Sentenza 30 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
1 REPUBB L ICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CARCAZA0 4 6 LA COF SUP EMAF 1 ezi ne impugnazione☐ ultrale e appalto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: lodo a Presidente opere pubbliche. dr. IO Adamo Consigliere R. G. N. 4437/00 dr. Walter Celentano Consigliere rel. 7657/00 dr. Fabrizio Forte Cron. 3080 Consigliere dr. Bruno Spagna Musso Rep. 467 dr. Maria Rosaria Cultrera Consigliere Ud. 19.09.2002 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 4437 e 7657 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposti: DA COMUNE DI BRIENZA, in persona del sindaco, rappresenta - to e difeso dall'avv. Vito Bellini, presso il quale e- lettivamente domicilia in Roma, Via Orazio n. 3, giu- sta procura a margine del ricorso. RICORRENTE E INTIMATO
CONTRO
FI COSTRUZIONI s.a. s., di FI PIO, RI EN & C., con sede in Bella (PZ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 1647 2002 2 Roma, V. Giuseppe Mercalli n. 15, presso l'avv. Nicola Marcone, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, sez. civ., n. 208 15 settembre 25 novembre 1999. Udita, all'udienza del 19 settembre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti gli avv. Goggiamani, per delega dell'avv. Bel- lini per il ricorrente, e Marcone per la controricor- rente e ricorrente incidentale, ognuno dei quali ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto di quello di controparte. Udito il P.M. dr. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Nel 1996, la s.a.s. IU CO di IU IO, IO GE & C. accedeva a giudizio arbitrale, proponendo dodici quesiti sui lavori di rifacimento di Via Montecalvario e vicoli, per £. 320.062.715, ogget - to del contratto di appalto stipulato con il comune di Brienza, la cui esecuzione era stata sospesa tre volte. La società chiedeva d'accertare i danni subiti per o- missioni del comune che avevano provocato due illegit- 3 time sospensioni dei lavori di gg. 244, derivate dal rinvenimento di condotte e reti fognarie conoscibili prima dell'inizio dei lavori, con maggiori oneri per spese generali, mancati guadagni, cauzioni, ammorta- mento macchinari, costi di cantiere e manodopera ri- masta inoperosa;
con i quesiti si chiedeva la condan- na del comune per i danni come liquidati dall'impresa, con interessi e rivalutazione. Con altri quesiti, era chiesto l'accertamento dei cre- diti dell'impresa, per la selezione e trasporto a piè d'opera delle basole e dei cordoni di pietra e per gli oneri di vigilanza e manutenzione dell'opera fino alla consegna e era domandata la revisione prezzi ex art.33 L. 41/86 e art. 159 capitolato speciale, con interessi sulla rata di saldo e sul prezzo revisionale e le spe- se di difesa e di funzionamento del collegio, da porre interamente a carico del comune. Il comune chiedeva il rigetto delle richieste dell'im- presa, negando in particolare la stessa esistenza del - le sospensioni dei lavori di cui sopra. Il lodo del 5 novembre 1997 riconosceva parzialmente le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni, per i danni derivati dalle sospensioni (£. 85.645.554 per spese generali, f. 70.008.544, per costi di cantie- re, £. 97.285.000 per ritardi derivati da condotte) e, negato rilievo ai cavi dell'Enel, accoglieva per inte- ro la richiesta di £.32.158.116 per trasporto a rifiu- to di materiale di risulta, con interessi (pure anato- cistici) e rivalutazione sulle somme di cui sopra con varie decorrenze. Respinte le richieste contenute in altri quesiti, gli arbitri liquidavano equitativamente in £. 25.000.000, rivalutazione e interessi, la somma dovuta per costi di vigilanza e manutenzione connessi al ritardo nell' emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Era poi riconosciuta dovuta per revisione prezzi la somma liquidata dal direttore dei lavori ed accolta la domanda relativa alla rata di saldo non corrisposta, compensandosi tra le parti le spese del giudizio ar- bitrale e ponendo a carico di esse, per il 50% ciascu- na, quelle di funzionamento del collegio. Il comune di Brienza impugnava per nullità il lodo che in via incidentale era impugnato anche dall'impresa. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza 25 novem- bre 1999, ha dichiarato la nullità parziale del lodo per difetto di giurisdizione sulla revisione prezzi, alla quale l'impresa non aveva diritto ed ha respinto nel resto l'impugnazione del comune, rigettando total- mente quella incidentale della IU s.a.s. e com- pensando le spese del giudizio d'impugnazione. 