Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6960 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
I D , A S O 10 S ° L A L 3 3 T O 5 B R A I S . 'A E D N L P , S L A E T 6960/ 0 1 I 3 S D -7 N I O G -8 S P O N 1 IM E A 1 S D A I E E D , 'IN NOME DE A G E O O G T R T T E N IS IT L E S À CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IR G E E A Oggetto D R L L O E ricorso per cassazione D SEZIONE TERZA CIVILE inammissibile per difetto di procura speciale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1124/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 15792 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 23/02/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA MO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN VA, elettivamente OR RI, domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, difesi dall'avvocato ITALO LIBERINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
2001 avversO la sentenza n. 467/98 del Tribunale di FERMO, 391 emessa il 31/07/98 e depositata il 25/08/98 (R.G. 82/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
3 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. MO RT, con separati ricorsi al pretore di RM ha proposto opposizione all'esecuzione per ri- lascio promossa in suo danno da RI OR e VA CI sulla base di sentenza del tribunale della stessa città, chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la rimessione della causa alla competente sezione specializzata agraria.
2. L'opposizione stata decisa dal pretore che, con sentenza del 6 ottobre 1997, ha dichiarato la pro- pria incompetenza ed ha condannato l'opponente al paga- mento delle spese dl giudizio. La decisione è stata impugnata dallo RT me- diante appello al tribunale di RM. Il tribunale, con sentenza del 25 agosto 1988, ha rigettato l'appello concernente il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese del giudi- zio e lo ha dichiarato inammissibile nel resto. Il tri- 2 bunale ha ritenuto che il provvedimento contestato po- teva essere impugnato con istanza per il regolamento della competenza e che l'appello relativo al capo ri- guardante le spese del giudizio era infondato.
3. MO RT ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza del tribunale sia cassata. Resistono con controricorso RI OR ed VA CI, che hanno depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
2. L'art. 365 cod. proc. civ. richiede che il ri- corso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale. La procura, a sua volta, può essere rilasciata con atto separato, oppure in calce o a margine del ricorso. Nel primo caso, la firma di colui che conferisce al difensore la procura speciale deve essere autenticata dal notaio, il quale, ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., deve certificare l'autografia della sottoscrizio- ne previo accertamento dell'identità personale della parte. La procura, così rilasciata, deve essere solo indicata nel ricorso e questa indicazione agevola il riscontro della condizione (art. 366, n. 5 dello stesso codice) che vi sia stato previo rilascio di una procura 3 specificamente indirizzata all'impugnazione. Nel secondo caso, il contenuto della procura deve evidenziare il carattere della specialità richiesto dalla norma in commento e dal successivo art. 371, 3° CO. In entrambi i casi specialità della procura vuole dire che questa sia stata rilasciata per un determinato giudizio di cassazione, cioè per l'impugnazione davanti alla Corte di una sentenza determinata. Infatti, l'art. 365 prima indicato esprime l'esi- genza che, attraverso la procura speciale, la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ri- corso per cassazione si formi tenendo conto della deci- sione già resa sulla causa e, perciò, dopo che la sen- tenza è stata pronunciata: la procura, quindi, non speciale quando è stata conferita prima della pubblica- zione della sentenza impugnata con il ricorso: Cass. 9.10.1998, n. 10022, tra le tante.
3. RI OR ed VA CI, come risulta dagli atti, non hanno conferito alcuna procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione o in altra forma egualmente speciale. Dall'intestazione dello stesso ricorso per cassa- zione risulta soltanto che essi sono rappresentati e difesi dall'avvocato Italo Liberini ed elettivamente domiciliati presso di lui, "in virtù di delega a margi- ne della comparsa di costituzione e risposta nel giudi- zio di appello". Quest'ultima procura non soddisfa il requisito del- la specialità prima indicato. Pertanto, il ricorso per cassazione deve essere di- chiarato inammissibile, come preannunciato. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in lire 41.000, oltre lire 2 milioni per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile, il 23 febbraio 2001. Il PresidentePresidente Luigi Francesco Di Nanni, Est. muy pro New IL CANCELLIERE C1 IO AN I D , A O SS Depositata in Cancelleria L 0 L 1 A O T . 3 B , T oggi, lì 22 MAG. 2001 3 I SA R 5 D 'A E . P A L S N T L I S E N 3 O D IL CANCELLIERE C1 G -7 P I S O IM -8 IOi Glambattista N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R N O IST G E T E S IT E L G IR E R A D L O L E D 1 05