Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
L'ordine del Questore di allontanamento dello straniero clandestino dal territorio dello Stato deve essere motivato in riguardo sia alla impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione che di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 22752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22752 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 483
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 9985/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) AN YA XI n. il 11/07/1968;
avverso SENTENZA del 11/07/2008 del TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, resa in data 11 luglio 2008, che ha assolto TI YA XI dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per aver egli violato l'ordine impartitogli dal Questore di Novara di lasciare il territorio dello Stato nel termine di 5 giorni trattenendosi senza giustificato motivo nel territorio dello Stato italiano, propone ricorso al giudice di legittimità il Procuratore Generale presso la Corte di Appello genovese, illustrando, con un unico motivo di impugnazione, un duplice profilo di doglianza. Lamenta, in particolare, il procuratore generale ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), difetto di motivazione ed inosservanza o errata applicazione della legge, con espresso riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, sul rilievo che il giudice territoriale avrebbe errato nel ritenere immotivato e quindi meritevole di disapplicazione il provvedimento questorile. Precisa sul punto il procuratore deducente che non era necessaria, a suo avviso, una apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni del mancato trattenimento presso un CPT ovvero per il mancato accompagnamento alla frontiera della persona espulsa, posto che il provvedimento questori le sarebbe esso stesso momento esecutivo del provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto e che la soluzione amministrativa imposta risulterebbe essere la più favorevole all'espulso tra quelle tassativamente individuate dalla legge.
Il ricorso è infondato.
Ha avuto modo di affermare questa Corte di legittimità che in ipotesi di condotte penalmente rilevanti rappresentative di inottemperanza a un ordine della P.A., "il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere" (cosi per tutte, con riferimento all'analoga figura criminosa della contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, Cass., sez. 1^, 21 ottobre 1996 - 3 febbraio 1997.
Genovesi, riv. n. 204339; nello stesso senso Cass., sez. 1^ 9 dicembre 1999 - 1.9 gennaio 2000, Cozzolino, riv, n. 215243. tutte richiamate da Cass. pen. sez. 1^, 8.10.2004, il 47677 che ha applicato il principio al reato de quo).
La L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, prevede infatti in modo esplicito che tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario debbano essere motivati. La lett. e la ratio della disposizione (tesa a garantire diritti e libertà personali di fronte alla amministrazione) non lasciano dubbi in ordine alla derogabilità dell'obbligo solo in forza di norme specifiche che esplicitamente dispongano in tal senso. Così non è nel caso di specie, giacché il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis (coordinato con il precedente comma 1), lungi dall'escludere la necessità di motivazione, enuncia specificamente le situazioni (impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione e di trattenere lo straniero in. centro di permanenza temporanea) che legittimano l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, indicando in tal modo, esplicitamente e specificamente, l'oggetto di tale motivazione (in questo senso Cass., sez. 1^, 28 gennaio - 15 marzo 2003, pubblico ministero in proc. Popova, riv. n. 227550). Nè può condividersi l'opinione, pure sostenuta dal Procuratore ricorrente, che esclude l'obbligo di motivazione considerando il provvedimento del questore un atto vincolato la cui motivazione già si rinviene nell'ordine prefettizio ad esso presupposto (in questo senso Cass., sez. 1^, 9 gennaio - 2 marzo 2004, Sabahi, riv. 227224 e Cass., sez. 1^, 7 ottobre - 23 ottobre 2003, pubblico ministero in proc. Fedi, riv. n. 226063), e ciò in quanto: a) la motivazione del provvedimento del prefetto e quella del questore non sono sovrapponibili, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa;
b) il carattere tassativo della sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione previsto dal l'art. 14 in esame costituisce una ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione (posto che, in assenza di questa, sarebbe impossibile il controllo della correttezza e, in ultima analisi, della legittimità dell'operato dell'amministrazione).
Nel caso in esame il provvedimento che ha intimato al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica è motivato nei termini seguenti: "accertata l'indisponibilità dei posti presso i centri di permanenza temporanea ove trattenere lo straniero". L'ordine questorile pertanto, pur avendo sufficientemente motivato in ordine alla possibilità di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, dappoiché idonea, a tal fine, l'espressione innanzi riportata (Cass., Sez. Un., 27.9.07 - 16.1.08, n. 2451, Rv. 238196) non illustra, nel contempo, alcuna motivazione in ordine alla circostanza della impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione mediante accompagnamento dello straniero alla frontiera, pure richiesta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 come presupposto legittimante il provvedimento amministrativo, di guisa che detto ordine dell'autorità di P.S. è inficiato da violazione di legge per omessa motivazione (esattamente in termini:
Cass., Sez. 1^, 9.12.2008, n. 2932, Zakaria;
cfr. anche: Cass., Sez. 1^, 30.01.2008, n. 7764). Alla stregua delle esposte considerazioni, integrative di un orientamento interpretativo di questa Corte da ritenersi ormai consolidato, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009