Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
In caso di pene concorrenti, inflitte con plurime sentenze di condanna, l'indulto non può essere imputato a una singola pena prima che si proceda al cumulo materiale, ma si applica una sola volta dopo la formazione del cumulo, nell'ambito del quale va individuata la più grave delle pene concorrenti, da assumere a base di calcolo per la determinazione del limite moderatore del quintuplo previsto dall'art. 78, comma primo, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8115 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 441
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 34739/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RO VI, N. IL 05/10/1960;
avverso l'ordinanza n. 43/2008 TRIB.SEZ.DIST. di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, del 03/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Iannelli Mario, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 3 aprile 2009 e depositata in pari data, il Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione (così da questa Corte qualificata, giusta sentenza 9 dicembre 2008, n. 47785, l'impugnazione) proposta della condannata IN Di CO avverso il provvedimento 18 giugno 2008, di rigetto delle istanze di imputazione dei condoni, elargiti col D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 e colla L. 31 luglio 2006, n. 241 e già applicati, alle pene più gravose irrogate, piuttosto che al cumulo materiale delle stesse, e, per l'effetto, di assunzione a base del criterio moderatore del quintuplo della pena meno grave (rispetto a quella condonanda), con conseguente riduzione della sanzione finale.
Il giudice della esecuzione ha motivato, richiamando e ribadendo le considerazioni esposte nella ordinanza gravata: la legge non consente di "imputare la pena condonata a una singola e specifica sentenza di condanna" tra quelle cumulate in esecuzione;
l'indulto deve, infatti, essere "imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte" e non può essere "scorporato" e riferito a "scelta del condannato" a una particolare condanna;
peraltro, nella specie, il condono concesso col D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 è già stato applicato. 2. - Ricorre per Cassazione la condannata, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Giuseppe Cetrullo e Antonio Di Blasio, mediante atto recante la data del 23 aprile 2009.
Dopo aver dettagliatamente illustrato il contenuto della istanza con specifici riferimenti alla posizione giuridica della condannata e alle condanne colle quali vennero inflitte le pene cui postulano imputarsi il condono, i difensori deducono: ferma e incontestata la competenza del giudice della esecuzione, la legge consente "la applicazione specifica del beneficio a pene da singole sentenze", previo riesame dei predenti provvedimenti in executivis;
l'accoglimento della richiesta della ricorrente non comporta la fruizione indebita "di un duplice abbattimento di pena" per effetto del condono;
l'indulto, infatti, è applicato sulle condanne più gravose, prima del contenimento in virtù del criterio moderatore del quintuplo previsto dall'art. 78 c.p.; è incontestabile l'interesse della condannata alla imputazione dell'indulto alle pene più elevate, in quanto, in tal modo, la base di calcolo del quintuplo moderatore e il multiplo che ne consegue risultano inferiori;
soccorre, altresì, la considerazione del favor rei;
di contro la meramente accidentale applicazione del condono in fase di giudizio (alla pena inflitta con la relativa condanna) comporterebbe ingiustificate disparità di trattamento, influendo sulla determinazione della base di calcolo del criterio moderatore. 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 24 novembre 2009, obietta: il gravame è "privo di solido fondamento"; a norma dell'art. 174 c.p., comma 2, infatti, l'indulto si applica una sola volta sulla pena complessiva;
il cumulo materiale della pena costituisce "entità unica e indivisibile"; su di essa l'indulto "irradia i suoi effetti e si ripartisce in modo ideale sulle pene concorrenti"; il principio non è stato derogato nè dal D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, ne' dalla L. 31 luglio 2006, n. 241; la richiesta del ricorrente contrasta con l'art. 174 c.p.,
poiché, nel caso di pene concorrenti, le quali ai sensi dell'art. 76 c.p., si considerano pena unica, il beneficio deve essere applicato
"una tantum" sul cumulo che "deve precedere e non seguire la riduzione del condono".
4. - Il ricorso non è fondato.
Esattamente i difensori definiscono la quaestio juris, rilevando che "in definitiva il punto fondamentale dalla questione è quello costituito dalla possibilità di applicare l'indulto su singole condanne (..) ovvero se l'indulto debba essere applicato in maniera per c.d. forfettaria sulla pena globale".
Ma la questione è espressamente risolta dalla legge in senso sfavorevole alla tesi della ricorrente.
L'art. 76 c.p. dispone: "salvo che la lege stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico". E, riguardo all'indulto, l'art. 174 c.p., comma 2, prescrive: "Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati".
Tanto esclude la possibilità di imputare il condono a una singola pena tra quelle concorrenti, inflitte con plurime condanne, prima di procedere al cumulo materiale.
Peraltro - è appena il caso di aggiungere con riferimento alla finale obiezione difensiva circa la ritenuta possibilità di ingiustificata disparità di trattamento nel caso di applicazione del condono in fase di giudizio - ai fini della individuazione della base di calcolo del quintuplo, tra più pene concorrenti, è irrilevante la circostanza che alcuna delle medesime sia già stata dichiarata condonata: questa Corte, infatti, ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "le pene condonate prima dell'effettuazione del cumulo vanno incluse nello stesso" (Sez. 1, 30 settembre 1993, n. 3756, Cozzani, massima n. 195439; cui adde: Sez. 4, 3 agosto 1989, n. 734, Bocconi, massima n. 181957), sicché in tale ambito deve essere selezionata la "più grave tra le pene concorrenti" da assumere a base di calcolo per la determinazione, ai sensi dell'art. 78 c.p., comma 1, del limite moderatore del quintuplo, sul quale non influisce la applicazione del condono.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010