Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
A seguito della sentenza della "Grande Chambre" della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna ed alla riduzione del rito il condannato all'ergastolo che aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e aveva ripresentato la stessa in appello, dopo che già era vigente la medesima l. n. 479, ostandovi, però, il grado del processo e non ricorrendo l'ipotesi contemplata dalla norma transitoria di cui all'art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000, conv. in l. n. 144 del 2000).
Commentario • 1
- 1. Si ridetermina la pena definitiva per stupefacenti dopo la sentenza 32/14 Corte Costituzionale?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Quali effetti della sentenza 32/14 della Corte Costituzionale 32/14 sulle condanne passate in giudicato per spaccio di sostanze stupefacenti cd. leggere (hashish, marijuana)? La Corte Costituzionale il 12 febbraio 2014 ha dichiarato l?illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti dal 2006 al marzo 2013. Come evidenziato in un altro contributo, si torna dunque alla vecchia legge in vigore fino al 27 febbraio 2006 che distingue droghe leggere e droghe pensanti ed è più severa per i reati che coinvolgono droghe pesanti (eroina, cocaina, .. : pena minima 8 anni di reclusione) e più lieve per i reati che coinvolgono droghe leggere (hashish, marijuana) dato che la pena minima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2012, n. 48329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48329 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 3220
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 41139/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC AL N. IL 23/04/1957;
avverso l'ordinanza n. 140/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 01/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. SPINACI Sante, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 1 luglio 2011 e depositata il 6 luglio 2011, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice della esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta dell'ergastolano AS CI di commutazione delle pene dell'ergastolo e dell'isolamento diurno, inflittegli dalla Corte di assise di Milano, giusta sentenza 26 giugno 1998 (irrevocabile dall'11 luglio 2001), nella pena della reclusione in anni trenta, motivando che la ridetta istanza (proposta nel giudizio di primo grado e riproposta, sempre infruttuosamente, in quello di appello) era stata, da ultimo, negativamente valutata da questa Corte suprema di cassazione, che aveva respinto il ricorso esperito, anche sul punto, dal CI, con conseguente formazione del giudicato;
e aggiungendo, con pertinente richiamo ad arresto, in termini di questa Sezione (sentenza n. 6559 del 18/01/2011 - dep. 22/02/2011, Raffaelli, Rv. 249328), che la preclusione della cosa giudicata rende inammissibile l'incidente proposto.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Antonietta Denicolò Gigliotti, mediante atto recante la data del 14 settembre 2011 col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione.
Il difensore ricapitola la vicenda giudiziaria e, quindi, censurando l'omessa considerazione delle deduzioni in proposito formulate, invoca l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte europea, con la sentenza del 17 settembre 2009, ricorrente Scoppola, circa la successione delle leggi penali nel tempo e circa la natura di diritto sostanziale della disposizione dell'art. 442 cod. proc. pen. e, argomenta, con richiamo di alcuni arresti della Sezioni Unite
di questa Corte suprema di cassazione, in ordine al principio della prevalenza sul giudicato delle norme comunitarie.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 10 maggio 2012, obietta: "La fattispecie in esame non è riconducibile a quella oggetto della sentenza Scoppola, ove l'imputato era stato, invece, ammesso al rito abbreviato a seguito di istanza ritualmente proposta nella vigenza della Legge Carotti n. 479 del 1999, secondo la quale l'ergastolo era commutato nella pena di 30 anni di reclusione, disciplina, poi, modificata successivamente in modo deteriore in corso di processo dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341 successivamente al quale era stata pronunciata sentenza di condanna che aveva vanificato le aspettative dell'imputato, sicché manca il presupposto per l'estensione propugnata nel ricorso".
4. - Con atto, depositato il 16 ottobre 2012, intitolato "Motivi nuovi e note di replica", il difensore del ricorrente, avvocato Lo- jacono, insiste per l'accoglimento della impugnazione e, a tal fine, richiama l'arresto delle Sezioni Unite, n. 34233 del 19 aprile 2012, Giannone, massima n. 252932, e la ordinanza (di rimessione alla Corte costituzionale) delle medesime Sezioni Unite n. 34472, di pari data, Ercolano, massima n. 252934, ribadendo che il ricorrente aveva avanzato la richiesta "del rito speciale nella vigenza della L. 16 dicembre 1999, n. 479, la quale prevedeva la sostituzione, in ogni caso, della pena dell'ergastolo con quella della reclusione in anni trenta.
