Sentenza 13 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2001, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
E г N 6 8 O 9 I 1 Z / N 4 A / - R 03 65-2 / 0 1 6 T 2 B S . I . R L . G L P E T . A R D U . L B B A E I A REPUB LICA ITALIANA D D R. G. N. 9887/98 R T A I T I S 1 E Cron 7599 3 N R T 1 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N S . E T I S N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E Rep. M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 20/09/2000 - Presidente - Michele CANTILLO - Consigliere - Enrico ALTIERI Giulio GRAZIADEI ->> Giuseppe MARZIALE -> Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente Oggetto: Tributi diretti SENTENZA - RettificaAccertamento dichiarazione ex art.36 bis sul ricorso n. 9887/98 R.G. proposto da DPR n. 600/73 Natura ordinatoria del termine. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, domicilia ex lege;
- Ricorrente -
contro
LL IN & CO. S.A.S. in persona del legale rappresentante OL RT, con sede in Caldaro, non costituito in giudizio. - Intimata - per la Cassazione della sentenza n. 334/1/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bolzano Sez. n. 1 in data 16/12/1997 - 19/12/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
1 9 4 4 1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ove la notifica del ricorso sia regolare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale della Imposte Dirette di Bolzano faceva notificare, in data 7/2/1996, alla società LL IN & Co. S.a.s. con sede in Caldaro, due cartelle esattoriali relative alla iscrizione a ruolo di somme liquidate ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/73 sulla base delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. La contribuente impugnava tali cartelle davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano con distinti ricorsi, eccependo l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio in quanto posto in essere oltre il termine decadenziale previsto dal 1° comma del richiamato art. 36 bis e, comunque, perché non esplicitante alcuna motivazione, e l'adito giudice con sentenza n. 300/03/96, previa riunione, li rigettava. La società interponeva appello, riproponendo le doglianze già prospettate al giudice di primo grado, e la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il gravame, opinando per la natura decadenziale del termine. Contro la decisione di appello, insorge il Ministero delle Finanze con ricorso notificato il 26/5-8/6/1998, ed affidato ad unico motivo. La contribuente non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis DPR n. 600/73 nonché dell'art.28 Legge n. 2 449/97 in relazione all'art.360 comma I° n. 3 C.p.C. in quanto i giudici di appello avevano affermato, in spregio alla citata normativa, il carattere perentorio del termine ivi assegnato all'Amministrazione per procedere all'accertamento e conseguentemente la decadenza della stessa dalla possibilità di procedere a rettifica ed alla iscrizione a ruolo. Il ricorso è fondato. In epoca successiva alla emanazione della sentenza impugnata, è intervenuto il legislatore con l'art.28 della Legge 27/12/1997 n.449, con il quale, con norma espressamente dichiarata interpretativa, ha attribuito mature ordinatoria al termine di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973. Questa Corte ha preso atto della novella legislativa, ritenuta dalla Corte Costituzionale in regola con i principi costituzionali in materia, e ha conseguentemente negato la perentorietà del termine in questione (v. fra altre, Sez. I, 7/11/1998 n. 11235; 7/7/1999 n. 7058). In senso opposto ha deciso, invece, la sentenza in esame, la quale, quindi, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, che nell'assumere le decisioni di competenza si atterrà al principio innanzi enunciato e pronuncerà anche sulle spese giudiziali.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, anche per le spese. Così deciso in Roma il 20/09/2000. 3 Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonio IWhasty IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Il Presidente Dott. Michele Cantillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 13 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E W A W A M A T A R P 4