5 In particolare la Corte di Potenza ha ritenuto infon- dato il motivo di impugnazione, con il quale il comune aveva negato l'esistenza delle sospensioni dei lavori di cui alla condanna, deducendo omessa pronuncia e di- fetto di motivazione del lodo sul punto. Non v'era stata omessa pronuncia degli arbitri, che a- vevano deciso sull'illegittimità della sospensione sul presupposto della sua sussistenza in fatto, né v'era carenza di motivazione del lodo, dedotta piuttosto co- me inammissibile insufficienza dei motivi, perché il materiale accadimento della sospensione era provato dalla documentazione in atti. La Corte di Potenza ha esaminato e richiamato i verba- li dai quali risultava l'esistenza delle sospensioni, con indicazione delle cause di esse, riconosciute dal sindaco di Brienza, e delle riserve dell'impresa, ap- poste nei verbali, che costituivano prova documentale della avvenuta interruzione dei lavori per il periodo indicato, aggiungendo peraltro che il tema era da ri- tenere precluso al giudizio d'impugnazione, attenendo piuttosto a quello rescissorio. Pure con riferimento alla denunciata violazione dell' art. 30 del D. P.R. 1063/62, per essersi sospesi i la- vori per una causa non esistente né riconoscibile pri- ma del loro inizio ma sopravvenuta e quindi legittima- 6 - mente, la Corte di merito ha ritenuto il motivo d'im- pugnazione inammissibile e relativo alla fase rescis- soria, denunciando in sostanza una insufficienza di motivazione e non la mancanza di essa, irrilevante in sede d'impugnazione, avendo gli arbitri ritenuto pre- vedibili per l'ente locale gli ostacoli ai lavori dei pali di bassa tensione a base della sospensione. Inammissibile si é poi ritenuto dalla Corte di appello il motivo d'impugnazione che ha dedotto la carenza di motivazione del lodo sul ristoro di maggiori oneri e danni cagionati dal rinvenimento di cavi e reti inter- rati, valutabile pure esso in sede rescissoria, anche se i giudici hanno escluso che in fatto non sia stata motivata dagli arbitri la violazione dell'art. 98 del capitolato speciale relativo a detti cavi e reti. Sulla violazione dell'art. 142 del capitolato speciale, e sull'inclusione nei prezzi di elenco riguardanti gli scavi degli oneri di trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, la Corte di merito ha rilevato che il collegio arbitrale aveva applicato correttamente il criterio ermeneutico della lettera dell'indicato elenco prezzi, ritenendo che il prezzo contrassegnato dalla sigla "N.P./9", concordato dalle parti con un patto aggiunto, costituisse prezzo per il trasporto a rifiuto dei materiali di scavo e di 7 - sbancamento, prevalendo la pattuizione speciale sulle clausole del capitolato speciale e sul detto art. 142. Relativamente al riconoscimento nel lodo della rivalu- tazione monetaria e degli interessi anatocistici, la Corte ha negato il rilievo della doglianza come viola- zione di norme di diritto, per essere stati gli arbi- tri autorizzati a decidere secondo equità, ritenendo che nel merito il divieto di risarcire danni ulteriori rispetto agli interessi di cui agli artt. 35 e 36 del D. P. R. 1063/62, comunque non esclude l'applicabilità dell'anatocismo, rapportando il tasso degli interessi a quello previsto nell'art. 1284 c.c. Circa la mancata nomina di un c.t.u. richiesta dal co- mune al collegio arbitrale, la Corte d'appello ha ne- gato che la stessa possa rilevare come omessa pronun- cia, perché il mancato esame di richieste istruttorie può dar luogo a difetto di motivazione solo se si di- mostri che l'attuazione dell'incombente avrebbe dato luogo a una soluzione diversa alla causa. Nel caso gli arbitri hanno direttamente proceduto al- l'esame della contabilità e non hanno ritenuto neces- sario l'ausilio di un c.t.u. né sono stati evidenziati dal comune errori contabili nel lodo. La Corte ha accolto il motivo d'impugnazione sulla re- visione prezzi, affermando il difetto di giurisdizione 8 sul quesito relativo proposto agli arbitri. I motivi d'impugnazione incidentale dell'impresa erano rigettati perché generici, ritenendosi giustificata la compensazione delle spese del giudizio arbitrale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale il Comune di Brienza, con sei motivi, e l' impresa IU s.a.s. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 6034 del 13 marzo 2002, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., hanno di- chiarato ammissibile il ricorso incidentale dell'im- presa IU s.a.s. e rigettato il primo motivo di esso, che ha impugnato la dichiarata nullità parziale del lodo per difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alla revisione prezzi, e hanno rimesso gli atti al Primo presidente, che lo ha inviato a questa sezio- ne per l'esame del ricorso principale e dell'altro mo- tivo di quello incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso principale si deduce anzitutto vio- lazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., pure per insufficiente motivazione della Corte di merito, in ordine alla denunciata omessa pronuncia e carenza di motivazione del lodo circa l'inesistenza delle sospen- sioni dei lavori a base della richiesta risarcitoria di controparte. La Corte territoriale ha affermato che il lodo doveva indicare gli elementi fondanti della pronuncia ed ha dichiarato che nella decisione arbitrale l'effettivo accadimento della sospensione emergeva da "documenti consacranti... l'interrotto sviluppo fattuale dei la- vori" ma, secondo il ricorrente, data la sua eccezione sul punto, il lodo doveva valutare le sue allegazioni e non aderire meramente alla tesi di controparte.
