Sentenza 10 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2003
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1227
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 035157/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di AVELLINO;
nei confronti di:
1) AN LE N. IL 10/04/1980;
avverso SENTENZA del 27/05/2002 TRIBUNALE di AVELLINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO.
Sentito il Procuratore Generale Dott. Vitaliano Esposito, il quale ha chiesto l'annullamento con invio relativamente all'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 48 c.p.m.p.. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il tribunale di Avellino dispose l'applicazione, nei confronti di LM LE, della pena di mesi due di reclusione, convertita in euro 2.280, per il reato di rifiuto del servizio militare previsto dall'art. 14, comma 2^, della legge 5 luglio 1998 n. 230, con il riconoscimento dell'attenuante di cui "all'art. 48 n. 2 del c.p.m.p., in considerazione della incensuratezza e della giovane età dell'imputato;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli, denunciando come illegittima l'applicazione dell'attenuante "ex art. 48 2^ co." del c.p.m.p. sull'assunto che, a parte la dubbia annoverabilità del reato in questione tra quelli militari, cui soltanto potrebbe applicarsi la circostanza anzidetta, il suo riconoscimento avrebbe richiesto la prova che l'imputato fosse soggetto di "ottima condotta e di provato valore", nulla rilevando, invece, la giovane età e l'incensuratezza;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con ogni evidenza, la circostanza aggravante che il giudice ha inteso applicare, stando al testuale richiamo che si legge nella sentenza impugnata, non è (come invece ritenuto dal ricorrente Ufficio), quella di cui all'art. 48, secondo comma, c.p.m.p. prevista per il caso in cui il reato sia stato commesso da "militare di ottima condotta o di provato valore", ma è quella di cui al comma primo, n. 2, del medesimo art. 48, applicabile in favore del "militare che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare";
- che, peraltro, anche tale attenuante, al pari di tutte quelle previste dall'art. 48 c.p.m.p., non può trovare applicazione, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte, con riguardo al reato di cui all'art. 14, secondo comma, della legge n. 230/1998, non avendo tale illecito la natura di reato militare,
ancorché chi lo commette abbia lo "status" di militare (in tal senso: sez. 1^, 26/6 - 21/12/1990 n. 13320, PM in proc. Vigneri, RV 217813; sez. 1^, ud. 26/6/2000 n. 722, PM in proc. Del Bono, non mass.; sez: 1^, ud. 26/6/2000 n. 725, PM in proc. Saveriano, non mass.);
- che, conseguentemente, dovendosi aver riguardo, ai fini della decisione da adottarsi in questa sede, non alle ragioni enunciate a sostegno della dedotta violazione di legge (ferma restando l'identità del "petitum"), ma alla sua obiettiva sussistenza o meno, ed apparendo quest'ultima comunque indubitabile, deve darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al tribunale di Avellino il quale, ove non venga avanzata nuova richiesta di applicazione della pena (con esclusione di ogni attenuante fra quelle previste dall'alt. 48 c.p.m.p.), ovvero, se avanzata, non ritenga di accoglierla,
procederà nelle forme ordinarie o in quelle di altro rito speciale eventualmente richiesto;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la atti al tribunale di Avellino per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004