In via gradata il difensore eccepisce la illegittimità costituzionale del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter convertito nella L. 5 giugno 2000, n. 144, laddove non consenta "l'applicazione retroattiva a tutti i casi in cui è stata avanzata la richiesta di rito alternativo nella vigenza della L. n. 479 del 2000", per supposta violazione degli artt. 3 e 177 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. Con ulteriore memoria, depositata il 7 novembre 2012, il difensore insiste, ancora, per l'accoglimento del ricorso in virtù del principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo colla sentenza in precedenza citata.
5. - Il ricorso non merita accoglimento.
5.1 - Alla luce del principio di diritto, di recente fissato da questa Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite le quali hanno risolto il relativo contrasto di giurisprudenza, occorre premettere - così correggendo in parte de qua la motivazione della ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1,- che "le decisioni della Corte EDU le quali evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale" e che "il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati in materia dalla Corte EDU" ha il dovere di intervenire sul giudicato e di eliminare le statuizioni in contrasto con le norme sovraordinate dalla Convenzione, anche mediante la sostituzione della "pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione" (ordinanza, n. 34472 del 19/04/2012 - dep. 10/09/2012, Ercolano, Rv. 252933). 5.2 - Nella specie, tuttavia, mai si è perfezionata la fattispecie correlata alla applicazione della lex mitior del rito speciale (ultrattivamente applicabile pur dopo l'inasprimento sanzionatorio disposto colla novella di cui al decreto L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4) e, cioè, la rituale proposizione della richiesta di definizione del giudizio col rito abbreviato, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 30 e/o della norma di diritto intertemporale di cui al D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter convertito nella L. 5 giugno 2000, n. 144.
Invero, la richiesta di definizione del giudizio col rito speciale, avanzata dal ricorrente - secondo quanto prospettato nel ricorso - in sede di udienza preliminare (anteriormente alla novella del 1999) era palesemente inammissibile, ostando il titolo del reato, punito colla pena detentiva perpetua, alla instaurazione del giudizio abbreviato. E del pari inammissibile fu la rinnovata postulazione del rito speciale, formulata dal CI, in esito alla entrata in vigore della succitata novella, nel dibattimento di appello, ostando - alla evidenza - il grado del processo (in difetto della eccezionale ipotesi contemplata dalla anzidetta norma transitoria) alla postuma celebrazione del giudizio abbreviato.
Epperò soccorre l'arresto, esattamente in termini, di questa Corte suprema di cassazione la quale ha stabilito che "o seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola
contro
Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n.341 del 2000, convertito nella L. n. 4 del 2001", colla conseguenza che il diritto in parola non spetta al "condannato all'ergastolo .. il quale aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato in appello nel 2000, dopo l'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, senza, però, averne titolo" (Sez. 1, n. 5134 del 11/01/2012 - dep. 09/02/2012, Gelsomino, Rv. 251857).
5.3 - La questione di legittimità costituzionale agitata dal ricorrente è priva di giuridico pregio.
5.3.1 - L'eccezione è manifestamente infondata sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 Cost.. Infatti, non è - alla evidenza - configurabile alcuna lesione del principio di uguaglianza, in dipendenza della mancata fruizione dell'effetto premiale del rito alternativo, là dove essendo stato già celebrato il giudizio di primo grado, ne' dovendosi procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale in grado di appello difetta palesemente il presupposto per la instaurazione del giudizio abbreviato. 5.3.2 - Con riferimento al parametro dell'art. 117 Cost. la questione è irrilevante in relazione all'art. 7 e inammissibile in relazione all'art. 6 della Convenzione, cit. Con riferimento alla norma interposta dell'art. 7 della Convenzione, cit., soccorre il rilievo che non avendo mai il ricorrente acquisito il diritto all'accesso al rito alternativo, la questione della successione della legge penale nel tempo, correlata al presupposto processuale del rito de quo, non ha motivo di porsi. La evocazione, affatto generica e immotivata, dell'art. 6 della Convenzione, cit., rende inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale in parte de qua.
5.4 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria, per effetto della correzione della motivazione del provvedimento impugnato, trasmetterà copia della presente sentenza alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Corte di appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012