Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, la norma dell'art. 5 bis terzo comma della legge 8 agosto 1992 n. 359 - secondo cui la valutazione dell'edificabilità dell'area espropriata deve computare le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad espropriazione - anche alla luce dei rilievi svolti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 16 dicembre 1993 n. 442, per poter essere considerata conforme a Costituzione, va intesa nel senso della totale ininfluenza di tale vincolo sulla stima dell'area medesima, mentre non esclude che detta stima sia da rapportarsi al momento del verificarsi della vicenda ablativa, senza trascurare l'eventuale insorgenza o l'eventuale incremento di quelle possibilità fino alla data della pronuncia del decreto traslativo della proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI M. Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla:
S.r.l. Immobiliare Elisa, in persona dell'amministratore unico CI Romano, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Flaminio n. 46 IV/B, presso il dott. Gian Marco Grez, difesa dall'avv. Vittorio Chierroni per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade, in persona del dott. Francesco Frezza, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11, presso l'avv. Gianfranco Tobia, difesa dall'avv. Alessandro Colzi per procura a margine del controricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1205 del 14-25 settembre 1999;
sentiti:
il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Chierroni, per la ricorrente, e l'avv. Colzi, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE considerato:
- che un terreno di mq. 5240, con sovrastanti manufatti, di proprietà della S.r.l. Immobiliare Elisa, è stato occupato il 13 maggio 1992, e poi in parte espropriato l'11 novembre 1996 in favore della S.p.a. Autostrade, al fine della realizzazione di un "posto- neve" adiacente al casello di Firenze-sud dell'autostrada del Sole;
- che l'immobiliare Elisa l'11 dicembre 1996 ha proposto davanti alla Corte d'appello di Firenze opposizione avverso la determinazione in sede amministrativa delle indennità per occupazione, per espropriazione e per deprezzamento della porzione residua;
- che la Corte d'appello, con sentenza depositata il 25 settembre 1999, accordando all'opponente la somma di lire 6.330.000, ad integrazione di quella già ricevuta, ha negato fondamento alla tesi dell'edificabilità dell'area, sul rilievo che il progetto dell'opera era stato approvato il 22 gennaio 1992, in base a vincolo preordinato ad espropriazione fissato da una variante del piano regolatore generale adottata il 19 marzo 1990 ed approvata il 18 aprile 1994, e che la disciplina urbanistica anteriore a tale vincolo includeva l'intera superficie in zona di rispetto autostradale (larga sessanta metri, in base al d.m. 1 aprile 1968 n. 1404), così sottraendola ad ogni possibilità di edificazione;
- che l'Immobiliare Elisa, con atto notificato il 19 settembre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Firenze, criticandola per aver fatto riferimento ad uno strumento urbanistico superato da successivo piano regolatore (quello approvato dalla Regione il 18 aprile 1994), il quale conferiva alla maggior parte del fondo attitudine edificatoria, rendendo di conseguenza applicabili le regole indennitarie di cui all'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto
1992 n. 359, e, comunque, per non aver rilevato che l'eventuale fascia di rispetto autostradale sarebbe stata di trenta, non di sessanta metri, ai sensi dell'art. 26 terzo comma del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- che la Società Autostrade ha replicato con controricorso;
- che le parti hanno depositato memorie;
- che il terzo comma del predetto art. 5 bis, secondo cui la valutazione dell'edificabilità dell'area espropriata deve computare le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad espropriazione, va intesa nel senso della totale ininfluenza di tale vincolo sulla stima dell'area medesima, mentre non esclude che detta stima sia da rapportarsi al momento del verificarsi della vicenda ablativa, senza trascurare l'eventuale insorgenza o l'eventuale incremento di quelle possibilità fino alla data della pronuncia del decreto traslativo della proprietà;
- che il principio, con il quale si da continuità ad indirizzo già espresso da questa Corte (v. senti 15 marzo 1999 n. 2272, 5 maggio 1999 n. 4473, 19 novembre 1999 n. 12861), in adesione ai rilievi svolti dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 dicembre 1993 n. 442, discende dall'esigenza di optare per un'interpretazione della citata norma compatibile con gli artt. 42 e 97 della Costituzione, in quanto, ove si negasse incidenza all'edificabilità contemplata dalla disciplina urbanistica sopravvenuta dopo il vincolo espropriativo, ma prima del decreto d'espropriazione, si potrebbe privare l'indennizzo della funzione di riparare in concreto la perdita patrimoniale subita dall'espropriato, e si potrebbe premiare la pubblica amministrazione per lentezza od inefficienza nell'attuazione del progetto espropriativo;
- che detto principio comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di Firenze ha affrontato e risolto negativamente il quesito dell'edificabilità del fondo dell'Immobiliare Elisa facendo riferimento alla disciplina vigente prima dell'apposizione del vincolo espropriativo, senza accertare se ed in quali limiti tale edificabilità fosse insorta nel caso concreto sulla scorta della normativa del tempo dell'espropriazione (con riguardo in via prioritaria alla normativa generale sulla fascia di rispetto autostradale, la quale determina per la zona in essa compresa inedificabilità di tipo conformativo, influente ai fini in discorso, e poi a quella degli strumenti urbanistici);
- che la causa deve proseguire in sede di rinvio, per il riesame dell'indicata questione alla luce dei criteri in diritto dinanzi enunciati;
- che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Corte d'appello, è opportuno affidare anche la decisione sulle spese di questa fase processuale;
P.Q.M.
- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003