazione della regola dell'oralità, richiamata dal ricorrente mediante il riferimento all'art. 180, comma 2, cod. proc. civ., non essendo precluso alla CA il deposito di una memoria nell'ambito del contraddittorio ed avendo avuto controparte la possibilità di esporre al collegio le sue osservazioni in ordine agli argomenti trattati nella memoria stessa.
Quanto all'art. 127 cod. proc. civ. - di cui pure il ricorrente lamenta la violazione, sostenendo che il giudice non avrebbe avuto il potere di deliberare negando il rinvio concordemente richiesto dalle parti - osserva il Collegio che da tale disposizione, la quale riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza, non deriva l'obbligo del giudice di accogliere una richiesta di rinvio formulata da entrambe le parti.
Deve quindi concludersi che la Corte di merito aveva il potere di valutare l'opportunità o meno di un rinvio dell'udienza e che non è censurabile in questa sede la decisione di non accogliere la richiesta di rinvio, evidentemente influenzata dalle esigenze di celerità derivanti dalla natura del procedimento di cui trattasi. --) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 24 Cost, dell'art. 186 cod. proc. civ., nonché dell'art. 269 cod.civ., per essergli stato negato il diritto alla prova.
La negazione della prova contraria avanzata nel giudizio di primo grado violava il diritto di difesa perché riguardava i medesimi capitoli ritenuti ammissibili per la CA.
Il richiamo, operato dalla Corte d'appello al principio dell'unitarietà della prova era fuorviante ed inconferente perché il ricorrente era stato spogliato del diritto di introdurre sin dal giudizio di primo grado testimoni in grado di smentire le affermazioni di controparte.
--) Il motivo non merita accoglimento.
È esatta l'affermazione della Corte di merito secondo cui il principio di unitarietà della prova non ammette che nuovi testi siano sentiti sulle stesse circostanze o a prova contraria di circostanze già formanti oggetti di capitoli di prova in primo grado.
Il principio d'infrazionabilità delle prove rende infatti inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, sia preordinata a contrastare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetti dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo (Cass. 3 aprile 1998 n. 3423, 1^ dicembre 1997 n. 12140). Quanto alla dedotta violazione del diritto alla difesa per la mancata ammissione in primo grado di prova contraria sugli stessi capitoli dell'attrice, osserva il Collegio che la circostanza non ha formato oggetto di una specifica censura contro la sentenza di primo grado diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità della prova testimoniale e, quindi, l'applicazione dell'art. 354, ultimo comma, c.p.c. Di fronte alle richieste del CA contenute nelle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata (in via istruttoria: disporsi ai sensi dell'art. 356 c.p.c. la rinnovazione totale della prova assunta nel giudizio di I grado ed ammettersi il ricorrente appellante alla prova contraria sui capitoli indicati da controparte e su quelli formulati dal Sig. CA nella memoria di costituzione del giudizio di I grado con i testimoni ivi indicati), legittimamente il giudice di appello si è richiamato ai suddetti principi in ordine all'unitarietà ed infrazionabilità della prova. --) Il terzo motivo esprime una doglianza di omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione in relazione al mancato accoglimento delle prove testimoniali nonché alla valutazione delle stesse.
La Corte d'appello aveva affermato che il legame di parentela non era sufficiente a rendere inattendibili i testimoni, ignorando i motivi di appello con cui erano state dedotte circostanze in grado di far giungere a quella conclusione.
Inoltre la paternità del CA era stata accertata non mediante una prova certa ma solo grazie a testimonianze de relato, non - suffragate da riscontri. Gli indizi utilizzati erano sforniti dei caratteri della certezza e della gravità. La sentenza impugnata aveva poi trascurato la dichiarazione dell'unico teste di parte attrice, AN RI, che smentendo la ricostruzione avversaria secondo cui il CA avrebbe contribuito al mantenimento dei neonati versando alla CA 10 milioni di lire in un locale pubblico, aveva riferito di non aver visto il CA consegnare alla CA tale somma.
Per quanto riguardava, infine, l'exceptio plurium concubentium, nessuna delle persone escusse aveva affermato che la relazione tra il CA e la CA fosse caratterizzata da stabilità ed esclusività.
--) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione in relazione al mancato accoglimento della consulenza tecnica richiesta ed all'esame ematologico.
La data del presunto concepimento era stata indicata dalla madre dei minori. Il CA non aveva mai rifiutato di sottoporsi agli esami genetici, ma aveva chiesto, e non ottenuto, di espletare l'esame dopo l'effettuazione di una consulenza per accertare la corrispondenza dello sviluppo fetale in relazione alla data dell'ultima mestruazione e del presunto concepimento. Il giudice di primo e quello di secondo grado erano incorsi in difetto di motivazione per non aver considerato - nemmeno come elemento da verificare per poi giungere alla valutazione del comportamenti processuale del CA sulla prova ematologica - gli elaborati medici prodotti dal CA stesso. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di acquisizione della cartella clinica pre e post partum della signora CA.
L'esame dell'intero quadro clinico relativo al parto, e non dei soli dati che controparte reputava conveniente mostrare al giudice, poteva apportare elementi utili ed esaustivi per l'accertamento del rapporto parentale.
--) Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - non sono fondati.
La Corte di merito ha basato la sua decisione su una serie elementi, alcuni dei quali tratti da dichiarazioni del CA (questi nell'interrogatorio formale dapprima aveva dichiarato con sicurezza di aver avuto gli ultimi rapporti sessuali con la CA nei primi due o tre mesi del 1990, si che non avrebbe potuto essere il padre dei due gemellini, ma poi aveva detto che poteva darsi che dopo i primi mesi del 1990 avesse avuto altri rapporti sessuali con la CA, ed inoltre aveva anche riconosciuto di aver stipulato due polizze vita e infortuni intestandole alla CA, ma a beneficio dei neonati gemelli), altri dal comportamento del medesimo CA (il quale aveva ingiustificatamente rifiutato di sottoporsi ad esame ematologico) ed altri ancora da risultanze della prova testimoniale (a. la teste Roveda, amica della CA, aveva ricordato come il CA aveva chiesto di incontrarla e le aveva detto che aveva suggerito l'interruzione della gravidanza ed inoltre che le aveva chiesto di stare vicino alla CA perché lui non avrebbe potuto farlo non potendosi assumere la responsabilità dei figli;
b. la teste CH aveva ricordato come, dopo la nascita, era stato il CA a telefonarle per sapere come stavano i bambini). Osserva il Collegio che la Corte d'appello ha fatto esatta applicazione dei principi che regolano la materia.
Invero, come già affermato da questa Corte (Cass. 15 gennaio 1999 n. 386) l'art. 269 cod. civ. nella sua attuale formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale. È perciò consentito che l'accertamento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione sia basato su elementi indiziari;
ne' assume carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Anche in mancanza di prova dell'esistenza di rapporti sessuali fra le parti, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ. (nello stesso senso, Cass. 22 ottobre 1997
n. 10377, 24 gennaio 1998 n. 692, 20 marzo 1998 n. 2944, 18 dicembre 1998 n. 12679). Avendo il giudice d'appello fondato la sua decisione su elementi significativi ai fini della decisione, valutati senza incorrere in errori logici o giuridici, deve escludersi la sussistenza dei lamentati vizi di motivazione.
--) Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 171.400, oltre a lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001