Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
Il tardivo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, oltre il trentesimo giorno dalla richiesta fatta dallo stesso a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, ritenendone l'abnormità, l'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio a causa della tardiva effettuazione dell'interrogatorio richiesto dall'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3510
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 21541/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLAREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA;
avverso l'ordinanza pronunziata il 7.5.2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Enna;
nei confronti di:
SA VI, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Lette le richieste del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Enna dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di AV AR sul presupposto che l'interrogatorio richiesto dall'imputato a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. era avvenuto oltre il trentesimo giorno, e restituiva gli atti al Pubblico ministero per l'assunzione "di nuovo tempestivo interrogatorio dell'imputato ove richiesto dopo la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.".
2. Ricorre il Pubblico ministero che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunciandone l'abnormità. Osserva: (a) che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 415 bis c.p.p., comma 4, non riguarda l'assunzione dell'interrogatorio richiesto a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini;
e che, in ogni caso, la mancata assunzione nell'anzidetto (in realtà inesistente) termine non è prevista quale causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio dall'art. 416 c.p.p.. Aggiunge che, a tutto volere concedere, si trattava di nullità sanata per effetto della mancata tempestiva rilevazione ad opera della difesa presente all'interrogatorio, effettuato con ritardo a causa del rinvio chiesto dal difensore stesso e accordato per mancato rispetto del termine di cui all'art. 375 c.p.p., comma 4). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che la prima premessa da cui muove il ricorrente - e cioè che all'interrogatorio richiesto dall'indagato cui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini, non s'applichi la previsione dell'art. 415 bis c.p.p., comma 4, che assegna al Pubblico Ministero un termine per l'espletamento delle nuove indagini - non appare condivisibile.
L'art. 415 bis c.p.p., comma 5, prevede che nel caso in cui siano già scaduti i termini di cui all'art. 405 c.p.p., comma 2, le nuove indagini e l'interrogatorio dell'imputato, richiesti a mente del comma 3, sono inutilizzabili se espletati oltre il termine di 30 giorni stabilito dal comma 4. E l'interrogatorio dell'indagato è espressamente previsto tra le attività d'indagine del Pubblico ministero, (simmetricamente all'esame dell'imputato che è, secondo la collocazione del codice, mezzo di prova e alle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini, che la Polizia giudiziaria può assumere a fini investigativi). Nè rileva il concreto "valore" probatorio delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio, ovvero la loro utilità, dal momento che l'imputato può mentire per sfuggire all'accusa e che per tale ragione solo alle dichiarazioni rese cantra se o erga alios è riconosciuta efficacia probatoria, perché si tratta di aspetto da riferire al risultato e non al mezzo, che se non può dubitarsi costituisca mezzo di difesa sicuramente è suscettibile di essere considerato, in astratto, anche mezzo di prova. Pacifico è d'altronde che tra gli "atti d'indagine" compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 c.p.p., comma 2, colpiti dalla sanzione d'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3 debbano rientrare gli interrogatori tardivamente assunti. Sicché non v'è ragione di escludere che tra le "nuove indagini" cui è riferito, con terminologia del tutto analoga a quella dell'art.405 c.p.p., il termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 4, possa essere ricompreso anche l'interrogatorio richiesto dall'indagato, che è l'unico atto che il Pubblico ministero è davvero obbligato a compiere.
2. Corretta appare invece l'affermazione che alla sanzione d'inutilizzabilità a fini probatori, prevista dall'art. 415 bis c.p.p., comma 5 quando l'interrogatorio sia stato espletato con ritardo, non s'accompagna la previsione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (o della citazione diretta a giudizio). Sostengono tale lettura il principio di tassatività delle nullità e il diverso piano di operatività delle sanzioni di inutilizzabilità e di nullità, nonché la considerazione che, una volta espletato l'interrogatorio, l'esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa - alla cui assicurazione è esclusivamente funzionale la previsione di nullità della vocatio in iudiucium non preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini e dall'interrogatorio se richiesto - non risulta in alcun modo menomato. Mentre il diritto alla prova dell'imputato resta garantito dalla possibilità che gli è riconosciuta di chiedere d'essere nuovamente sentito in udienza preliminare o di esercitare ogni più ampia facoltà, in tal senso, in sede propria, e cioè in dibattimento.
3. E tanto basta per affermare che la soluzione sposata dal Giudice dell'udienza preliminare, non solo è errata, ma può considerarsi abnorme perché ha determinato la regressione del procedimento sulla base di una nullità non prevista e avulsa, sistematicamente, da ogni regola o ragione processuale.
4. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per la prosecuzione di questa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Enna. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009