1.1. La sentenza impugnata nega l'omessa pronuncia de- gli arbitri sul materiale accadimento delle sospensio- ni, poiché l'accertamento della loro illegittimità nel lodo presuppone quello della loro esistenza, ma affer- ma pure che il motivo d'impugnazione attiene a valuta- zioni di merito, inammissibili in sede di impugnazione e dedotte come insufficienza e non come carenza di mo- tivi del lodo. Su questo secondo profilo della ratio decidendi della sentenza impugnata, nel motivo di ricorso non v'è cen- no e quindi lo stesso deve ritenersi insufficiente e inammissibile sul punto.
2. In secondo luogo il ricorso principale deduce vio- lazione dell'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e l'insufficiente motivazione sul punto dell'illegit- timità della sospensione, da ritenere legittima se ef- 10 fettivamente disposta. L'appaltatore quindi avrebbe dovuto chiedere lo scio- glimento del contratto e, solo in caso di rifiuto del committente, la rifusione dei maggiori oneri per il periodo eccedente i sei mesi di cui alla norma. Il lodo aveva negato che la variante a base della so- spensione fosse stata determinata da fatti sopravve- nuti ma non aveva tenuto conto della relativa perizia, dalla quale risultavano le nuove esigenze di interesse pubblico per le quali v'era stata la sospensione, cioè la realizzazione di parcheggi. La Corte e gli arbitri hanno invece rilevato come cau- sa di sospensione solo l'esistenza d'una palificazione elettrica, che non poteva essere ignorata prima dell' appalto e la cui eliminazione riguardava parte margi- nale del progetto, incidendo poco sulla sospensione.
2.1. In ordine alla legittimità della sospensione, la Corte di merito rileva che "la doglianza evidenzia, a ben vedere, non un motivo di nullità>> del lodo a termini dell'art. 829 c.p.c. ma propone tematiche pro- prie del giudizio di merito, sostanziante la fase re- scissoria". La Corte d'appello dichiara pure inammissibile l'in- fondato motivo d'impugnazione, per gli accertamenti di fatto necessari per rilevare la legittimità della so- 11 - spensione dei lavori e la sentenza per questo profilo non é censurata nel ricorso, il cui secondo motivo é quindi anch'esso insufficiente e inammissibile, perché relativo ad una sola delle più rationes decidendi del- la Corte territoriale.
3. Il terzo e quarto motivo del ricorso principale de- nunciano violazione degli artt. 98 e 142 del capitola- to speciale dalla sentenza impugnata. Per l'art. 98 del capitolato, l'impresa deve informar- si dagli enti proprietari dell'esistenza dei cavi sot- terranei, non potendo chiedere i maggiori oneri che da queste situazioni potrà subire, che invece le sono stati illegittimamente riconosciuti. L'art. 142 del capitolato speciale prevede che, con i prezzi di elenco per gli scavi, sono compensate anche le spese di "carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro o a rifiuto a qualsiasi distanza, sistema- zione delle materie di rifiuto e indennità di deposi- to" e prevale sulla descrizione analitica di cui alla singole voci di prezzo.
3.1. Come affermato da questa Corte: "L'interpretazione di un atto amministrativo, quale il capitolato specia- le di appalto predisposto dall'ente pubblico, diversa- mente dal capitolato generale delle opere pubbliche, non ha valore normativo vincolante ed é riservata al 12 - giudice del merito;
essa é censurabile per cassazione per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale" (Cass. 5 giugno 2001 n. 7584). La Corte di merito rileva, in ordine alla violazione dell'art. 98, che la "doglianza attiene a profili di merito estranei alla fase rescindente del giudizio" e valuta in base ai principi ermeneutici dei contratti l'interpretazione data dal lodo dell'art. 142 del ca- pitolato speciale. I due motivi di ricorso sono inammissibili, deducendo la violazione di regole contrattuali e non di norme di diritto e non lamentando vizi motivazionali della sen- tenza impugnata che soli potrebbero rilevare.
