Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2003, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 76313 rqui, IN0 4 1 62 / 03 REGISTRAZION REJOBBL A TA DA ME DEL OPOL ITALIANO' C 13 qu ESENTE D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Do t. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N.9275/2001 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere MERONE Consigliere Cron. 9641 Dott. Antonio FALCONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 08/07/2002 DOLL. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: -Irpef Esenzion SE NTENZA ex art. 13 quinques DL su ricorso proposto da: 26/05/84, convertito in 5. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministra Calami363/84 naturali Sospensione pro tempore, 2 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Recupero imponibile del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. Roma, via dei Fortoghesi n. 12, presso gli Jffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e diferde per legce;
ricorrente TI
contro
CORTE SUPREMA CI CASSAZUNI CAMPIONE CIVILE MA TI, 76313 intimato - |---- avverso la sentenza n. 343/03/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 3^, 3193 il 27/09/99, depositata il 00/02/00. Edita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito Avv. D. Giordano, dell'Avvocat.ura dello Stato, per 1'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dot'. Federico Sorrentino, che Па concluso per i rigello del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA ET, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato dela sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del D1 26 maggio 1984, convertito in Tegge 24 lugto 1984 5. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva che dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. 'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spectasso la detrazione, rideterminava 1'ammontare de reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior sorma. I l ricorso del contribuente veniva accol.co dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della procedente, ha proposto Z ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione 20,falsa applicazione degli artt.2 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, 3, comma 2 bis, del DL 30 dicembre 1985 n. 971, 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 T1. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. secondo il consolidalo orientamento di questa Infatti, i'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre Corte, 1985, ♬л. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, 3. 46 il quale prevede che Ie somme relative a pagamenti delle imposte diretto, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 7. 159, convertito con modificazioni in Logge 24 luglio 1984, 11. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti леі comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, пол concorrono alia formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF 5 del TLOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 18 febbraio 79991 n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva dj un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza sospensione, al netto dei Versamenti sospesi " Deila 10237/2001 2 (Cass. N, 4945/2000, 8659/2001, 11248/2001) - e valide ragioni per Non venendo addotte Tunve giurisprudenziale, il discostarsi da tale indirizzo rigettato, senza che Occorra ricorso deve essero sulic celspese giudizio, atteso che la provvedere parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. ESENTE DA REGISTRAZIONE Così deciso in Roma 1'08 Luglio 2002. a t 13 qui quis 4.2615 84. m. 153 T Presidente BaccuccipherNeriver ANCELLIERE TI Consigliere Estensora Dot A onino lasi 1/21 MAR 2003 Oggi