4. Con il quinto motivo di ricorso principale si dedu- ce violazione degli artt.35 e 36 del D.P.R. 1063/62 e dell'art. 834 c.p.c., per avere la Corte di merito ri- gettato l'impugnazione sulla rivalutazione monetaria riconosciuta nel lodo per tutte le somme liquidate in quella decisione con gli interessi anatocistici, dando luogo a una duplicazione di interessi e disapplicando la giurisprudenza per la quale gli interessi non sono da liquidarsi sulle somme rivalutate all'attualità, ma sulla sorta capitale da rivalutare anno per anno (il ricorso cita S.U. n. 1712/95). 13 La Corte di merito ha ritenuto che il lodo secondo e- quità mon è vincolato a norme sostanziali e negato l' impugnabilità del lodo ex art. 829, 2° comma c.p.c.
4.1. Sulla disciplina degli interessi da liquidare ai sensi degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale, la Corte di appello ha solo rilevato che essa esclude sia dovuta la rivalutazione monetaria eccedente la misura degli interessi ma non vieta l'anatocismo, la cui di- sciplina é di ordine pubblico e potrebbe ritenersi ap- plicabile anche nell'arbitrato di equità. Nel caso, trattandosi di interessi moratori in debiti di valuta, la Corte ha rilevato l'applicabilità dell' anatocismo in conformità alla decisione arbitrale ed ha chiarito che "il saggio degli interessi anatocisti- ci in mancanza di espressa e diversa statuizione del collegio arbitrale, va ritenuto quello di cui all'art. 1284 c. c., il che esclude ogni paventata duplicazione". Non va poi applicata la disciplina degli interessi per somme liquidate in debiti di valore, alla quale si ri- ferisce la citata in ricorso. giurisprudenza Censurando il motivo di ricorso una statuizione che é da escludere vi sia nella sentenza impugnata e cioè che gli interessi debbano computarsi sulle somme riva- lutate, il motivo é anch'esso inammissibile. 14 - 5. L'ultimo motivo di ricorso principale lamenta vio- lazione dell'art. 829, 1° comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l'impugnazione per o- messa pronuncia degli arbitri sulla nomina d'un c.t.u. Secondo la Corte di merito, gli arbitri avevano veri- ficato direttamente la contabilità e non c'erano erro- ri contabili denunciati nell'impugnazione. Secondo il ricorrente, dall'esame del registro di con- tabilità, emergeva che v'erano stati lavori durante il periodo di sospensione, per la quale era stato condan- nato a [...] i danni, risultando la mancanza della materiale interruzione dei lavori per sua colpa.
5.1. La Corte di Potenza sulla mancata nomina di un c. t.u. dagli arbitri, rileva che essa non costituisce o- messa pronuncia, non attenendo alla decisione di meri- to ma ad una richiesta istruttoria rigettata, per non avere gli arbitri rilevato la necessità di nominare un consulente sulla contabilità. I giudici di merito hanno negato rilievo al mancato e- same della chiesta nomina, non risultando il motivo che avrebbe portato a diversa decisione. La deduzione relativa ai lavori che sarebbero risulta- ti dal registro di contabilità attiene a valutazioni di fatto inammissibili sia in sede d'impugnazione che - 15 nel ricorso per cassazione.
6. Il primo motivo di ricorso incidentale relativo al- la giurisdizione dell'A.G.O. é stato deciso dalle S.U. con la sentenza di cui allo svolgimento del processo. Il secondo motivo del ricorso dell'impresa IU s. a. s. denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 e 5, 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato la impugnazione che aveva lamentato la compensazione del- le spese del giudizio arbitrale, avendola ritenuta mo- tivata nel lodo per l'esito della controversia (acco- glimento solo parziale delle richieste dell'impresa) e per la peculiarità delle questioni trattate. La Corte di merito ha compensato anche le spese del giudizio di impugnazione, violando ancora una volta il principio della soccombenza.
5.1. La Corte di merito ha ritenuto esistente la moti- vazione della compensazione delle spese nel lodo ed é entrata nel merito del motivo d'impugnazione, ritenen- do correttamente applicato l'art. 92 c.p.c. in rappor- to alla solo parziale soccombenza del comune e alla particolarità delle questioni trattate. Con riferimento alle spese del giudizio d'impugnazio- la reciproca soccombenza delle parti per essere ne, stata solo parzialmente accolta la impugnazione prin- 16 cipale e per essere stata integralmente rigettata la incidentale, giustifica sul piano logico e giuridico la compensazione delle spese disposta in quella sede. Anche il ricorso incidentale deve quindi rigettarsi, e, stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese della fase di legittimità devono dichiararsi in- tegralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2002. IO blame Il presidente Il consigliere estensore Jup CONTECES Fra Depos ILA Andrea for 11 30 GEN 2003 TL CANCELIEREL CANCELSIER